Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art. 56 del D.Lgs. n. 14 del 2019 – sopravvenienze attive – art. 88, co. 4–ter, del TUIR – applicabilità – condizioni
L'articolo 88, comma 4-ter del TUIR si applica anche alle sopravvenienze attive derivanti dai piani attestati di risanamento disciplinati dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa (articolo 56 del D.Lgs. 14/2019), oppure?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'articolo 88, comma 4-ter del TUIR prevede un beneficio fiscale per le imprese in difficoltà che attuano procedure di risanamento: le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti non sono completamente tassate, ma solo per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo. Questo beneficio era originariamente previsto per i piani attestati della Legge Fallimentare (articolo 67, lettera d), ma la norma tributaria non era stata aggiornata quando il nuovo Codice della Crisi d'Impresa è entrato in vigore il 15 luglio 2022. L'Agenzia ritiene che, sebbene manchi una norma di coordinamento esplicita, l'agevolazione si applichi anche ai piani attestati ex articolo 56 del D.Lgs. 14/2019, poiché perseguono la medesima finalità di risanamento e continuità aziendale. Condizione essenziale è che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese, così come richiesto dalla norma tributaria per i piani della Legge Fallimentare.
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Riferimento normativo
Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art. 56 del D.Lgs. n. 14 del 2019 – sopravvenienze attive – art. 88, co. 4–ter, del TUIR – applicabilità – condizioni - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 222/2024
OGGETTO: Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del
1942 – art. 56 del D.Lgs. n. 14 del 2019 – sopravvenienze attive – art. 88,
co. 4–ter, del TUIR – applicabilità – condizioni
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito, ''ALFA'', ''Società'' o ''Istante'') dichiara di avere come oggetto
sociale «[l]'assunzione diretta o indiretta, di partecipazioni, azionarie e non, in altre
società o imprese, in Italia o all'estero, con esclusione dello svolgimento di tale attività
nei confronti del pubblico; Direzione e coordinamento delle società controllate e
collegate».
L'Istante afferma che «[c]on l'approvazione del bilancio al [...] 2021 la società
ha subito perdite superiori al capitale sociale ed è stata messa in liquidazione ai sensi
dell'art. 2482 bis c.c. in data [...] 2022».
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Con riguardo all'attuazione della procedura di liquidazione, la Società evidenzia
che «[s]in da ora appare che la liquidazione dell'attivo incontrerà particolari difficoltà»
e che «(...) solo l'azionista di maggioranza BETA, X s.r.l. (holding di partecipazione) ha
dimostrato interesse ad acquisire sia la partecipazione in BETA che gli altri cespiti di
ALFA, vale a dire una partecipazione in GAMMA s.r.l. in liquidazione e alcuni crediti
di valore risibile rispetto al valore della partecipazione in BETA, mediante la fusione
per incorporazione di ALFA, fusione da porsi in essere volta una volta che i debiti della
stessa ALFA siano stati ripianati a seguito di accordi con i propri creditori sulla base
di un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 14/19 (Codice della
Crisi di Impresa), descritto dettagliatamente [...]».
In relazione al piano di risanamento che dovrebbe essere realizzato, la Società
rappresenta che lo stesso porterebbe ad una riduzione di debiti verso terzi e all'emersione
di sopravvenienze attive.
Ciò stante, l'Istante chiede se nel caso in esame sia applicabile l'articolo 88,
comma 4ter, del TUIR che disciplina le sopravvenienze attive derivanti, tra l'altro,
dai piani attestati di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della
Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), posto che i predetti piani sono stati
trasfusi nell'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155; di seguito,
''Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza'' o ''CCI''), entrato in vigore il 15 luglio
2022.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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La Società ritiene che, pur in assenza di una esplicita norma di coordinamento,
l'articolo 88, comma 4ter, del TUIR, si applichi anche alle riduzioni di debiti derivanti
dagli accordi posti in essere in base a piani attestati ai sensi dell'articolo 56 del decreto
legislativo n. 14 del 2019.Una diversa soluzione ad avviso dell'Istante «(...) darebbe
luogo a un ingiustificato diverso trattamento tra fattispecie del tutto analoghe e tra
soggetti aventi pari capacità contributiva essendo i piani ex articolo 56 del D.Lgs n.
14/19 sostanzialmente analoghi a quelli disciplinati dall'articolo 67 del R.D. 16/42 e il
ricorso agli uni piuttosto che agli altri dipende solo da un fattore temporale».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si evidenzia che il presente parere attiene esclusivamente
ai profili interpretativi connessi al quesito rappresentato dall'Istante e si fonda sugli
elementi descritti nell'istanza prescindendo dalla legittimità, agli effetti extra fiscali, del
piano attestato di risanamento che la Società intende realizzare.
L'articolo 88 del TUIR, che disciplina le ''Sopravvenienze Attive'', al comma 4ter,
secondo periodo, dispone che «[i]n caso di concordato di risanamento, di accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato (...) ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art.
67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267 del 1972, pubblicato nel registro delle
imprese (...) la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva
per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa
all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decretolegge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
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214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo
96 del presente testo unico (...)».
In altri termini, la citata disposizione normativa prevede, per il soggetto che
versa in stato di difficoltà e che pone in essere concordati di risanamento, accordi di
ristrutturazione del debito o piani attestati, allo scopo di proseguire l'attività d'impresa,
un beneficio fiscale rappresentato da una esclusione parziale dalla tassazione delle
sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni dei debiti generate dalle suddette
procedure.
La ratio della limitazione della tassazione delle sopravvenienze, in caso di
continuità dell'attività, risiede nel non penalizzare l'attuazione delle procedure di
risanamento e nel volerla riconoscere solo dopo la consumazione di determinate poste
fiscali, al fine di evitare che le stesse possano dar luogo a un'ulteriore riduzione degli
imponibili dei successivi periodi d'imposta.
Nel caso in esame, l'Istante chiede se alle sopravvenienze attive derivanti da un
piano di risanamento attestato ai sensi dell'articolo 56, regolato dal Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore lo scorso 15 luglio 2022, sia applicabile
l'articolo 88, comma 4ter, secondo periodo, del TUIR.
Al riguardo, in via preliminare, si osserva che il piano attestato di risanamento
è uno strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi di impresa che
consente all'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, di proporre un progetto rivolto
ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria
dell'impresa stessa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
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Nella Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), tale istituto
trova la sua disciplina nell'articolo 67, terzo comma, lettera d), il quale dispone che «Non
sono soggetti all'azione revocatoria: (...); d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse
su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo
a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato
dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro
che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale
o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il
professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice
civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o
autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o
di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del
debitore; (...)».
In sostanza la citata disposizione normativa regola le fattispecie degli atti che non
sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare, precisa i requisiti che deve possedere il
professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e prevede
che, su richiesta del debitore, il piano possa essere pubblicato nel registro delle imprese.
Nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il piano attestato
di risanamento trova la propria regolamentazione specifica all'interno dell'articolo
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56, il quale prevede che «1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può
predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione
economico finanziaria.
2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:
a) la situazione economicopatrimoniale e finanziaria dell'impresa;
b) le principali cause della crisi;
c) le strategie d' intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della
situazione finanziaria;
d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo
stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione
delle risorse destinate all' integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di
scadenza;
e) gli apporti di finanza nuova;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione,
nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione
in atto;
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.
3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e
la fattibilità economica del piano.
4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori
possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
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5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono
essere provati per iscritto e devono avere data certa.»
La citata disposizione persegue dunque la stessa ratio del più volte citato articolo
67, terzo comma, lettera d), in quanto è sempre rivolta all'imprenditore in stato di crisi o
d'insolvenza che intende risanare la propria posizione debitoria allo scopo di proseguire
l'attività, ma a differenza di quest'ultimo prevede una compiuta disciplina in merito al
piano attestato di risanamento con riferimento sia ai requisiti del soggetto che lo attua
sia in merito al contenuto del piano.
Entrambe le disposizioni in commento (l'articolo 67, terzo comma, lettera d), e
l'articolo 56) dispongono, inoltre, che i piani in parola ''possono'' essere pubblicati nel
registro delle imprese.
Come richiamato sopra, l'articolo 88, comma 4ter, secondo periodo, in relazione
ai piani attesati di risanamento ex articolo 67, richiede che lo stesso sia pubblicato nel
registro delle imprese.
Ciò stante, considerato che l'istituto disciplinato dall'articolo 56 persegue la stessa
finalità di quello regolato dall'articolo 67, terzo comma, lettera d), si ritiene che laddove
il contribuente pubblichi nel registro delle imprese il piano attestato di risanamento
regolamentato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le sopravvenienze attive
derivanti dall'attuazione del piano stesso possano beneficiare dell'agevolazione di cui al
più volte citato comma 4ter dell'articolo 88 del TUIR.
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Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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L'interpello riguarda il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive secondo l'articolo 88 TUIR, con particolare riferimento ai piani attestati di risanamento, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e alle procedure di crisi d'impresa. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare il coordinamento tra la Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) e il nuovo Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019), nonché i requisiti di pubblicazione nel registro delle imprese per beneficiare dell'esclusione parziale dalla tassazione delle sopravvenienze.
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