Legge Contributi

Legge 277/1984

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

Pubblicato: 02/07/1984 In vigore dal: 29/06/1984 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1984, n. 277

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 277/1984 # DECRETO-LEGGE 29 giugno 1984, n. 277 ## Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali, gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e l'esperimento pilota per l'avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30 , è differito al 30 novembre 1984. ((2)) 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in lire 3.300 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ". 3. Il termine di cui all' articolo 3 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30 , relativo ai lavori della commissione tecnica incaricata di elaborare proposte organiche per la riforma della fiscalizzazione degli oneri sociali, è differito al 31 ottobre 1984. 4. All'onere derivante dall'attuazione, per l'anno finanziario 1984, del diciannovesimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 , valutato in lire 700 miliardi, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15 , recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonchè proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85 . 5. Il termine del 30 giugno 1984 previsto dall' articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 , relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1984. ((2)) 6. All'onere derivante dall'applicazione del precedente quinto comma, valutato in lire 1.400 miliardi nell'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parzialmente la proiezione per detto anno 1986 dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91". 6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684 . Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane. 6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente valutato per il periodo fino al 31 dicembre 1984 in lire 130 miliardi, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85 , recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonchè proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali. 7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1984, N. 430 8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1984, N. 430 8-bis. I contributi dovuti dalle imprese cooperative e dai loro dipendenti, ai sensi degli articoli 1 e 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240 , dalla data di entrata in vigore della legge stessa al 30 settembre 1984, sono versati in unica soluzione entro il 25 novembre 1984. 8-ter. Il termine di cui all' articolo 2, comma 15, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , è differito al 30 novembre 1984. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 1 marzo 1985, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1985 n. 155 (in G.U. 30/04/1985 n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall' articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430 , sono differiti al 31 maggio 1985".

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