Legge
Contributi
Legge 290/1990
Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.
Riferimento normativo
LEGGE 11 ottobre 1990, n. 290
Testo normativo
LEGGE n. 290/1990
# LEGGE 11 ottobre 1990, n. 290
## Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6,
concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli
architetti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 1 della legge 3 gennaio l981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, semprechè tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa. Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 1 della legge n. 6/1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 1 (Prestazioni). - La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni: a) di vecchiaia; b) di anzianità; c) di inabilità e invalidità; d) ai superstiti, di reversibilità o indirette. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto. Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, semprechè tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa. Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici".
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