Legge Contributi

Legge 295/1998

Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico.

Pubblicato: 20/08/1998 In vigore dal: 03/08/1998 Documento ufficiale

Quali interventi finanzia la Legge 295/1998 e quali sono gli stanziamenti previsti per il triennio 1998-2000?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 295/1998 è una norma di finanziamento pubblico che autorizza spese per tre categorie principali di interventi di interesse pubblico nel triennio 1998-2000. In primo luogo, riguarda l'adeguamento degli edifici demaniali e di quelli in uso alle amministrazioni dello Stato alle normative sulla sicurezza degli impianti elettrici (Legge 46/1990) e sulla sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 626/1994), con stanziamenti di 19,8 miliardi di lire nel 1998, 28,9 miliardi nel 1999 e 61,6 miliardi nel 2000. In secondo luogo, finanzia interventi di riqualificazione funzionale e manutenzione straordinaria dei porti di Trapani e Marsala, con importi rispettivamente di 3,6, 3,7 e 4,6 miliardi di lire. In terzo luogo, stanzia 3 miliardi di lire per il 1998 destinati ai lavori di consolidamento e conservazione dell'Abbazia di Montecassino. La norma prevede che il Ministero dei Lavori Pubblici approvi un programma triennale aggiornabile annualmente per gli interventi sugli edifici demaniali, e che coordini con il Ministero per i Beni Culturali la programmazione degli interventi sul complesso monumentale. Gli oneri complessivi (26,4 miliardi nel 1998, 32,6 nel 1999 e 66,2 nel 2000) sono coperti mediante riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale" del Ministero del Tesoro.

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Riferimento normativo

LEGGE 3 agosto 1998, n. 295

Testo normativo

LEGGE n. 295/1998 # LEGGE 3 agosto 1998, n. 295 ## Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici nonchè alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori; per i porti di Trapani e Marsala e per l'Abbazia di Montecassino 1. Per l'avvio degli interventi di adeguamento degli edifici demaniali, o in uso alle amministrazioni dello Stato, alle disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 , e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 19,800 miliardi per il 1998, di lire 28,900 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici approva, sulla base delle esigenze delle amministrazioni usuarie, un primo programma triennale di interventi aggiornabili annualmente. 2. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali, nei porti di Trapani e Marsala, è autorizzata la complessiva spesa di lire 3,6 miliardi per il 1998, di lire 3,7 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000. Il Ministero dei lavori pubblici, sentita la regione interessata, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi. 3. Per i lavori di consolidamento e conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia di Montecassino è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero per i beni culturali e ambientali definiscono il programma degli interventi per il complesso monumentale. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 26,4 miliardi per il 1998, a lire 32,6 miliardi per il 1999 e a lire 66,2 miliardi per il 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 5 marzo 1990, n. 46 , reca: "Norme per la sicurezza degli impianti" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 57). - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1994, n. 266).

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La Legge 295/1998 rappresenta uno strumento di finanziamento pubblico per interventi di adeguamento normativo e infrastrutturale, disciplinando l'utilizzo di risorse di bilancio dello Stato per edifici demaniali, infrastrutture portuali e beni culturali. Amministrazioni pubbliche, enti gestori di porti e sovrintendenze ai beni culturali devono fare riferimento a questa norma per comprendere i vincoli di spesa, i programmi triennali e le modalità di coordinamento tra ministeri competenti in materia di sicurezza sul lavoro, infrastrutture e patrimonio culturale.

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