Legge 3218/1866
Col quale e' accordato ai Comuni, Consorzi e Provincie, che avendo assunto di pagare la somma di prestito nazionale ad essi assegnata, si obblighino verso le Stato ad assumersi le cure, le spese e le perdite eventuali della riscossione per tutte le quote, che i Contribuenti dichiararono di voler direttamente soddisfare, il premio del 7 p. % anche sull'ammontare di queste quote. (066U3218)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 22 settembre 1866, n. 3218
Testo normativo
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