Quali sono le condizioni per ottenere acconti sui contributi e sovvenzioni per le attività cinematografiche secondo la Legge 346/1997?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 346/1997 disciplina la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni destinati alle attività cinematografiche, finanziati attraverso il fondo speciale per lo sviluppo del settore. La norma si applica a tutti i soggetti beneficiari di contributi e sovvenzioni nel comparto cinematografico, inclusi enti pubblici, privati, associazioni culturali e società di produzione. In pratica, è possibile ottenere acconti fino al 70% dell'importo totale assegnato, permettendo ai beneficiari di accedere anticipatamente a parte dei fondi concessi. Tuttavia, la legge pone due limitazioni importanti: non possono ricevere acconti i soggetti che non hanno completato la documentazione consuntiva relativa ai due esercizi precedenti, né coloro che non hanno ottenuto finanziamenti in ciascuno degli ultimi tre anni. Queste condizioni garantiscono che solo i beneficiari affidabili e continuativi nel tempo possano accedere agli anticipi, incentivando la regolarità amministrativa e la continuità progettuale nel settore.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 ottobre 1997, n. 346
Testo normativo
LEGGE n. 346/1997
# LEGGE 2 ottobre 1997, n. 346
## Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e
sovvenzioni a favore delle attivita' cinematografiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Sui contributi e sulle sovvenzioni concessi sul fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all' articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , come modificatodall' articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182 , e dall' articolo 18 del decreto - legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153 , possono essere corrisposti acconti sino alla misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi o delle sovvenzioni assegnati. 2. Non possono in ogni caso essere concessi acconti ai soggetti già beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti, nonchè a coloro che non hanno ottenuto finanziamenti in ciascuno degli ultimi tre anni. Nota all'art. 1: - Il testo vigente all' art. 45 della legge 4 dicembre 1965, n. 1213 , come modificato dall' art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182 e dall' art. 18 del decreto - legge 14 maggio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153 , è il seguente: "Art. 45 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche). - Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia: a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero; b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonchè per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale; c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni; d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali; e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti; f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema; g) per la concessione di contributi: 1) alla Cineteca di Milano; 2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce; 3) al Museo nazionale del cinema di Torino; 4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica; h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma; i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419 , un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni; l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni; m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film "prodotti per i ragazzi" di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni; n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni; o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni; p) per la ricerca creativa; q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati; r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali; s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico; t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonchè per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati; u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, semprechè le iniziative si ricolleghino a progetti di carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private; v) per la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere di carattere storico e critico - informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonchè l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo; z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all' art. 15, comma 1, del decreto - legge 14 gennaio 1994, n. 26 . In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell' art. 15 R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 e nell' art. 29 del regolamento 1 agosto 1927, n. 1616 a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo. L'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all' art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414 , l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo La ''Biennale di Venezià', per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica".
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La Legge 346/1997 è il riferimento normativo per acconti su contributi e sovvenzioni cinematografiche, disciplinando anticipi fino al 70% dell'importo assegnato dal fondo speciale. Professionisti del settore e consulenti aziendali la consultano per comprendere i requisiti di accesso agli anticipi, la documentazione consuntiva richiesta, i vincoli temporali di finanziamento continuativo e le modalità di gestione dei fondi pubblici destinati alle attività cinematografiche.
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