Quali sono le disposizioni della Legge 381/1995 in materia di finanziamento delle camere di commercio per l'anno 1995?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 381/1995 disciplina il finanziamento straordinario delle camere di commercio per l'anno 1995, stabilendo un contributo complessivo di 45,5 miliardi di lire destinato al mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La norma si applica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree colpite da eventi calamitosi.
Il decreto prevede tre interventi principali: un contributo di 35,5 miliardi di lire per le spese ordinarie di mantenimento, ripartito secondo criteri stabiliti da precedenti decreti-legge; un ulteriore stanziamento di 10 miliardi di lire a titolo di perequazione; e un'allocazione speciale di 4 miliardi di lire destinata alle camere di commercio di Cuneo, Alessandria e Asti per il sostegno alle attività economiche danneggiate dalle alluvioni di novembre 1994.
Dal punto di vista pratico, le camere di commercio ricevono risorse certe per la gestione ordinaria e interventi compensativi per le zone sinistrate. Il finanziamento è coperto mediante riduzione di stanziamenti del Ministero del Tesoro, con prelievi dagli accantonamenti dei Ministeri di Grazia e Giustizia e dell'Industria, Commercio e Artigianato.
Per i commercialisti e le aziende, questa normativa è rilevante poiché le camere di commercio sono enti di riferimento per servizi alle imprese, certificazioni e rappresentanza degli interessi economici territoriali. La stabilità del loro finanziamento garantisce continuità nei servizi erogati alle aziende associate.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 381
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 381/1995
# DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 381
## Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di
commercio.
Art. 1 1. Il contributo ai sensi dell' articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinato per l'anno 1995 in (( lire 35.500 milioni )) ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191 . 2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire (( 10 miliardi )) da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all' articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 . 3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle disponibilità residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio dall' articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , per interventi finalizzati al sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni individuati dall' articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 . (( 4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 45,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per lire 33 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. )) 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Il Decreto-Legge 381/1995 riguarda il finanziamento delle camere di commercio, gli uffici provinciali dell'industria e dell'artigianato, e la perequazione territoriale delle risorse. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere la disponibilità di servizi camerali, i contributi per le zone colpite da calamità naturali e la ripartizione dei fondi tra gli enti territoriali di rappresentanza economica.
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