Legge Contributi

Legge 408/1988

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonche' disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.

Pubblicato: 19/09/1988 In vigore dal: 17/09/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1988, n. 408

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 408/1988 # DECRETO-LEGGE 17 settembre 1988, n. 408 ## Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonche' disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno e di quelli dipendenti dalla GEPI, nonchè di emanare disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Il periodo di 18 mesi di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , è elevabile a 24 mesi. 2. I trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 , sono prorogati fino all'entrata in vigore della riforma degli interventi della Cassa integrazione guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. È altresì prorogato fino al predetto termine il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI ai sensi dell' articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 , nei casi in cui il trattamento già riconosciuto venga a scadere nel corso dell'anno 1988.

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