Legge Contributi

Legge 418/1990

Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Pubblicato: 02/01/1991 In vigore dal: 15/12/1990 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 418

Testo normativo

LEGGE n. 418/1990 # LEGGE 15 dicembre 1990, n. 418 ## Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Al fine di assicurare la realizzazione del Festival dei Due Mondi e di garantirne la continuità è assegnato alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1987, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1988 , un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 2. La Fondazione di cui al comma 1 è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali i bilanci preventivo e consuntivo, deliberati dagli organi di amministrazione competenti. 3. A decorrere dall'anno 1993 alla quantificazione del contributo si provvede con le modalità di cui all' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 . AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 , è il seguente: "3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, nè può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: (omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria".

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