Legge Agevolazioni

Legge 50/2022

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)

Pubblicato: 17/05/2022 In vigore dal: 17/05/2022 Documento ufficiale

Quali misure introduce il Decreto-Legge 50/2022 in materia di bonus sociali per energia elettrica e gas nel terzo trimestre 2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 50/2022 interviene sul sistema dei bonus sociali per energia elettrica e gas, rideterminando le agevolazioni tariffarie per il terzo trimestre 2022. Le misure si applicano ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute, sulla base della certificazione ISEE. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha il compito di rideterminare gli importi entro il 30 giugno 2022, mantenendo invariata la spesa rispetto al secondo trimestre, operando nel limite delle risorse disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il decreto prevede inoltre che i bonus riconosciuti sulla base di attestazioni ISEE rese nel 2022 abbiano effetto retroattivo dal 1° gennaio 2022, con automatica compensazione delle somme eccedenti già fatturate nella prima fattura utile o tramite rimborso entro tre mesi. Sono inoltre previsti obblighi informativi specifici sulle fatture e un trasferimento di 116 milioni di euro alla Cassa per garantire l'attuazione delle misure.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 50/2022 # DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 ## Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonchè integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 5 maggio 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Bonus sociale energia elettrica e gas 1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all' articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all' articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , ((convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 ,)) sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022 ((, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici)) . (( 2. Fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima. 2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi. 2-ter. Per le finalità di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'importo di 116 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. ))

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Il Decreto-Legge 50/2022 disciplina i bonus sociali energia elettrica e gas, l'ISEE come parametro di accesso alle agevolazioni, e il ruolo dell'ARERA nella determinazione delle tariffe. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare l'impatto sulla spesa energetica dei clienti beneficiari, la compensazione automatica delle fatturazioni eccedenti, e gli obblighi di comunicazione verso i consumatori domestici.

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