Legge Contributi

Legge 5504/1888

Concernente le pensioni da assegnarsi agli operai borghesi degli stabilimenti militari. (088U5504)

Pubblicato: 13/07/1888 In vigore dal: 03/07/1888 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 3 luglio 1888, n. 5504

Testo normativo

LEGGE n. 5504/1888 # LEGGE 3 luglio 1888, n. 5504 ## Concernente le pensioni da assegnarsi agli operai borghesi degli stabilimenti militari. (088U5504) Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))

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