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Legge 56/2021

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00066)

Pubblicato: 30/04/2021 In vigore dal: 30/04/2021 Documento ufficiale

Qual è il contenuto e gli effetti della Legge 56/2021 sulle disposizioni urgenti in materia di termini legislativi?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 56/2021, emanato il 30 aprile 2021, conteneva disposizioni urgenti relative a termini legislativi. Tuttavia, questo decreto è stato successivamente abrogato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, quindi non è più in vigore come fonte normativa autonoma. Nonostante l'abrogazione, la legge di conversione ha previsto una clausola di salvaguardia importante: tutti gli atti e i provvedimenti già adottati sulla base del decreto-legge mantengono piena validità. Questo significa che le decisioni, gli effetti giuridici e i rapporti che si erano già costituiti durante il periodo di vigenza del decreto continuano a produrre i loro effetti senza interruzione. La disposizione è rilevante per professionisti e aziende perché garantisce la continuità e la certezza dei rapporti giuridici, evitando che l'abrogazione del decreto crei vuoti normativi o invalidi atti già compiuti.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 56/2021 # DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56 ## Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00066) Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 17 GIUGNO 2021, N. 87 )) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 17 giugno 2021, n. 87 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 , è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021 ".

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Il Decreto-Legge 56/2021 riguarda disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ed è stato abrogato dalla Legge 87/2021, ma con salvaguardia degli atti già adottati. Commercialisti e consulenti legali devono considerare la clausola di sanatoria e la continuità dei rapporti giuridici sorti durante la vigenza del decreto, per garantire la validità degli effetti prodottisi e la certezza del diritto nei procedimenti amministrativi e contrattuali.

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