Cosa stabilisce il Decreto-Legge 574/1995 riguardo al riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 574/1995, emanato il 30 dicembre 1995, disciplina come devono essere ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori gli oneri economici derivanti dall'aumento delle aliquote contributive previste dalla legge finanziaria del 1994 (articolo 17, comma 5, legge 724/1994). La norma entra in vigore il 1° gennaio 1996 e rappresenta una misura urgente di carattere fiscale-previdenziale. Il decreto stabilisce che il criterio di riparto già definito dalla legge 724/1994 deve essere applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, garantendo così un'applicazione uniforme della ripartizione degli oneri contributivi. In pratica, questo significa che sia i datori di lavoro che i lavoratori devono contribuire agli incrementi delle aliquote secondo le modalità e le percentuali stabilite, senza eccezioni per particolari forme assicurative. Per le aziende e i professionisti, questa norma è rilevante perché definisce l'obbligo di versamento dei contributi incrementati e la corretta imputazione contabile degli oneri tra la quota a carico dell'azienda e quella a carico del dipendente.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 574
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 574/1995
# DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 574
## Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote
contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Riparto degli oneri 1. Con effetto dal 1 gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all' articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate.
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