Quali sono i requisiti e le modalità per accedere al credito di imposta per la ricerca scientifica previsto dal Decreto-Legge 70/2011?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 70/2011 istituisce un credito di imposta sperimentale per gli anni 2011 e 2012 destinato alle imprese che finanziano progetti di ricerca presso università o enti pubblici di ricerca. Il credito spetta nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento, calcolata come eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. La norma si applica agli investimenti realizzati a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2010 fino alla chiusura del periodo in corso al 31 dicembre 2012.
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, con alcune esclusioni specifiche. Importante sottolineare che l'importo degli investimenti in ricerca rimane integralmente deducibile dall'imponibile aziendale, garantendo un doppio vantaggio fiscale: sia la deduzione che il credito di imposta. Il credito viene ripartito in tre quote annuali e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Per accedere al beneficio, le imprese devono commissionare i progetti a soggetti qualificati: università statali e non statali, enti pubblici di ricerca, ASI, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, oppure organismi di ricerca secondo la definizione comunitaria. Le strutture di ricerca possono operare anche in associazione, consorzio o joint venture con altre strutture private di equivalente livello scientifico. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e la sua gestione operativa è disciplinata da provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 70/2011
# DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
## Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
(11G0113)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici, dell'attività edilizia e di quella fiscale, nonchè ad introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Credito di imposta per la ricerca scientifica 1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato)) . 2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese. 3. Operativamente: a) per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono: 1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; 2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonchè l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana ((e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)) ; 3) gli organismi di ricerca così come definiti ((dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006)) ; b) il credito di imposta: 1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012; 2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla lettera a); 3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; 4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni; 5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo; 6) non è soggetto al limite annuale di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . 4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 , che è conseguentemente ((abrogato)) . 5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 , delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonchè le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonchè il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 , e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
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Il credito di imposta per la ricerca scientifica è uno strumento di incentivazione fiscale che interessa direttamente la deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo, la compensazione di imposte e la pianificazione fiscale aziendale. Commercialisti e consulenti devono considerare l'interazione con il reddito d'impresa, la base imponibile IRAP e le modalità di utilizzo in compensazione secondo le norme sulla dichiarazione dei redditi e il modello F24.
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