Legge
Contributi
Legge 701/1986
Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti: comunitari alla produzione dell'olio di oliva.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1986, n. 701
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 701/1986
# DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1986, n. 701
## Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti: comunitari alla
produzione dell'olio di oliva.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere effettivi i controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985. ((1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura: a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione; b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO); c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 , fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano; d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 ; e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all' articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 , nonchè sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ; f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021; g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 )) 2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attività, la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della commissione delle Comunità europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle società per azioni. 3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985 , gli ispettori dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 . 4. Dal 1 gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control è riservata a soggetti pubblici. 5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control è disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 701/1986 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Risoluzione AdE 9761604/2014
Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad …
Risoluzione AdE 9882824/2014
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di ap…
Legge 62/2026
Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione…
Legge 19/2026
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa …
Circolare ADM 4/2026
Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative cor…
Legge 118/2025
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. …
Altre normative del 1986
Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, n. 1211, relat…
Decreto del Presidente della Repubblica 1139
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria.
Decreto del Presidente della Repubblica 1138
Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Decreto del Presidente della Repubblica 1137
Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Decreto del Presidente della Repubblica 1136
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma.
Decreto del Presidente della Repubblica 1135