Legge Iva

Legge 97/1986

Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.

Pubblicato: 12/04/1986 In vigore dal: 09/04/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 9 aprile 1986, n. 97

Testo normativo

LEGGE n. 97/1986 # LEGGE 9 aprile 1986, n. 97 ## Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. ((2)) 2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell' articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 . 2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato. 3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 53-bis, comma 2) che "All' articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97 , le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico"".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 97/1986 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Circolare 180/2024
Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (U…
Risoluzione AdE 633/2014
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di ost…
Decreto Legislativo 10/2026
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore agg…
Decreto Legislativo 186/2025
Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul …
Decisione UE 2529/2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2529 del Consiglio, dell’8 dicembre 2025, rec…
Direttiva UE 0516/2025
Rettifica della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che …

Altre normative del 1986

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, n. 1211, relat… Decreto del Presidente della Repubblica 1139 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria. Decreto del Presidente della Repubblica 1138 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. Decreto del Presidente della Repubblica 1137 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. Decreto del Presidente della Repubblica 1136 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1135