Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica e del decreto del Ministro dell’economia delle finanze del 17 novembre 2020. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni
Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica e del decreto del Ministro dell’economia delle finanze del 17 novembre 2020. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni
Testo normativo
Prot. n. 364425
Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di attuazione della
direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica
e del decreto del Ministro dell’economia delle finanze del 17 novembre 2020. Modalità e
termini di comunicazione delle informazioni.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Soggetti obbligati alla comunicazione
1.1. Gli intermediari e i contribuenti individuati dall’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del
decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 (nel seguito, decreto legislativo), fatti salvi
i casi di esonero previsti dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto legislativo, sono
tenuti alle comunicazioni previste nel presente provvedimento.
2. Definizioni
2.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
a) Meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica: un meccanismo
transfrontaliero rientrante nella definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo, per il quale sussista almeno uno degli elementi distintivi
di cui all’Allegato 1 al medesimo decreto legislativo, come ulteriormente
specificati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17
novembre 2020 (nel seguito, decreto ministeriale);
b) Comunicazione: la trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti
obbligati delle informazioni previste al successivo punto 3 relative a un
meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica, a una fase o parte di
esso;
c) Trimestre di riferimento: il trimestre dell’anno solare nel quale ricade il termine di
30 giorni di cui al successivo punto 4.
2.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano le definizioni recate
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo e all’articolo 1 del decreto ministeriale.
3. Oggetto della comunicazione
3.1. I soggetti di cui al punto 1 effettuano le previste comunicazioni, recanti le seguenti
informazioni:
a) il codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che effettua la
comunicazione;
c) le informazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo, entro i
limiti di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo. Ai fini della
definizione di dette informazioni si applicano le ulteriori specificazioni contenute
nel decreto ministeriale;
d) il codice fiscale italiano, ove presente, delle persone o entità cui si riferiscono le
informazioni richiamate nella lettera c);
e) il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero che sia già stato oggetto
di una prima comunicazione all’Agenzia delle entrate o all’Autorità competente
di un altro Stato membro dell’Unione europea e in relazione al quale venga
effettuata una comunicazione successiva.
3.2. La sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto della comunicazione,
prevista all’articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo, riporta il riferimento
al nome con il quale è comunemente noto detto meccanismo e una descrizione in
termini astratti delle pertinenti attività economiche o dei meccanismi, senza divulgare
un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o
informazioni la cui divulgazione contrasta con l'ordine pubblico.
4. Termini per la comunicazione
4.1. Gli intermediari effettuano le comunicazioni previste dal presente provvedimento entro
trenta giorni a decorrere:
a) dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto
all’obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in
cui è stata avviata l’attuazione;
b) dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre
persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero
soggetto all’obbligo di comunicazione.
4.2. In caso di meccanismi commerciabili, gli intermediari presentano ogni tre mesi, una
relazione periodica, sotto forma di comunicazione, con cui aggiornano le informazioni
di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), d), g) e h) del decreto legislativo, diventate
disponibili dopo la comunicazione di cui al punto 4.1 o dopo la presentazione
dell’ultima relazione.
4.3. Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale, il
contribuente comunica le informazioni di cui al precedente punto 3 entro trenta giorni a
decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero oggetto di
comunicazione è stato messo a sua disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è
stata avviata l’attuazione.
4.4. La comunicazione relativa ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di
comunicazione relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 è effettuata
entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
4.5. La prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili deve essere
presentata dagli intermediari all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021.
4.6. Le comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata
tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 sono effettuate entro il 28 febbraio 2021.
5. Modalità di comunicazione
5.1. I soggetti obbligati di cui al punto 1 effettuano le comunicazioni previste dal presente
provvedimento utilizzando, in ragione dei requisiti posseduti per l’abilitazione, i servizi
telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite i
soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5.2. I file sono predisposti secondo il formato XML descritto negli allegati 1 e 2 al presente
provvedimento.
5.3. Ove, al fine di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei dati da parte
soggetti obbligati, si renda necessario apportare tempestivamente delle modifiche o
integrazioni agli allegati n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” o n. 2 “Modalità di
presentazione delle comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti
all’obbligo di comunicazione” al presente provvedimento, tali modifiche potranno
essere adottate mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita sezione
del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
6. Ricevute
6.1. L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni di cui al
punto 5 mediante una ricevuta nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono
indicati:
a) a fronte di esito positivo:
i. l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la
comunicazione;
ii. il protocollo attribuito in via automatica al file;
iii. la data in cui il file è stato presentato;
iv. il numero di riferimento della comunicazione;
v. il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero;
b) in caso di esito negativo e conseguente scarto, dovuto alla non adeguatezza alle
regole di trasmissione, ad anomalie nella nomenclatura del file, a irregolarità nella
struttura dei dati o a incongruenze tra i dati comunicati:
i. l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la
comunicazione;
ii. il protocollo attribuito in via automatica al file;
iii. la data in cui il file è stato presentato;
iv. il motivo dello scarto.
In caso di esito negativo e conseguente scarto la comunicazione si considera non
presentata.
6.2. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di cui al punto 6.1 è resa disponibile, tramite
lo stesso canale adottato per la trasmissione, entro cinque giorni lavorativi successivi a
quello di protocollazione del file.
6.3. Entro la fine del trimestre di riferimento, il soggetto obbligato che ha effettuato una
comunicazione nel rispetto dei termini indicati al punto 4, anche a seguito di una
ricevuta di scarto, può effettuare una nuova comunicazione di sostituzione o
annullamento della comunicazione precedente, secondo le modalità tecniche previste
nell’allegato n. 2 al presente provvedimento.
6.4. La comunicazione effettuata in base al punto 6.3 viene acquisita e inviata alle Autorità
competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea entro un mese dalla fine del
trimestre di riferimento.
6.5. La ricevuta di cui al punto 6.1 è predisposta secondo le specifiche tecniche pubblicate
sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sul quale sarà inoltre data evidenza degli
eventuali successivi aggiornamenti apportati a tali specifiche tecniche.
7. Scambio di informazioni
7.1. Le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti alla notifica comunicate
dai soggetti obbligati conformemente al punto 5 sono comunicate dall’Agenzia delle
entrate alle altre Autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea entro un
mese a decorrere dalla fine del trimestre nel quale dette informazioni sono state
ricevute. Le comunicazioni di sostituzione o annullamento accettate entro la fine del
trimestre di riferimento sono comunicate dall’Agenzia delle entrate alle altre Autorità
competenti degli Stati membri dell’Unione europea entro un mese a decorrere dalla fine
del medesimo trimestre.
7.2. Lo scambio di informazioni viene effettuato dall’Agenzia delle entrate nell’osservanza
delle modalità pratiche adottate a norma dell’articolo 21 della 2011/16/UE del Consiglio
come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018.
7.3. Il primo scambio di informazioni è effettuato dall’Agenzia delle entrate entro il 30
aprile 2021.
8. Trattamento dei dati
8.1. La base giuridica trattamento dei dati personali – prevista dall’art. 6, § 1, lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679 è individuata negli obblighi derivanti dalla direttiva (UE)
2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018 e nel decreto legislativo n. 100 del 30
luglio 2020 relativo lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore
fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.
8.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
8.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente
provvedimento sono:
a) il codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che effettua la
comunicazione;
c) le informazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo, entro i
limiti di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo;
d) il codice fiscale italiano, ove presente, delle persone o entità cui si riferiscono le
informazioni richiamate nella lettera c);
e) il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.
8.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e)
del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario all’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva
(UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, e dalla normativa nazionale di
recepimento.
8.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f del
Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti è
stato disposto che la trasmissione delle comunicazioni avvenga attraverso i servizi
telematici di Entratel o Fisconline.
8.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del
trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al
Regolamento.
8.7. Sul trattamento dei dati personali relativo alle informazioni raccolte dall’Agenzia delle
entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto dalle direttive europee e
dagli accordi internazionali viene eseguita l’analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e
25 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
Il decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 ha dato attuazione alla direttiva
(UE) 2018/822 del Consiglio che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore
fiscale. In particolare, la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio ha introdotto lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni per quanto riguarda i meccanismi
transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2020 sono state stabilite le regole
tecniche per l’applicazione della disciplina.
Gli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo rinviano a un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità di comunicazione
delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui al citato decreto legislativo,
nonché per la definizione dei termini e le modalità per la comunicazione dei
meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il
30 giugno 2020. L’articolo 9 del decreto legislativo, inoltre, rinvia a un
provvedimento del direttore dell’Agenzia per l’individuazione delle modalità
procedurali per la trasmissione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri
oggetto di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate alle Autorità competenti
delle altre giurisdizioni.
Il punto 1 del presente provvedimento individua i soggetti obbligati alle
comunicazioni.
Il punto 2 reca alcune definizioni utili all’applicazione del presente
provvedimento.
Il punto 3 individua le informazioni oggetto di comunicazione anche mediante il
riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 100/2020 e del decreto del 17
novembre 2020. Tra i dati da comunicare occorre comprendere, ove disponibili, anche
il codice fiscale italiano e il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero
soggetto all’obbligo di notifica.
Il punto 4 stabilisce, coerentemente con le disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 100/2020 e le regole tecniche per l’applicazione dello stesso contenute
nel decreto del 17 novembre 2020, i termini per la comunicazione, anche periodica,
delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.
Il punto 5 definisce le modalità tecniche mediante le quali effettuare le
comunicazioni da parte soggetti tenuti alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il punto 6 stabilisce le modalità di rilascio delle ricevute da parte dell’Agenzia
delle entrate, nonché le modalità per la trasmissione di comunicazioni di correttiva e
annullamento delle comunicazioni trasmesse.
Il punto 7 stabilisce le modalità procedurali per la trasmissione delle
informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate alle Autorità competenti degli altri
Stati membri dell’Unione europea.
Il punto 8 stabilisce le modalità di trattamento dei dati ricevuti da parte
dell’Agenzia delle entrate ai fini dello scambio automatico di informazioni e le
misure di sicurezza adottate.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato
Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con
delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti
le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale
provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma
degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica
della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica la
direttiva 2011/16/UE, per affrontare l’urgente necessità di rinviare determinati
termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a
causa della pandemia di Covid-19;
Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e
sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001
e la decisione n. 1247/2002/CE;
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/532 della Commissione, del 28 marzo
2019, che modifica il Regolamento (UE) 2015/2378, per quanto riguarda i
formulari tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio automatico
obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo
di notifica;
Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante “Attuazione della direttiva
2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/CEE”;
Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 recante “Attuazione della direttiva
(UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della
direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri
soggetti all’obbligo di notifica”;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2020,
emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 2020,
n. 100, recante definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo
scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri
soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate;
Decreto del Direttore generale delle finanze del 29 maggio 2014, di
“Recepimento della direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011, che
designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini
dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo
1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 26 novembre 2020
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
Allegati:
1. Tracciato XML e schema XSD
2. Modalità di presentazione delle comunicazioni relative ai meccanismi
transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Provvedimento AdE 100/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.