Regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze – OICR UE/SEE – Artt. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 1, comma 633, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
Regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze – OICR UE/SEE – Artt. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 1, comma 633, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 409/2023
OGGETTO: Regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze – OICR UE/SEE – Artt.
27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 1, comma 633, legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante [di seguito, ''Istante'' o ''Fondo''] è una società lussemburghese, costituita
nella forma della société en commandite spéciale (SCSp), il cui general partner è una
société a responsabilité limitée (S.à rl.) lussemburghese.
Sulla base di apposito accordo (''Amended and restated alternative investment
fund agreement'', allegato all'istanza), gestore del fondo è una società di diritto
lussemburghese (di seguito, il ''Gestore''), che è autorizzata ai sensi della Direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di
fondi di investimento alternativi (di seguito ''direttiva AIFM'').
Pagina 2 di 10
Il Fondo istante detiene una partecipazione indiretta, per il tramite della società
italiana (di seguito, ''HoldCo''), nel capitale sociale di un'altra società italiana (di seguito,
''Alfa'').
HoldCo controlla, direttamente e indirettamente per il tramite di un'ulteriore
società italiana (di seguito, ''BidCo''), l'intero capitale sociale di Alfa.
Il Fondo, dopo aver illustrato la complessa operazione di riorganizzazione
societaria relativa alla società Alfa, il cui esito sarebbe la fusione per incorporazione di
HoldCo e BidCo in Alfa (in corso di realizzazione), rappresenta che deterrà direttamente
la partecipazione in Alfa nella medesima proporzione con cui detiene attualmente la
partecipazione in HoldCo.
Ciò posto, con riferimento ai dividendi relativi alla partecipazione in HoldCo (o
Alfa, a seguito della fusione) e alle plusvalenze eventualmente realizzate al momento
della cessione delle partecipazioni in HoldCo (o Alfa, a seguito della fusione), il Fondo
chiede conferma circa la propria qualifica di OICR di diritto estero avente diritto a fruire
dei regimi di esenzione di cui all'articolo 27, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, e all'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio
2021).
In caso di risposta affermativa circa l'applicabilità dell'esenzione di cui al citato
articolo 27, il Fondo chiede chiarimenti in merito alla documentazione da produrre
al sostituto d'imposta (HoldCo o Alfa, a seguito della fusione) affinché questo possa
applicare l'esenzione da ritenuta sui dividendi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Pagina 3 di 10
L'Istante ritiene di qualificarsi quale OICR di diritto estero non conforme alla
direttiva UCITS, il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale
è istituito ai sensi della direttiva AIFM.
Più precisamente, il Fondo è istituito e localizzato in uno Stato UE il Granducato
del Lussemburgo nella forma di société en commandite speciale (SCSp) regolata dal
diritto del Lussemburgo, forma societaria assimilabile alla partnership.
La SCSp si caratterizza per la presenza:
di uno più limited partner a cui spetta il ruolo ''passivo'' dell'investitore che non
partecipa alla gestione della partnership e, di conseguenza, si avvale del beneficio della
responsabilità limitata;
di un general partner al quale spetta, invece, il ruolo attivo di gestore nella
partnership, salvo il caso in cui, come nel caso di specie, venga nominato un gestore
diverso dal general partner, con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata
per i debiti sociali.
Il Fondo, inoltre, ritiene di soddisfare il requisito della pluralità degli investitori
in quanto trattandosi di una struttura multilivello tale requisito deve ritenersi soddisfatto,
secondo le indicazioni fornite con il provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio
2015, «anche in presenza di un solo investitore, qualora l'investimento sia da questi
effettuato nell'interesse di una pluralità di investitori (ad esempio strutture master
feeder, fondi di fondi, possibilità di partecipare a OICR mediante un intermediario
abilitato alla prestazione di servizi di investimento ex articolo 21, comma 2, del TUF)».
Ne deriva che, in tali casi, per dimostrare l'esistenza di una pluralità di investitori è
sufficiente verificare la composizione dei fondi di ultimo livello (feeder) che a loro volta
Pagina 4 di 10
investono, in via diretta o indiretta, in essi. A tal proposito la circostanza che il Fondo
sia rappresentativo, sebbene in via mediata, di una pluralità di investitori, ciascuno dei
quali detiene indirettamente una quota ridotta degli stessi, è confermata dall'attestazione
rilasciata dal gestore.
Infine, il Fondo rappresenta che, in virtù di un atto di nomina da parte del
rispettivo general partner, il Gestore è una società residente in Lussemburgo, autorizzata
alla gestione dei fondi di investimento alternativi in base alla direttiva AIFM dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (commissione di sorveglianza del
settore finanziario, di seguito CSSF) e soggetta a vigilanza da parte di quest'ultima.
Alla luce di quanto rappresentato, il Fondo ritiene di qualificarsi quale soggetto
a cui sono applicabili i regimi di esenzione introdotti dalla legge di bilancio 2021.
Circa la documentazione da produrre al sostituto d'imposta ai fini
dell'applicabilità dell'esenzione di cui all'articolo 27, comma 3, del d.P.R. n. 600 del
1973, l'Istante rileva che il legislatore nulla ha disposto in merito agli eventuali obblighi
formali che devono essere rispettati da parte del soggetto pagatore dei dividendi.
Al riguardo, in linea con quanto già chiarito dall'Amministrazione finanziaria
nella risposta all'interpello pubblicata il 25 ottobre 2019, n. 430, il Fondo ritiene di dover
fornire ad HoldCo (o Alfa, a seguito della fusione):
un'autocertificazione attestante l'istituzione del Fondo in Lussemburgo;
un'autocertificazione attestante la residenza del Gestore in Lussemburgo;
copia della certificazione rilasciata dalla CSSF (se disponibile) attestante
l'iscrizione del gestore presso la stessa CSSF e il suo status di soggetto sottoposto a
vigilanza, ovvero estratto dal sito della stessa CSSF.
Pagina 5 di 10
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede
l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento
sugli utili corrisposti da società residenti a soggetti non residenti, fermo restando la
possibilità di applicare, laddove più favorevoli, le aliquote convenzionali in presenza
di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato di
residenza del percettore dei dividendi.
L'articolo 1, comma 631, della legge di bilancio 2021, ha modificato l'articolo
27, comma 3, sopra citato aggiungendo, alla fine, il seguente periodo: «La ritenuta di
cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla
citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese
estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato
scambio di informazioni».
Il successivo comma 632 stabilisce che tale modifica si applica «agli utili
percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge», ossia a
decorrere dal 1° gennaio 2021.
Analoga esenzione è prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni qualificate realizzate da tali soggetti, in quanto il comma 633 del citato
articolo 1 della legge di bilancio 2021 stabilisce che «non concorrono a formare il reddito
Pagina 6 di 10
le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto
estero o conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui
gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi
della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,
istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni».
Le modifiche normative in esame sono dirette ad equiparare il trattamento fiscale
dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR residenti in Italia anche agli
OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, ossia alla c.d. direttiva UCITS IV (di seguito ''direttiva
UCITS'') e a quelli non conformi alla medesima direttiva il cui gestore è soggetto a forme
di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del
Parlamento e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (direttiva AIFM), istituiti in Stati membri
dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che
consentono un adeguato scambio di informazioni (cfr. relazione illustrativa alla legge di
bilancio 2021).
Il diverso trattamento era stato oggetto di indagine da parte della Commissione
europea (EU Pilot 8105/15/TAXU) e considerato contrario ai principi di libera
circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento nell'Unione europea e nello Spazio
Pagina 7 di 10
Economico Europeo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 63 e 49 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Pertanto, al fine di prevenire una procedura d'infrazione, ai sensi dell'articolo
258 del TFUE, da parte della Commissione europea, con la legge di bilancio 2021
è stato introdotto un regime di esenzione degli utili distribuiti da emittenti italiani e
delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti
residenti in Italia conseguiti da OICR di diritto estero istituiti in Stati membri UE e in
Stati SEE, al pari di quanto previsto per gli OICR istituiti in Italia.
Per effetto di tali disposizioni, le esenzioni fiscali dei dividendi distribuiti
dalla società partecipata e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate in società residenti spettano agli OICR esteri, diversi dai fondi immobiliari,
che presentano le seguenti caratteristiche:
sono istituiti in uno Stato membro UE o SEE che consentono un adeguato
scambio di informazioni;
sono conformi alla direttiva UCITS oppure non sono conformi a quest'ultima
direttiva, ma il gestore è soggetto a vigilanza nel Paese nel quale è istituito in conformità
alla direttiva AIFM.
A tal fine, è necessario che gli OICR soddisfino i predetti requisiti regolamentari,
mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale
dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti.
Inoltre, come chiarito nella circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, la direttiva AIFM
introduce misure volte a creare un mercato interno europeo dei gestori dei fondi di
investimento alternativi (GEFIA), mediante la definizione di un quadro di riferimento
Pagina 8 di 10
armonizzato per la regolamentazione in materia di autorizzazione, funzionamento e
trasparenza di tutti i GEFIA che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento
alternativi (FIA).
Per FIA si intendono tipologie di fondi che raccolgono capitale da una pluralità
di investitori allo scopo di investirlo a vantaggio degli investitori e in autonomia dai
medesimi, in base a una determinata politica d'investimento, ma che non necessitano
di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva UCITS. Pertanto, si tratta dei
fondi diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
ricompresi in quest'ultima direttiva.
I GEFIA che si sono conformati alle regole e ai requisiti richiesti dalla direttiva
AIFM possono istituire, gestire e/o commercializzare FIA liberamente in tutta l'Unione
Europea, mediante lo strumento del cosiddetto ''passaporto del gestore'' senza la necessità
di costituire una sede fissa nel Paese di istituzione del fondo.
In sostanza, la direttiva AIFM, proseguendo la strada intrapresa dalla direttiva
UCITS, assicura il riconoscimento in tutta l'Unione europea delle autorizzazioni e dei
sistemi di vigilanza prudenziale di ciascun Stato membro. Per istituire e gestire un
OICVM armonizzato o un FIA in uno Stato membro è, quindi, sufficiente il rilascio
dell'autorizzazione e l'esercizio della vigilanza da parte del solo Stato membro di origine
del gestore (home country control).
La direttiva AIFM non disciplina i FIA, i quali continuano ad essere regolamentati
e sottoposti a vigilanza a livello nazionale in base alla legge dello Stato nel quale sono
istituiti.
Pagina 9 di 10
Sulla base di quanto illustrato, come già precisato nella risposta all'interpello
pubblicata l'11 maggio 2021, n. 327, i FIA istituiti in uno Stato UE e il cui gestore è ivi
autorizzato e soggetto a vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, possono fruire dei regimi
di esenzione di cui ai citati articoli 27, comma 3, e articolo 1, comma 633, della legge
di bilancio 2021, con riferimento alle partecipazioni detenute direttamente in società
residenti in Italia.
Nel caso di specie, tenuto conto che l'Istante si qualifica quale FIA istituito in
uno Stato UE (Lussemburgo), il cui Gestore, fiscalmente residente in Lussemburgo, è
ivi soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, ai dividendi dallo stesso
percepiti e provenienti dalla società residente in Italia, direttamente partecipata, si applica
il regime di esenzione da ritenuta ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del d.P.R. n. 600
del 1973.
L'eventuale cessione di detta partecipazione qualificata, inoltre, non genera
plusvalenze imponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 633, della legge di bilancio 2021.
Al fine di ottenere la non applicazione della ritenuta sui dividendi, il Fondo
deve attestare sulla base di idonea documentazione la sussistenza dei predetti requisiti,
potendo al riguardo (in analogia a quanto previsto nella risposta all'interpello pubblicata
il 25 ottobre 2019, n. 430 in materia di fondi immobiliari), presentare alla società
partecipata residente:
l'autocertificazione attestante l'istituzione del Fondo in Lussemburgo;
l'autocertificazione attestante la residenza del Gestore in Lussemburgo;
copia della certificazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza, nel caso di specie,
la CSSF, attestante l'iscrizione del Gestore ai sensi della direttiva AIFM presso la stessa
Pagina 10 di 10
e il suo status di soggetto sottoposto a vigilanza, ovvero, qualora predetta Autorità non
rilasci un'attestazione, ogni documentazione idonea a dimostrare l'esercizio dell'attività
di vigilanza da parte della stessa.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica alcuna valutazione in
ordine alla complessa operazione di riorganizzazione societaria descritta nell'istanza di
interpello presentata i cui esiti, pertanto, sono assunti acriticamente ai fini del presente
parere, restando impregiudicato il controllo dell'Amministrazione finanziaria.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 600/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.