Definizione del contenuto informativo, delle modalità applicative e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Quali sono i requisiti e le modalità per ottenere il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione previsto dal Provvedimento AdE 137/2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 137/2020 disciplina le modalità di richiesta e erogazione di un contributo a fondo perduto destinato ai locatori che riducono il canone di locazione su immobili ad uso abitativo. Il contributo spetta esclusivamente per contratti di locazione relativi a immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa che costituiscono l'abitazione principale del locatario, con rinegoziazione in diminuzione del canone effettuata a partire dal 25 dicembre 2020 e comunicata all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2021 tramite il modello RLI.
La richiesta deve essere presentata esclusivamente online, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, nel periodo compreso tra il 6 luglio e il 6 settembre 2021. L'istanza contiene i dati identificativi del locatore, l'IBAN del conto corrente intestato al richiedente, i dati del contratto di locazione e le informazioni sulla rinegoziazione, con l'importo del canone annuo prima e dopo la riduzione.
L'Agenzia delle entrate calcola un importo teorico massimo del contributo sulla base dei dati trasmessi, ma l'effettivo contributo spettante è determinato dopo il 31 dicembre 2021, verificando la coerenza dei dati con l'Anagrafe Tributaria e applicando eventuali riparti proporzionali qualora le risorse disponibili (100 milioni di euro) risultino insufficienti rispetto alle richieste totali. L'erogazione avviene mediante accredito diretto sul conto corrente indicato, previa verifica che l'IBAN sia intestato o cointestato al codice fiscale del locatore richiedente.
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Riferimento normativo
Definizione del contenuto informativo, delle modalità applicative e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Testo normativo
Prot. n. 180139/2021
Definizione del contenuto informativo, delle modalità applicative e dei termini di
presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la
riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
da erogare al locatore in caso di riduzione dell’importo del canone di locazione
1.1 L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da erogare al
locatore in caso di riduzione dell’importo del canone di locazione, previsto
dall’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, contiene le seguenti
informazioni:
il codice fiscale del locatore, persona fisica o persona non fisica, che richiede
il contributo e il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che
richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona
fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
l’IBAN del conto corrente intestato al locatore richiedente il contributo;
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la rinuncia al contributo in caso di istanza già inviata;
i dati del contratto o dei contratti relativi ad immobili situati in comuni ad alta
densità abitativa e che costituiscono l’abitazione principale del locatario,
oggetto di rinegoziazione, la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato,
l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione con l’indicazione
della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.
2. Modalità di predisposizione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo
perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione
2.1 È approvato l’allegato modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a
fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione” (di seguito
“Istanza”) con le relative istruzioni, composto da un frontespizio, contenente anche
l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e dal “quadro A”.
2.2 L’Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un
servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate.
2.3 Nell’applicativo web vengono precompilati, sulla base delle informazioni presenti
in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla
rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della
presentazione dell’istanza.
2.4 Nell’applicativo web, è possibile indicare i dati relativi alla rinegoziazione del
canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021.
2.5 L’applicativo web calcola l’importo del contributo teorico massimo, determinato
in base ai dati trasmessi da colui che predispone l’istanza.
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3. Modalità e termini di trasmissione dell’istanza
3.1 La trasmissione dell’Istanza è effettuata esclusivamente mediante il servizio web
di cui al precedente punto 2.2.
3.2 L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un
intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.
3.3 Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di
più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.
3.4 La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata dal 6 luglio al 6 settembre 2021.
3.5 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare
tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione di quella
precedentemente trasmessa. È possibile, inoltre, presentare – entro il 31 dicembre
2021 – una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come
rinuncia totale al contributo.
3.6 A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne
attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione. Successivamente, è
rilasciata una seconda ricevuta contenente l’importo che sarà effettivamente
erogato secondo le modalità definite nel successivo punto 4.
3.7 Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l’istanza
nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle
entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati”
dell’applicazione web.
4. Requisiti per la presentazione dell’istanza ed erogazione del contributo
4.1 Il contributo spetta a condizione che:
- la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in
essere alla predetta data;
- l’immobile adibito ad uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione
abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario;
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- il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone
previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
- la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre
2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;
- la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
4.2 Successivamente al 6 settembre 2021, data di chiusura del canale telematico per la
presentazione delle istanze, l’Agenzia mette a disposizione del soggetto
richiedente, nell’area riservata del sito internet, l’importo teorico massimo del
contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze che hanno ottenuto la
prima ricevuta di presa in carico di cui al punto 3.6 e delle risorse del Fondo
istituito dall’articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
come incrementate dall'articolo 42, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41. Qualora le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei
contributi desumibile dalle istanze validamente presentate, l’Agenzia delle entrate
provvede al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra
l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi
richiesti. La percentuale di riparto è resa nota con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.
4.3 Successivamente al 31 dicembre 2021, l’Agenzia effettua l’elaborazione delle
istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico di cui al punto 3.6
e per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia dopo la data del 6
settembre 2021, controllando la coerenza dei dati in esse indicati rispetto ai
contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema
dell’Anagrafe Tributaria. Per ciascuna istanza l’Agenzia determina –– l’effettivo
contributo spettante, non considerando eventuali contratti di locazione terminati
prima dell’efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni
non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell’istanza.
Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell’anno
2021, sono considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato
effetto fino alla data di risoluzione del contratto.
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4.4 L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente
identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto
locatore, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha
richiesto il contributo. Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di
pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale
erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato
al codice fiscale del locatore. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio
realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico
accordo.
5. Attività di controllo
5.1 Sulla base dei dati presenti nell’Istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia
delle entrate effettua controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati
con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria al 31 dicembre 2021.
5.2 In caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le
disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato), ove ne ricorrano i presupposti.
6. Trattamento dei dati
6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6
paragrafo 3 lettera b) del Regolamento n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
– è individuata nell’articolo 9-quater, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, che ha introdotto un contributo a fondo perduto da erogare al locatore in
caso di riduzione dell’importo del canone di locazione. La norma affida
all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia, le modalità di effettuazione dell’Istanza, il suo contenuto
informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario
all’attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.
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6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in
relazione all’intero procedimento disciplinato nei precedenti paragrafi. La PagoPA
S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo
28 del Regolamento UE 679/16, con riferimento alle attività di trattamento svolte
per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il conto corrente sul quale
erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato
al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo. L’Agenzia delle entrate si
avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione
del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE
679/16.
I dati oggetto di trattamento, indicati all’articolo 1 del presente Provvedimento,
sono:
- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), dei rappresentanti
legali o dei tutori firmatari dell’Istanza, degli intermediari delegati alla
trasmissione;
- i dati inerenti al contratto di locazione, alle relative rinegoziazioni del
canone e l’IBAN del richiedente il contributo;
- gli eventuali dati relativi a peculiari condizioni legali desumibili dalla
presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo
e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l’eventuale recupero
degli importi non spettanti. I dati che l’Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA
S.p.A. al momento della verifica dell’intestazione dell’IBAN vengono comunicati
con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza – organizzative e tecnologiche
– interne. L’Agenzia delle entrate al termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A.
la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione
non disponibile; non vengono dunque acquisiti dall’Agenzia delle entrate dati
ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito
dell’erogazione del contributo.
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6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5, par.1, lett.
e) del Regolamento UE n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati
oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali di accertamento.
6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par.1, lett. f) del
Regolamento UE n. 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti,
è stato disposto che la trasmissione dell’Istanza venga effettuata esclusivamente
mediante un servizio web del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto
fiscale del richiedente;
6.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte
degli interessati viene pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle entrate ed è parte
integrante dell’Istanza per richiedere il contributo a fondo perduto;
6.6 Sul trattamento dei dati personali previsto dal presente Provvedimento è stata
eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’art. 35, comma 4, del
Regolamento (UE) n. 2016/679.
Motivazioni
Con il presente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del
comma 3 dell’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Decreto ristori) sono definite le modalità
di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni
altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto articolo.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante
legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene i riferimenti del
contratto di locazione relativo all’immobile adibito ad uso abitativo, situato in un comune ad
alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del locatario, l’IBAN del conto
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corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale
dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
La trasmissione dell’istanza è effettuata mediante un servizio web messo a disposizione
nell’area riservata del soggetto richiedente; sulla base dei dati dell’istanza, la procedura
espone l’importo teorico massimo del contributo spettante. Il valore definitivo del contributo
è calcolato nel rispetto del limite di spesa di 100 milioni di euro. Se le risorse stanziate
risultano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi teorici calcolati, l’Agenzia
provvede al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra
l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti,
comunicando la percentuale di riparto mediante apposito provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.
Dopo il 31 dicembre 2021, l’Agenzia controlla la coerenza dei dati delle istanze
trasmesse rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema
dell’Anagrafe Tributaria. Per ciascuna istanza l’Agenzia determina –– l’effettivo contributo
spettante.
Il contributo è erogato mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto
beneficiario. Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto
corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o
cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante
un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico
accordo.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 12 gennaio 2001.
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Disciplina normativa di riferimento.
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
˗ Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016
˗ Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
˗ Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176
˗ Decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21
maggio 2021, n. 69.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 6 luglio 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Il Provvedimento AdE 137/2020 disciplina il contributo a fondo perduto per locatori che riducono il canone di locazione, applicabile a contratti di locazione per abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, con comunicazione della rinegoziazione tramite modello RLI. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare i requisiti di spettanza, le scadenze di presentazione dell'istanza, il riparto proporzionale delle risorse e le modalità di erogazione tramite bonifico bancario, considerando anche i controlli dell'Agenzia sulla coerenza dei dati con l'Anagrafe Tributaria.
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