Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 152/2021

Modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modalità per comunicare la cessione del credito d'imposta per le imprese turistiche e per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio secondo il Provvedimento AdE 152/2021?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 152/2021 disciplina come le imprese turistiche e le agenzie di viaggio possono cedere i crediti d'imposta loro riconosciuti dal decreto-legge 152/2021. La cessione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata utilizzando un modello specifico, inviato all'indirizzo dedicato cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it. I crediti devono essere ceduti solo per intero e sono tracciabili attraverso un codice identificativo assegnato a ciascuno di essi dal Ministero del turismo. La normativa prevede che il cedente non deve aver già utilizzato il credito in compensazione, altrimenti la cessione non è accolta; inoltre, il credito può essere ceduto una sola volta, salvo la possibilità di due ulteriori cessioni solo a favore di banche, intermediari finanziari iscritti agli albi previsti, società di gruppi bancari o imprese di assicurazione autorizzate. Il cessionario può a sua volta utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24 oppure cederlo ulteriormente secondo le stesse limitazioni.

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Riferimento normativo

Modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

Testo normativo

Prot.n. 163586/2024 Modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Oggetto del provvedimento 1.1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano: a) al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosciuto alle imprese turistiche indicate al comma 4 del medesimo articolo, in relazione agli interventi di cui al successivo comma 5; b) al credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 152 del 2021. 1.2 Ai sensi dell’articolo 1, comma 8 e dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, i crediti d’imposta di cui al punto 1.1 sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero di 2 imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 1.3 I crediti di cui al punto 1.1 riconosciuti ai beneficiari sono comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate e sono consultabili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Ai fini della tracciabilità dei crediti d’imposta, a ciascuno di essi è attribuito un codice identificativo da indicare nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate in caso di cessione. 2. Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta 2.1. Le cessioni dei crediti d’imposta di cui al punto 1.1, anche successive alla prima, sono comunicate all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello denominato “Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” (di seguito, “Comunicazione”), approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni. La Comunicazione deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it. 2.2. Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati nel sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 2.3. La Comunicazione non è accolta se: a) il soggetto cedente non è titolare del credito d’imposta, in base ai dati trasmessi dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate di cui al punto 1.3 e alle eventuali successive cessioni già comunicate; b) il soggetto cedente ha già utilizzato il credito, anche in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2.4. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte del beneficiario originario; in alternativa, il cessionario può cedere ulteriormente il credito, in base a quanto previsto dal punto 1.2. 3 3. Trattamento dei dati 3.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 1, commi 1 e 8, e nell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, i quali stabiliscono che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti di imposta in favore di imprese turistiche, agenzie di viaggio e tour operator. 3.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. 3.3 I dati oggetto del trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, includono il codice fiscale, il nome e cognome, la data e il comune (o lo Stato estero) di nascita del cedente, del cessionario e dei rispettivi rappresentanti legali (se presenti), nonché i recapiti telefonici e di posta elettronica di cedente e cessionario. 3.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta individuazione del credito oggetto di cessione. 3.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 3.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione della cessione del credito venga effettuata utilizzando un apposito indirizzo di posta elettronica certificata. 3.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli 4 interessati viene pubblicata unitamente al modello di comunicazione della cessione. 3.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla cessione dei crediti è stata eseguita l’analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679. Motivazioni L’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, tra l’altro, riconosce un credito d’imposta alle imprese turistiche indicate al comma 4 del medesimo articolo, in relazione agli interventi di cui al successivo comma 5 (ad esempio, interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, interventi di digitalizzazione). L’articolo 4 del citato decreto-legge n. 152 del 2021 riconosce alle agenzie di viaggio e ai tour operator un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Ai sensi delle richiamate disposizioni, i crediti d’imposta sopra indicati: • sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; • in alternativa, sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tanto premesso, con il presente provvedimento viene stabilito che le cessioni dei crediti di cui trattasi sono comunicate all’Agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata, inviando a una casella di posta dedicata un apposito modello di comunicazione approvato con lo stesso provvedimento. Considerato che i crediti d’imposta sono cedibili solo per intero, l’eventuale utilizzo in compensazione ne impedisce la cessione. La tracciabilità è assicurata dall’attribuzione di un codice identificativo a ciascuno dei 5 crediti riconosciuti ai beneficiari, i cui dati sono preventivamente comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate. In alternativa all’ulteriore cessione, i cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alle risoluzioni n. 47/E e n. 73/E del 2023. a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000. b) Disciplina normativa di riferimento Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152; Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2021, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 agosto 2022. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 27 marzo 2024 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini firmato digitalmente

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