Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63. Approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63. Approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati - pdf
Testo normativo
Prot. 23840/2013
Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-
bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63.
Approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi
ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Comunicazione dei sostituti di imposta
1.1. I sostituti d’imposta trasmettono, esclusivamente con modalità telematiche entro il 31
marzo, il modello di comunicazione di cui al punto 2.1. per indicare la sede telematica dove
ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello
730-4 integrativo), presentate nello stesso anno cui si riferisce la comunicazione, trasmesso
dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale 31
maggio 1999, n. 164. I sostituti d’imposta appartenenti a un gruppo societario, come indicato
nell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, possono indicare la sede telematica di una società appartenente allo stesso gruppo.
1.2. I sostituti d’imposta effettuano la trasmissione telematica del modello di comunicazione
di cui al punto 2.1. anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione
telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2
1.3. I sostituti d’imposta che hanno già ricevuto, a partire dall’anno 2011, i modelli 730-4 in
via telematica dall’Agenzia delle entrate, in assenza di variazioni dei dati già forniti, non
devono inviare il modello di comunicazione.
2. Approvazione, reperibilità ed autorizzazione alla stampa del modello di Comunicazione
per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate
2.1. E’ approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati
relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e
le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, di cui agli Allegati 1 e 2 al presente
provvedimento.
2.2. Il modello di cui al punto 2.1. è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle
entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti Internet
www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto, in fase di stampa, delle
caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 3 al presente provvedimento.
2.3. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti Internet a condizione che lo
stesso abbia le caratteristiche di cui all’Allegato 3 al presente provvedimento e rechi l’indirizzo
del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
3. Casi particolari
3.1. Le modalità indicate nei precedenti punti non si applicano nei confronti dell’INPS e dei
sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’economia
e delle finanze.
3.2. Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è
tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio restituisce il modello 730-4 entro il
quinto giorno lavorativo successivo, per i conseguenti adempimenti, direttamente al Centro di
assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico messo a
disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Motivazioni:
Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell’articolo 16, comma 4-bis,
del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, modificato dall’articolo 5 del decreto 7
maggio 2007, n. 63, che prevede modalità telematiche di gestione dei flussi informativi tra Caf
o professionisti e sostituti di imposta, attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate, nella
considerazione che attualmente tutti i sostituti d’imposta utilizzano obbligatoriamente tali
servizi, in maniera diretta o tramite intermediari.
Nel provvedimento sono individuate le modalità di attuazione del flusso telematico che
assicura la corretta e tempestiva comunicazione dei dati tra i soggetti interessati e permette il
3
monitoraggio delle eventuali criticità emergenti, senza pregiudizio alle operazioni di
conguaglio.
Sono esclusi alcuni particolari sostituti d’imposta che già ricevono i modelli 730-4 in via
telematica mediante l’utilizzo di propri sistemi.
Sulla base delle predette disposizioni, i Caf e i professionisti abilitati comunicano in via
telematica il risultato finale delle dichiarazioni (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo)
all’Agenzia delle entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta o a loro
incaricati. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del citato decreto n. 164 del
1999, l’Agenzia delle entrate, nei casi di impossibilità a rendere disponibili i modelli 730-4, li
restituisce ai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale che provvederanno
autonomamente a trasmetterli ai sostituti d’imposta.
Il provvedimento in esame approva il modello di “Comunicazione per la ricezione in via
telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le
relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
Il modello approvato è inviato entro il 31 marzo di ciascun anno, esclusivamente con
modalità telematica, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli intermediari abilitati,
secondo le specifiche tecniche annesse al presente provvedimento ovvero utilizzando il
prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le
modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del
personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni concernente norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni;
4
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di
esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze
24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal
decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
3 aprile 2000;
Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 135 dell’11 giugno 1999, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza
fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi
dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
Decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, articoli 3-bis, comma 10, e art. 7-quinquies,
convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005.
La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
Roma, 22 febbraio 2013
ALLEGATO 1
CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE PPEERR LLAA RRIICCEEZZIIOONNEE
IINN VVIIAA TTEELLEEMMAATTIICCAA DDEEII DDAATTII RREELLAATTIIVVII
AAII MMOODD.. 773300--44 RREESSII DDIISSPPOONNIIBBIILLII
DDAALLLL’’AAGGEENNZZIIAA DDEELLLLEE EENNTTRRAATTEE
D.M. N. 164 DEL 31 MAGGIO 1999
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti
che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
Finalità del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che
nella comunicazione sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate
nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per lo svolgimento
di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in
presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali
I dati personali che i sostituti d’imposta devono indicare nella comunicazione sono necessari all’Agenzia delle Entrate per rendere disponibili i
risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730 al fine dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni previste dalla normativa
vigente. Tali dati sono acquisiti dall’Amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica così come forniti nella
comunicazione. In particolare, il numero di telefono e/o l’indirizzo e-mail indicati dal sostituto d’imposta verranno utilizzati dall’Agenzia delle
Entrate esclusivamente per le suddette finalità e per il tempo a ciò strettamente necessario.
Modalità del trattamento
Il modello, contenente la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4, può essere consegnato ad un interme-
diario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati
con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati
contenuti nella comunicazione:
(cid:129) con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
(cid:129) con dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati per-
sonali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
(cid:129)il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l’elenco dei responsabili;
(cid:129) gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecno-
logico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Diritti dell’interessato
Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l’interessato in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati persona-
li per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trat-
tamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
(cid:129) Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 – 00187 Roma;
(cid:129) Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessa-
ti per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE
IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4
RESI DISPONIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DATI DEL
SOSTITUTO Codice Fiscale
D'IMPOSTA
RICHIEDENTE
Protocollo modello 770 Semplificato presentato lo scorso anno
Modello 770 Semplificato dello scorso anno non presentato
Numero di cellulare Indirizzo di posta elettronica
COMUNICAZIONE
Protocollo precedente comunicazione da sostituire
SOSTITUTIVA
QUADRO A SEZIONE I - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE
Richiesta che i dati Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello
relativi ai mod. 730-4 di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline
siano resi disponibili SEZIONE II - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL
direttamente all'indirizzo
telematico del sostituto Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti /pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello
di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata
Codice sede Entratel
QUADRO B
Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello
di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato
Richiesta che i dati
relativi ai mod. 730-4 Codice sede Entratel Numero di cellulare
siano resi disponibili Codice fiscale dell’intermediario incaricato dell’intermediario incaricato dell’intermediario incaricato
presso l'indirizzo 1 2 3
telematico
dell'intermediario
incaricato Indirizzo di posta elettronica dell’intermediario incaricato
4
REVOCA DELLA Il sottoscritto richiede che la precedente comunicazione Partita IVA del sostituto
COMUNICAZIONE sia revocata a seguito di cessazione dell'attività cessata
FIRMA DELLA
COMUNICAZIONE
FIRMA DEL SOSTITUTO
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
Codice fiscale dell’intermediario
TELEMATICA
Riservato all’intermediario
Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
DELEGA
DELEGA DEL SOSTITUTO
Il sottoscritto sostituto d’imposta codice fiscale delega l’intermediario
codice fiscale alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4,
dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
FIRMA DEL SOSTITUTO
ISTRUZIONI
1. PREMESSA
L’articolo 16 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal Decreto 7 maggio 2007,
n. 63, stabilisce al comma 1, lettera a), che i centri di assistenza fiscale (CAF) devono comu-
nicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni mod.
730-4. Il successivo comma 4-bis, lettera b) prevede che l’Agenzia delle Entrate rende disponi-
bili ai sostituti d’imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, i dati comunicati
dai CAF. Le medesime disposizioni si applicano ai professionisti abilitati a svolgere l’attività di
assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies del D.L. 30 settembre
2005 n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 (iscritti nell’albo dei consulenti
del lavoro e nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).
I sostituti d’imposta possono richiedere all’Agenzia delle Entrate che i dati dei mod. 730-4 sia-
no resi disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione telematica delle di-
chiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 lu-
glio 1998, n. 322. La scelta dell’intermediario incaricato deve essere trasmessa, in via telema-
tica entro il 31 marzo dell’anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professio-
nisti e ha valore sino alla revoca.
Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva il presente modello, so-
no stabilite le modalità di attuazione del flusso telematico dei modelli 730-4 per l’assistenza fi-
scale da prestarsi a favore dei contribuenti che possono presentare la dichiarazione dei redditi
utilizzando il modello 730 (dipendenti, pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavo-
ro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730).
2. REPERIBILITÀ DEL MODELLO
Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è disponibile gratuitamente in formato elettro-
nico nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.ite nel sito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Il modello può essere prelevato anche da altri
siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l’in-
dirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell’Agenzia del-
le Entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa mono-
cromatica realizzata in colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti
che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.
3. SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE
DEL MODELLO
Il presente modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod.
730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” deve essere presentato da tutti i sostituti per co-
municare l’indirizzo telematico presso cui ricevere i Modelli 730-4.
ATTENZIONE Tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati relati-
vi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate,
ad eccezione dell’INPS e dei sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Poiché tali sostituti, come negli anni scorsi, utiliz-
zano per la ricezione dei modelli 730-4 propri canali telematici.
1
I sostituti d’imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) devono pre-
sentare il presente modello per indicare l’intermediario presso cui ricevere i dati dei 730-4.
Anche i sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici sono tenuti alla presentazione del presen-
te modello per indicare i dati necessari per assicurare la messa a disposizione dei 730-4 (sede
telematica, il numero di cellulare e/o, in alternativa, l’indirizzo di posta elettronica).
I sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici possono chiedere di ricevere i dati dei 730-4
presso un intermediario. In tal caso, devono compilare il quadro B.
Pertanto devono utilizzare questo modello tutti i sostituti che non hanno già inviato la comunica-
zione e coloro che devono variare dati già comunicati.
Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo mo-
dello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione.
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I sostituti d’imposta devono trasmettere le comunicazioni mediante i servizi telematici, diretta-
mente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di
cui all’articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n.
322, entro il 31 marzo dell‘anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei profes-
sionisti abilitati. Nella comunicazione deve essere indicata la sede telematica presso cui riceve-
re i mod. 730-4.
5. COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati re-
lativi al sostituto d’imposta e il codice della sede telematica presso la quale l’Agenzia delle En-
trate provvederà a rendere disponibili i dati relativi ai risultati contabili dei modelli 730-4 per-
venuti dai centri di assistenza fiscale (CAF) e dai professionisti abilitati.
ATTENZIONE I sostituti che per proprie esigenze hanno più sedi operative, indicate nelle certi-
ficazioni dei redditi di lavoro dipendente (CUD) rilasciate, non devono riportare tali codici in
questo modello di comunicazione. Il codice sede indicato nel CUD è riportato nel Modello 730-
4 al fine di lasciare inalterata la finalità di tenere separate le diverse articolazioni dell'impresa.
Dati del sostituto d’imposta richiedente
Nel presente riquadro indicare il codice fiscale e il numero di protocollo che è stato attribuito
dall’Agenzia delle Entrate all’ultima dichiarazione modello 770 Semplificato da presentarsi nel-
l’anno precedente quello di inoltro della presente comunicazione, rilevabile dalla comunicazio-
ne dell’avvenuta presentazione della dichiarazione (presente anche nel cassetto fiscale del so-
stituto d’imposta stesso); se in detto anno tale modello non è stato presentato deve essere barra-
ta la relativa casella.
Devono essere, inoltre, indicati il numero di cellulare e/o, in alternativa, l’indirizzo di posta elet-
tronica (l’indicazione di almeno uno di questi dati è obbligatoria), che consentiranno all’Agen-
zia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile a rendere agevole e
sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.
Comunicazione sostitutiva
Se uno o più dati già comunicati sono variati (ad esempio, cambio di intermediario o passag-
gio da Fisconline a Entratel o modifica della sede Entratel), il sostituto deve compilare ed in-
viare una nuova comunicazione e, nel riquadro "Comunicazione sostitutiva" è obbligatorio in-
2
dicare il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chie-
de di sostituire. Tale numero di protocollo è rilevabile oltre che dalla ricevuta della precedente
comunicazione anche dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta stesso.
Anche la comunicazione sostitutiva deve essere trasmessa nei termini indicati al punto 4.
QUADRO A
La compilazione del quadro è alternativa alla compilazione del quadro B.
Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d’imposta per richiedere che i dati dei mod.
730-4 siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.
Il quadro A è diviso in due sezioni, alternative tra loro:
Sezione I
Questa sezione è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Fisconline.
Il sostituto, barrando la casella di questa sezione, richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei
propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i qua-
li è possibile la presentazione del modello 730), comunicati dai CAF e dai professionisti abili-
tati, siano resi disponibili presso la propria utenza telematica Fisconline.
Sezione II
Questa sezione è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Entratel.
Il sostituto barrando la casella di questa sezione, richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei pro-
pri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali
è possibile la presentazione del modello 730), comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati,
siano resi disponibili presso la propria utenza telematica Entratel che deve essere indicata nel ri-
quadro “codice sede Entratel”.
QUADRO B
La compilazione del quadro è alternativa alla compilazione del quadro A.
Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d’imposta per richiedere che i Modelli 730-4
siano resi disponibili presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato.
Il medesimo quadro deve essere utilizzato da ciascuna società del gruppo che intenda far perve-
nire i Modelli 730-4 presso l’utenza telematica della società abilitata alla trasmissione telematica
per conto delle altre società appartenenti allo stesso gruppo.
Barrando la casella posta in questo quadro il sostituto richiede che i Modelli 730-4 dei propri
dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è
possibile la presentazione del modello 730), comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati,
siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico Entratel dell’intermediario abilitato prescelto.
Nella colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale dell’intermediario incaricato alla ricezio-
ne dei mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e, nella colonna 2il corrispondente
codice sede Entratel dell’intermediario.
Nella colonna 3 deve essere indicato il numero di cellulare dell’intermediario e, nella colonna 4,
l’indirizzo di posta elettronica dell’intermediario; l’indicazione di almeno uno dei suddetti dati è
obbligatoria.
L’indicazione del recapito telefonico o di posta elettronica dell’intermediario permetterà all’A-
genzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la pro-
cedura del flusso telematico dei modelli 730-4.
Revoca della comunicazione per cessazione dell’attività del sostituto d’imposta
Il sostituto che cessa l’attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta deve
inviare una comunicazione per richiedere la revoca della comunicazione precedentemente tra-
smessa barrando la casella posta nel riquadro.
La compilazione del campo “Partita IVA del sostituto cessata” è obbligatoria in presenza della
3
casella “revoca” barrata. Qualora il sostituto d’imposta sia titolare di due o più numeri di partita
IVA per l’accettazione della revoca è necessario che tutte le partite IVA abbinate al sostituto ri-
sultino cessate. In questo caso nella compilazione del modello è sufficiente l’indicazione di una
soltanto delle partite IVA cessate.
La comunicazione recante la revoca per cessazione dell’attività deve essere trasmessa all’Agen-
zia delle Entrate al verificarsi di tale evento.
ATTENZIONE La comunicazione recante la revoca non deve essere utilizzata nel caso di va-
riazione di scelta di intermediario, al verificarsi di tale evento deve essere compilata una co-
municazione sostitutiva.
Firma della comunicazione
Questo riquadro è riservato alla firma della comunicazione da parte del sostituto d’imposta.
Impegno alla presentazione telematica
Questo riquadro è riservato all’intermediario abilitato che assume l’impegno alla trasmissione te-
lematica della comunicazione. Devono essere indicati: il codice fiscale e la firma dell’interme-
diario che trasmette la comunicazione. Nel riquadro che precede la firma, la data deve essere
indicata nella forma “gg/mm/aaaa”.
L’intermediario abilitato che assume l’impegno alla trasmissione telematica della presente comu-
nicazione deve conservare la copia cartacea della comunicazione sottoscritta dal sostituto d’im-
posta corredata della delega dell’incarico conferitogli dal sostituto stesso.
Delega del sostituto
Questo riquadro è riservato ai sostituti d’imposta che incaricano un intermediario alla ricezione
dei dati relativi ai Modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati
a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730).
Pertanto i dati richiesti in questa sezione devono sempre essere presenti nel caso in cui risulti com-
pilato il quadro B.
Se è stato compilato il quadro A sezione I o II non deve essere utilizzato questo riquadro.
Il sostituto deve indicare oltre al proprio codice fiscale anche il codice fiscale dell’intermediario
prescelto.
4
ALLEGATO 2
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione
dei mod. 730-4
Specifiche tecniche Comunicazione per ricezione telematica dati mod. 730-4
INDICE
1. AVVERTENZE GENERALI ................................................................................................................ 3
2. CONTENUTO DELLA FORNITURA ................................................................................................ 3
2.1 GENERALITÀ ........................................................................................................................................................ 3
2.2 LA SEQUENZA DEI RECORD .................................................................................................................................. 3
2.3 LA STRUTTURA DEI RECORD ................................................................................................................................ 4
2.4 LA STRUTTURA DEI DATI ...................................................................................................................................... 4
2.5 REGOLE GENERALI. .............................................................................................................................................. 5
2.5.1 Codici fiscali ........................................................................................................................ 5
2.5.2 Altri dati ............................................................................................................................... 5
2.5.3 Controllo dei dati presenti nella comunicazione ................................................................. 5
2.5.4 Dati del sostituto d’imposta – Protocollo modello 770 Semplificato .................................. 5
2.5.5 Comunicazione sostitutiva ................................................................................................... 6
2.5.6 Revoca della comunicazione ................................................................................................ 6
2
Specifiche tecniche Comunicazione per ricezione telematica dati mod. 730-4
CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RELATIVI
AL MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DEI MOD.
730-4 RESI DISPONIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
1. AVVERTENZE GENERALI
Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via
telematica delle informazioni relative al mod. 730-4, resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono contenuti
nelle specifiche tecniche di seguito esposte.
Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le comunicazioni, il soggetto che effettua la
trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate che
provvede a sottoporre il file contenente i dati della richiesta ad una funzione di controllo di correttezza
formale dei dati.
Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998
(pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.
Si precisa che un modello da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà scartato.
2. CONTENUTO DELLA FORNITURA
2.1 Generalità
Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di
1.900 caratteri.
Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tipo-record” che ne individua il
contenuto e che determina l’ordinamento all’interno della fornitura stessa.
I record previsti per la fornitura in via telematica del modello relativo alla comunicazione per la ricezione dei
mod. 730-4 sono:
• record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi
della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio telematico
(fornitore);
• record di tipo “B”: è il record che contiene i dati della comunicazione;
• record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati
riepilogativi della fornitura stessa.
2.2 La sequenza dei record
La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:
• presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura;
• per ogni modello di comunicazione presenza di un unico record di tipo “B;
• presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura.
3
Specifiche tecniche Comunicazione per ricezione telematica dati mod. 730-4
Qualora la dimensione complessiva delle comunicazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (3 MB
compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, avendo cura che i dati relativi a
ciascuna comunicazione siano contenuti nella stessa fornitura.
2.3 La struttura dei record
I record di tipo “A”, “B” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione
all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio
nelle specifiche di seguito riportate.
In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle
specifiche che seguono.
2.4 La struttura dei dati
Campi posizionali
U
I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z” e della prima parte dei record a
struttura variabile possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle
specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni
dati particolari (ad esempio date, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare.
L’allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.
4
Specifiche tecniche Comunicazione per ricezione telematica dati mod. 730-4
ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della dichiarazione un allineamento dei campi ovvero una
formattazione difforme da quello previsto nella precedente tabella.
Pertanto, un campo definito NU con lunghezza pari a 5 il cui valore sia 45 deve essere riportato nella seguente
modalità “00045”.
Si precisa che nella precedente tabella è presente l’elenco completo delle possibili configurazioni dei campi.
2.5 Regole generali.
2.5.1 Codici fiscali
Il codice fiscale del sostituto d’imposta, presente nella prima sezione del frontespizio della comunicazione per
la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 è l’identificativo del soggetto per cui il modello è
presentato.
Il codice fiscale del sostituto d’imposta, il codice fiscale dell’intermediario presente nel quadro B della
comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 e il codice fiscale dell'
intermediario incaricato della trasmissione telematica, devono essere formalmente corretti e devono
essere registrati in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in
fase di accettazione senza possibilità di conferma della stessa.
Nel caso di omocodia del codice fiscale del sostituto e/o del codice fiscale dell’intermediario risolta
dall’Agenzia delle Entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nella comunicazione del
precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento della comunicazione trasmessa in
via telematica, lo scarto della stessa.
2.5.2 Altri dati
Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.
2.5.3 Controllo dei dati presenti nella comunicazione
La comunicazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni presenti nelle
specifiche tecniche.
Il codice fiscale del sostituto/intermediario ed il codice sede Entratel devono costituire gli elementi
identificativi di una utenza abilitata al servizio telematico. La verifica di eventuali anomalie viene
effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione
stessa.
2.5.4 Dati del sostituto d’imposta – Protocollo modello 770 Semplificato
E’ prevista la obbligatoria indicazione del protocollo, assegnato dal Servizio telematico dell’Agenzia delle
entrate, al modello 770 semplificato da presentarsi nell’anno precedente a quello d invio della comunicazione
relativo al sostituto d’imposta che richiede la ricezione telematica dei mod. 730-4. Nel caso in cui il sostituto
non abbia presentato il modello 770 Semplificato nell’anno precedente, deve risultare barrata la relativa casella
presente nella comunicazione. La verifica di eventuali anomalie (indicazione di un numero di protocollo errato
ovvero la presenza del 770 Semplificato nell’anno precedente nel caso di casella “modello 770 Semplificato
5
Specifiche tecniche Comunicazione per ricezione telematica dati mod. 730-4
non presentato” barrata) viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo
scarto della comunicazione stessa.
2.5.5 Comunicazione sostitutiva
Qualora si renda necessario inviare una comunicazione CSO13 sostitutiva di una precedente comunicazione già
inviata con modello CSO11, CSO12 o con modello CSO13, è necessario indicare il numero di protocollo
assegnato all’ultima comunicazione inviata e regolarmente acquisita dal Servizio telematico dell’Agenzia delle
Entrate.
La verifica di eventuali anomalie (ad esempio, l’indicazione di un numero di protocollo errato ovvero l’inoltro
di una nuova comunicazione senza l’indicazione del protocollo relativo alla precedente comunicazione che si
intende sostituire) viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto
della comunicazione stessa.
2.5.6 Revoca della comunicazione
La sezione deve essere compilata esclusivamente in caso di cessazione d’attività del sostituto d’imposta.
Barrando la casella posta in questa sezione e indicando la partita IVA cessata, il sostituto d’imposta richiede
la revoca della comunicazione precedentemente trasmessa.
La partita IVA indicata deve essere formalmente corretta, essere cessata in Anagrafe Tributaria ed ivi
abbinata al sostituto d’imposta. Inoltre, in Anagrafe Tributaria, non deve risultare alcun altra partita
IVA attiva abbinata al sostituto. Il mancato rispetto di tali requisiti comporta lo scarto della
comunicazione di revoca in fase di accettazione.
Di seguito si riporta la descrizione dei campi relativi ai record “A”, “B”, e “Z”.
6
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "A"
RECORD DI TIPO "A" :
Configurazione
Controlli bloccanti/
Campo Descrizione Posizione
Valori ammessi
Lunghezza Formato
1 Tipo record 1 1 AN Impostare ad 'A'
2 Filler 2 14 AN
3 Codice fornitura 16 5 AN CSO13
Assume i valori:
01 - Sostituto
4 Tipo fornitore 21 2 NU
10 - Intermediario abilitato
Da impostare sempre.
Il codice fiscale deve essere
5 Codice fiscale del fornitore 23 16 AN formalmente corretto e registrato in
Anagrafe tributaria.
Spazio non utilizzato
6 Filler 39 483 AN
Spazio non utilizzato
7 Filler 522 4 NU Impostare a zero
8 Filler 526 4 NU Impostare a zero
Spazio a disposizione dell'utente
9 Campo utente 530 100 AN
Spazio non disponibile
10 Filler 630 1068 AN
Spazio riservato al Servizio
11 1698 200 AN
Telematico
Ultimi tre caratteri di controllo del record
12 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A"
Impostare i valori esadecimali '0D' e
13 Filler 1899 2 AN
'0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')
7
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "B"
RECORD DI TIPO "B"
Configurazione Controlli bloccanti/
Campo Descrizione Posizione
Lunghezza Formato Valori ammessi
1 Tipo record 1 1 AN Vale "B"
2 Dato obbligatorio.
Il codice fiscale deve essere formalmente
corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto
della comunicazione in fase di
accettazione.
Nel caso di omocodia del codice fiscale
risolta dall’Agenzia delle Entrate con
l’attribuzione di un nuovo codice fiscale,
Codice fiscale del sostituto 2 16 AN
l’indicazione nella comunicazione del
precedente codice fiscale (omocodice)
comporta, in sede di accoglimento delle
comunicazioni trasmesse in via
telematica, lo scarto della stessa.
3 Progressivo modulo 18 8 NU Vale sempre 1.
4 Filler 26 4 NU
5 Identificativo del produttore del
software (codice fiscale) 30 16 AN
Dati del Sostituto
6 Protocollo assegnato dal Servizio I campi 6 e 7 sono obbligatori se il campo
telematico al modello 770 8 è uguale a zero.
semplificato da presentarsi nell'anno
precedente quello di inoltro della Il protocollo indicato nei campi 6 e 7 deve
presente comunicazione - corrispondere a quello assegnato dal
Identificativo dell'invio 46 17 NU servizio telematico dell'Agenzia delle
entrate al modello 770 Semplificato - da
presentarsi nell'anno precedente quello di
inoltro della presente comunicazione -
relativo al sostituto d'imposta indicato nel
campo 2.
Il non verificarsi delle suddette condizioni
7 Protocollo assegnato dal Servizio comporta lo scarto della comunicazione in
telematico al modello 770 fase di accettazione.
semplificato da presentarsi nell'anno
precedente quello di inoltro della Il campo 6 del rec. B deve essere
presente comunicazione - conforme alla seguente struttura:
Progressivo Dichiarazione
AAMMGG + 11 caratteri numerici ;
AAMMGG esprime la data del protocollo.
Inoltre:
63 6 NU - AA non può essere inferiore a 12;
- AAMMGG non può essere superiore alla
data corrente.
8 Casella Modello 770 non presentato CB Il presente campo è alternativo ai campi 6
e 7.
Il campo è obbligatorio se i campi 6 e 7
non sono compilati.
In presenza della casella impostata con il
valore "1", non deve risultare presente in
Anagrafe una dichiarazione mod. 770
Semplificato - da presentarsi nell'anno
precedente quello di inoltro della presente
69 1 comunicazione - relativo al sostituto
d'imposta indicato nel campo 2.
Il non verificarsi delle suddette condizioni
comporta lo scarto della comunicazione in
fase di accettazione.
8
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "B"
9 Numero di cellulare del sostituto Il Numero di cellulare deve essere
numerico.
70 12 AN
E' obbligatoria l'indicazione di almeno uno
dei campi relativi al cellulare (campo 9)
10 Indirizzo di posta elettronica del ovvero all'indirizzo di posta elettronica
sostituto (campo 10).
82 50 AN
Comunicazione sostitutiva
11 Protocollo assegnato dal Servizio Il campo 11 ed il campo 12 devono
telematico all'ultima comunicazione essere contemporaneamente assenti o
inviata per la ricezione telematica presenti.
dei mod. 730-4" che si intende
sostituire - Identificativo dell'invio 132 17 L’indicazione di un numero di protocollo
errato ovvero l’inoltro di una nuova
comunicazione (CSO13) senza
l’indicazione del protocollo relativo alla più
recente comunicazione precedente (a
12 Protocollo assegnato dal Servizio partire dal modello CSO11) che si intende
telematico all'ultima comunicazione sostituire, comporta lo scarto in sede di
inviata per la ricezione telematica ricezione telematica della comunicazione.
dei mod. 730-4" che si intende
sostituire - Progressivo Il campo 11 del rec. B deve essere
Dichiarazione conforme alla seguente struttura:
AAMMGG + 11 caratteri numerici ;
AAMMGG esprime la data del protocollo.
Inoltre:
149 6 - AA non può essere inferiore a 11;
- AAMMGG non può essere superiore alla
data corrente.
9
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "B"
QUADRO A
Richiesta che i dati relativi ai mod.730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto
Sezione I -Utenti abilitati al sevizio Fisconline
13 Casella Fisconline Non può essere barrata se è barrata una
delle caselle dei campi 14, 16 o 21 del
record B.
155 1 CB Deve essere barrata se non risultano
compilate le caselle dei campi 14, 16 e 21
del record B.
Sezione II -Utenti abilitati al sevizio Entratel
14 Casella Entratel
Deve essere barrata se risulta compilato
il campo 15 del record B.
156 1 CB
Non può essere barrata se è barrata una
delle caselle dei campi 13, 16 o 21 del
record B.
15 Codice Sede Entratel del Sostituto
Può assumere esclusivamente valori
numerici da "000" a "999" inclusi.
Dato obbligatorio se impostata la casella
14.
L'abbinamento del codice fiscale del
sostituto indicato nel campo 2 del record
B ed il codice sede Entratel indicato nel
presente campo devono costituire gli
elementi identificativi di una utenza
157 3 NU
abilitata al servizio telematico.
La verifica di eventuali anomalie viene
effettuata in sede di ricezione telematica
della comunicazione e comporta lo scarto
della comunicazione stessa.
QUADRO B
Richiesta che i dati dei mod.730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato
16 Casella intermediario
Deve essere barrata se risulta compilato
almeno uno dei campi 17, 18, 19 e 20 del
record B.
160 1 CB Non può essere barrata se è barrata una
delle caselle dei campi 13, 14 o 21 del
record B.
17 Codice fiscale dell'intermediario Dato obbligatorio se è impostato ad "1" il
incaricato campo 16.
Il codice fiscale deve essere formalmente
corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto
161 16 CF della comunicazione in fase di
accettazione. Il codice fiscale deve
essere diverso da quello del sostituto
indicato nel campo 2.
10
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "B"
18 Codice sede Entratel
dell'intermediario incaricato Può assumere esclusivamente valori
numerici da "000" a "999" inclusi.
Dato obbligatorio se è impostato ad "1" il
campo 16.
L'abbinamento del codice fiscale dell'
intermediario indicato nel campo 17 ed il
codice sede Entratel indicato nel presente
campo devono costituire gli elementi
identificativi di una utenza abilitata al
177 3 NU servizio telematico.
La verifica di eventuali anomalie viene
effettuata in sede di ricezione telematica
della comunicazione e comporta lo scarto
della comunicazione stessa.
19 Cellulare dell'intermediario Il campo 19 deve essere numerico.
180 12 AN
Se è impostato ad "1" il campo 16, è
obbligatoria l'indicazione di almeno uno
20 Indirizzo di posta elettronica
dei campi relativi al cellulare (campo 19)
dell'intermediario
192 50 AN ovvero all'indirizzo di posta elettronica
(campo 20).
Revoca della Comunicazione
21 Casella revoca Non può essere barrata se è barrata una
delle seguenti caselle: campi 13, 14 e 16
del record B.
242 1 CB Il dato è obbligatorio se è presente il
campo 22 del record B.
22 Partita IVA cessata Il dato è obbligatorio se è barrata la
casella del campo 21 del record B.
Qualora la partita IVA indicata non sia
abbinata al sostituto o non risulti cessata
in Anagrafe Tributaria, la comunicazione
di revoca sarà scartata dal sistema in
fase di accettazione.
Qualora per il sostituto risulti abbinata in
243 11 PI
Anagrafe Tributaria almeno una partita
IVA attiva, la comunicazione di revoca
sarà scartata dal sistema in fase di
accettazione.
Firma della comunicazione
23 Firma 254 1 CB Dato obbligatorio.
Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione
24 Codice fiscale dell' intermediario Il dato è obbligatorio se è presente un
incaricato della trasmissione campo della sezione "Impegno alla
telematica trasmissione telematica della
comunicazione" ovvero il campo 4 del
record A è impostato con il valore 10.
Il codice fiscale deve essere formalmente
255 16 CF corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto
della comunicazione in fase di
accettazione.
25 Data dell'impegno a trasmettere in Il dato è obbligatorio se è presente un
via telematica campo della sezione "Impegno alla
trasmissione telematica della
271 8 DT comunicazione" ovvero il campo 4 del
record A è impostato con il valore 10.
11
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "B"
26 Firma dell' intermediario Il dato è obbligatorio se è presente un
campo della sezione "Impegno alla
trasmissione telematica della
279 1 CB comunicazione" ovvero il campo 4 del
record A è impostato con il valore 10.
DELEGA
I campi 27, 28 e 29 devono essere presenti se è compilata la casella 16 del record B; non devono invece essere presenti se la
casella 16 non è compilata.
27 Codice Fiscale sostituto d'imposta Se la casella 16 del record B è impostata
con il valore "1", il campo 27 deve essere
280 16 CF uguale al campo 2 del record B.
28 Codice fiscale dell'intermediario Se la casella 16 del record B è impostata
incaricato con il valore "1" i codici fiscali indicati nei
seguenti campi devono risultare uguali tra
loro:
296 16 CF - campo 17 del record B
- campo 24 del record B
- campo 28 del record B.
29 Firma del sostituto Se la casella 16 del record B è impostata
con il valore "1", il campo 29 del record B
312 1 CB è obbligatorio.
30 Filler 313 1515 NU
31 Filler 1828 16 AN
32 Spazio riservato al Servizio
Telematico 1844 20 AN
33 Filler
1864 34 AN
Ultimi caratteri di controllo
34 Filler Impostare al valore "A"
1898 1 AN
35 Filler Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A'
1899 2 AN (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')
12
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "Z"
RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA
Configurazione
Controlli bloccanti /
Campo Descrizione Posizione
Lunghezza Formato valori ammessi
1 Tipo record 1 1 AN Impostare a 'Z'.
2 Filler 2 14 AN
3 Numero record 'B' presenti nella 16 9 NU
fornitura
4 Filler 25 9 AN
5 Filler 34 90 AN
Spazio non utilizzato
6 Filler 124 1774 AN Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record
7 Filler 1898 1 AN Vale sempre "A"
8 Filler 1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A'
(caratteri ASCII 'CR' e 'LF').
13
ALLEGATO 3
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO DI
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI
RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL’AGENZIA DELLE
ENTRATE
STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle
istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.
E’ consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli
meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati
dalle bande laterali di trascinamento.
E’ altresì consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica del modello
su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dello schema nel tempo.
Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il
presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione
dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere
indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione
delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e
deve avere il peso di 80 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al
presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le
seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio
(superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli devono essere indicati i dati
identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle
immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
COLORI
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore
nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
E’ consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la
riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Provvedimento AdE 164/2007 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.