Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 164/2007

Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63. Approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63. Approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati - pdf

Testo normativo

Prot. 23840/2013 Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4- bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63. Approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE 1. Comunicazione dei sostituti di imposta 1.1. I sostituti d’imposta trasmettono, esclusivamente con modalità telematiche entro il 31 marzo, il modello di comunicazione di cui al punto 2.1. per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo), presentate nello stesso anno cui si riferisce la comunicazione, trasmesso dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. I sostituti d’imposta appartenenti a un gruppo societario, come indicato nell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono indicare la sede telematica di una società appartenente allo stesso gruppo. 1.2. I sostituti d’imposta effettuano la trasmissione telematica del modello di comunicazione di cui al punto 2.1. anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 2 1.3. I sostituti d’imposta che hanno già ricevuto, a partire dall’anno 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle entrate, in assenza di variazioni dei dati già forniti, non devono inviare il modello di comunicazione. 2. Approvazione, reperibilità ed autorizzazione alla stampa del modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate 2.1. E’ approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, di cui agli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento. 2.2. Il modello di cui al punto 2.1. è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 3 al presente provvedimento. 2.3. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’Allegato 3 al presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento. 3. Casi particolari 3.1. Le modalità indicate nei precedenti punti non si applicano nei confronti dell’INPS e dei sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze. 3.2. Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio restituisce il modello 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo, per i conseguenti adempimenti, direttamente al Centro di assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Motivazioni: Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, modificato dall’articolo 5 del decreto 7 maggio 2007, n. 63, che prevede modalità telematiche di gestione dei flussi informativi tra Caf o professionisti e sostituti di imposta, attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate, nella considerazione che attualmente tutti i sostituti d’imposta utilizzano obbligatoriamente tali servizi, in maniera diretta o tramite intermediari. Nel provvedimento sono individuate le modalità di attuazione del flusso telematico che assicura la corretta e tempestiva comunicazione dei dati tra i soggetti interessati e permette il 3 monitoraggio delle eventuali criticità emergenti, senza pregiudizio alle operazioni di conguaglio. Sono esclusi alcuni particolari sostituti d’imposta che già ricevono i modelli 730-4 in via telematica mediante l’utilizzo di propri sistemi. Sulla base delle predette disposizioni, i Caf e i professionisti abilitati comunicano in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) all’Agenzia delle entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta o a loro incaricati. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del citato decreto n. 164 del 1999, l’Agenzia delle entrate, nei casi di impossibilità a rendere disponibili i modelli 730-4, li restituisce ai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale che provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d’imposta. Il provvedimento in esame approva il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. Il modello approvato è inviato entro il 31 marzo di ciascun anno, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche annesse al presente provvedimento ovvero utilizzando il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; 4 Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 1999, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; Decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, articoli 3-bis, comma 10, e art. 7-quinquies, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005. La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Attilio Befera Roma, 22 febbraio 2013 ALLEGATO 1 CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE PPEERR LLAA RRIICCEEZZIIOONNEE IINN VVIIAA TTEELLEEMMAATTIICCAA DDEEII DDAATTII RREELLAATTIIVVII AAII MMOODD.. 773300--44 RREESSII DDIISSPPOONNIIBBIILLII DDAALLLL’’AAGGEENNZZIIAA DDEELLLLEE EENNTTRRAATTEE D.M. N. 164 DEL 31 MAGGIO 1999 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Finalità del trattamento Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per lo svolgimento di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. Dati personali I dati personali che i sostituti d’imposta devono indicare nella comunicazione sono necessari all’Agenzia delle Entrate per rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730 al fine dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni previste dalla normativa vigente. Tali dati sono acquisiti dall’Amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica così come forniti nella comunicazione. In particolare, il numero di telefono e/o l’indirizzo e-mail indicati dal sostituto d’imposta verranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le suddette finalità e per il tempo a ciò strettamente necessario. Modalità del trattamento Il modello, contenente la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4, può essere consegnato ad un interme- diario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nella comunicazione: (cid:129) con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; (cid:129) con dati in possesso di altri organismi. Titolari del trattamento Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati per- sonali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: (cid:129)il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l’elenco dei responsabili; (cid:129) gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. Responsabili del trattamento I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecno- logico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. Diritti dell’interessato Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l’interessato in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati persona- li per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trat- tamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: (cid:129) Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 – 00187 Roma; (cid:129) Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma. Consenso Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessa- ti per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DATI DEL SOSTITUTO Codice Fiscale D'IMPOSTA RICHIEDENTE Protocollo modello 770 Semplificato presentato lo scorso anno Modello 770 Semplificato dello scorso anno non presentato Numero di cellulare Indirizzo di posta elettronica COMUNICAZIONE Protocollo precedente comunicazione da sostituire SOSTITUTIVA QUADRO A SEZIONE I - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE Richiesta che i dati Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello relativi ai mod. 730-4 di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline siano resi disponibili SEZIONE II - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL direttamente all'indirizzo telematico del sostituto Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti /pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata Codice sede Entratel QUADRO B Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 Codice sede Entratel Numero di cellulare siano resi disponibili Codice fiscale dell’intermediario incaricato dell’intermediario incaricato dell’intermediario incaricato presso l'indirizzo 1 2 3 telematico dell'intermediario incaricato Indirizzo di posta elettronica dell’intermediario incaricato 4 REVOCA DELLA Il sottoscritto richiede che la precedente comunicazione Partita IVA del sostituto COMUNICAZIONE sia revocata a seguito di cessazione dell'attività cessata FIRMA DELLA COMUNICAZIONE FIRMA DEL SOSTITUTO IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario TELEMATICA Riservato all’intermediario Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO DELEGA DELEGA DEL SOSTITUTO Il sottoscritto sostituto d’imposta codice fiscale delega l’intermediario codice fiscale alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. FIRMA DEL SOSTITUTO ISTRUZIONI 1. PREMESSA L’articolo 16 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal Decreto 7 maggio 2007, n. 63, stabilisce al comma 1, lettera a), che i centri di assistenza fiscale (CAF) devono comu- nicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730-4. Il successivo comma 4-bis, lettera b) prevede che l’Agenzia delle Entrate rende disponi- bili ai sostituti d’imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, i dati comunicati dai CAF. Le medesime disposizioni si applicano ai professionisti abilitati a svolgere l’attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 (iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili). I sostituti d’imposta possono richiedere all’Agenzia delle Entrate che i dati dei mod. 730-4 sia- no resi disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione telematica delle di- chiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 lu- glio 1998, n. 322. La scelta dell’intermediario incaricato deve essere trasmessa, in via telema- tica entro il 31 marzo dell’anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professio- nisti e ha valore sino alla revoca. Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva il presente modello, so- no stabilite le modalità di attuazione del flusso telematico dei modelli 730-4 per l’assistenza fi- scale da prestarsi a favore dei contribuenti che possono presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 (dipendenti, pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavo- ro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730). 2. REPERIBILITÀ DEL MODELLO Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è disponibile gratuitamente in formato elettro- nico nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.ite nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l’in- dirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell’Agenzia del- le Entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa mono- cromatica realizzata in colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo. 3. SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO Il presente modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” deve essere presentato da tutti i sostituti per co- municare l’indirizzo telematico presso cui ricevere i Modelli 730-4. ATTENZIONE Tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati relati- vi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dell’INPS e dei sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Poiché tali sostituti, come negli anni scorsi, utiliz- zano per la ricezione dei modelli 730-4 propri canali telematici. 1 I sostituti d’imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) devono pre- sentare il presente modello per indicare l’intermediario presso cui ricevere i dati dei 730-4. Anche i sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici sono tenuti alla presentazione del presen- te modello per indicare i dati necessari per assicurare la messa a disposizione dei 730-4 (sede telematica, il numero di cellulare e/o, in alternativa, l’indirizzo di posta elettronica). I sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici possono chiedere di ricevere i dati dei 730-4 presso un intermediario. In tal caso, devono compilare il quadro B. Pertanto devono utilizzare questo modello tutti i sostituti che non hanno già inviato la comunica- zione e coloro che devono variare dati già comunicati. Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo mo- dello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione. 4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE I sostituti d’imposta devono trasmettere le comunicazioni mediante i servizi telematici, diretta- mente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322, entro il 31 marzo dell‘anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei profes- sionisti abilitati. Nella comunicazione deve essere indicata la sede telematica presso cui riceve- re i mod. 730-4. 5. COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati re- lativi al sostituto d’imposta e il codice della sede telematica presso la quale l’Agenzia delle En- trate provvederà a rendere disponibili i dati relativi ai risultati contabili dei modelli 730-4 per- venuti dai centri di assistenza fiscale (CAF) e dai professionisti abilitati. ATTENZIONE I sostituti che per proprie esigenze hanno più sedi operative, indicate nelle certi- ficazioni dei redditi di lavoro dipendente (CUD) rilasciate, non devono riportare tali codici in questo modello di comunicazione. Il codice sede indicato nel CUD è riportato nel Modello 730- 4 al fine di lasciare inalterata la finalità di tenere separate le diverse articolazioni dell'impresa. Dati del sostituto d’imposta richiedente Nel presente riquadro indicare il codice fiscale e il numero di protocollo che è stato attribuito dall’Agenzia delle Entrate all’ultima dichiarazione modello 770 Semplificato da presentarsi nel- l’anno precedente quello di inoltro della presente comunicazione, rilevabile dalla comunicazio- ne dell’avvenuta presentazione della dichiarazione (presente anche nel cassetto fiscale del so- stituto d’imposta stesso); se in detto anno tale modello non è stato presentato deve essere barra- ta la relativa casella. Devono essere, inoltre, indicati il numero di cellulare e/o, in alternativa, l’indirizzo di posta elet- tronica (l’indicazione di almeno uno di questi dati è obbligatoria), che consentiranno all’Agen- zia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4. Comunicazione sostitutiva Se uno o più dati già comunicati sono variati (ad esempio, cambio di intermediario o passag- gio da Fisconline a Entratel o modifica della sede Entratel), il sostituto deve compilare ed in- viare una nuova comunicazione e, nel riquadro "Comunicazione sostitutiva" è obbligatorio in- 2 dicare il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chie- de di sostituire. Tale numero di protocollo è rilevabile oltre che dalla ricevuta della precedente comunicazione anche dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta stesso. Anche la comunicazione sostitutiva deve essere trasmessa nei termini indicati al punto 4. QUADRO A La compilazione del quadro è alternativa alla compilazione del quadro B. Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d’imposta per richiedere che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili presso la propria utenza telematica. Il quadro A è diviso in due sezioni, alternative tra loro: Sezione I Questa sezione è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Fisconline. Il sostituto, barrando la casella di questa sezione, richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i qua- li è possibile la presentazione del modello 730), comunicati dai CAF e dai professionisti abili- tati, siano resi disponibili presso la propria utenza telematica Fisconline. Sezione II Questa sezione è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Entratel. Il sostituto barrando la casella di questa sezione, richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei pro- pri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati, siano resi disponibili presso la propria utenza telematica Entratel che deve essere indicata nel ri- quadro “codice sede Entratel”. QUADRO B La compilazione del quadro è alternativa alla compilazione del quadro A. Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d’imposta per richiedere che i Modelli 730-4 siano resi disponibili presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato. Il medesimo quadro deve essere utilizzato da ciascuna società del gruppo che intenda far perve- nire i Modelli 730-4 presso l’utenza telematica della società abilitata alla trasmissione telematica per conto delle altre società appartenenti allo stesso gruppo. Barrando la casella posta in questo quadro il sostituto richiede che i Modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati, siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico Entratel dell’intermediario abilitato prescelto. Nella colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale dell’intermediario incaricato alla ricezio- ne dei mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e, nella colonna 2il corrispondente codice sede Entratel dell’intermediario. Nella colonna 3 deve essere indicato il numero di cellulare dell’intermediario e, nella colonna 4, l’indirizzo di posta elettronica dell’intermediario; l’indicazione di almeno uno dei suddetti dati è obbligatoria. L’indicazione del recapito telefonico o di posta elettronica dell’intermediario permetterà all’A- genzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la pro- cedura del flusso telematico dei modelli 730-4. Revoca della comunicazione per cessazione dell’attività del sostituto d’imposta Il sostituto che cessa l’attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta deve inviare una comunicazione per richiedere la revoca della comunicazione precedentemente tra- smessa barrando la casella posta nel riquadro. La compilazione del campo “Partita IVA del sostituto cessata” è obbligatoria in presenza della 3 casella “revoca” barrata. Qualora il sostituto d’imposta sia titolare di due o più numeri di partita IVA per l’accettazione della revoca è necessario che tutte le partite IVA abbinate al sostituto ri- sultino cessate. In questo caso nella compilazione del modello è sufficiente l’indicazione di una soltanto delle partite IVA cessate. La comunicazione recante la revoca per cessazione dell’attività deve essere trasmessa all’Agen- zia delle Entrate al verificarsi di tale evento. ATTENZIONE La comunicazione recante la revoca non deve essere utilizzata nel caso di va- riazione di scelta di intermediario, al verificarsi di tale evento deve essere compilata una co- municazione sostitutiva. Firma della comunicazione Questo riquadro è riservato alla firma della comunicazione da parte del sostituto d’imposta. Impegno alla presentazione telematica Questo riquadro è riservato all’intermediario abilitato che assume l’impegno alla trasmissione te- lematica della comunicazione. Devono essere indicati: il codice fiscale e la firma dell’interme- diario che trasmette la comunicazione. Nel riquadro che precede la firma, la data deve essere indicata nella forma “gg/mm/aaaa”. L’intermediario abilitato che assume l’impegno alla trasmissione telematica della presente comu- nicazione deve conservare la copia cartacea della comunicazione sottoscritta dal sostituto d’im- posta corredata della delega dell’incarico conferitogli dal sostituto stesso. Delega del sostituto Questo riquadro è riservato ai sostituti d’imposta che incaricano un intermediario alla ricezione dei dati relativi ai Modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730). Pertanto i dati richiesti in questa sezione devono sempre essere presenti nel caso in cui risulti com- pilato il quadro B. Se è stato compilato il quadro A sezione I o II non deve essere utilizzato questo riquadro. Il sostituto deve indicare oltre al proprio codice fiscale anche il codice fiscale dell’intermediario prescelto. 4 ALLEGATO 2 Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Specifiche tecniche Comunicazione per ricezione telematica dati mod. 730-4 INDICE 1. AVVERTENZE GENERALI ................................................................................................................ 3 2. CONTENUTO DELLA FORNITURA ................................................................................................ 3 2.1 GENERALITÀ ........................................................................................................................................................ 3 2.2 LA SEQUENZA DEI RECORD .................................................................................................................................. 3 2.3 LA STRUTTURA DEI RECORD ................................................................................................................................ 4 2.4 LA STRUTTURA DEI DATI ...................................................................................................................................... 4 2.5 REGOLE GENERALI. .............................................................................................................................................. 5 2.5.1 Codici fiscali ........................................................................................................................ 5 2.5.2 Altri dati ............................................................................................................................... 5 2.5.3 Controllo dei dati presenti nella comunicazione ................................................................. 5 2.5.4 Dati del sostituto d’imposta – Protocollo modello 770 Semplificato .................................. 5 2.5.5 Comunicazione sostitutiva ................................................................................................... 6 2.5.6 Revoca della comunicazione ................................................................................................ 6 2 Specifiche tecniche Comunicazione per ricezione telematica dati mod. 730-4 CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RELATIVI AL MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DEI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 1. AVVERTENZE GENERALI Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica delle informazioni relative al mod. 730-4, resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte. Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le comunicazioni, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate che provvede a sottoporre il file contenente i dati della richiesta ad una funzione di controllo di correttezza formale dei dati. Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni. Si precisa che un modello da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà scartato. 2. CONTENUTO DELLA FORNITURA 2.1 Generalità Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tipo-record” che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento all’interno della fornitura stessa. I record previsti per la fornitura in via telematica del modello relativo alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 sono: • record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio telematico (fornitore); • record di tipo “B”: è il record che contiene i dati della comunicazione; • record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa. 2.2 La sequenza dei record La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole: • presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura; • per ogni modello di comunicazione presenza di un unico record di tipo “B; • presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura. 3 Specifiche tecniche Comunicazione per ricezione telematica dati mod. 730-4 Qualora la dimensione complessiva delle comunicazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (3 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, avendo cura che i dati relativi a ciascuna comunicazione siano contenuti nella stessa fornitura. 2.3 La struttura dei record I record di tipo “A”, “B” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate. In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono. 2.4 La struttura dei dati Campi posizionali U I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z” e della prima parte dei record a struttura variabile possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare. L’allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue. 4 Specifiche tecniche Comunicazione per ricezione telematica dati mod. 730-4 ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della dichiarazione un allineamento dei campi ovvero una formattazione difforme da quello previsto nella precedente tabella. Pertanto, un campo definito NU con lunghezza pari a 5 il cui valore sia 45 deve essere riportato nella seguente modalità “00045”. Si precisa che nella precedente tabella è presente l’elenco completo delle possibili configurazioni dei campi. 2.5 Regole generali. 2.5.1 Codici fiscali Il codice fiscale del sostituto d’imposta, presente nella prima sezione del frontespizio della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 è l’identificativo del soggetto per cui il modello è presentato. Il codice fiscale del sostituto d’imposta, il codice fiscale dell’intermediario presente nel quadro B della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 e il codice fiscale dell' intermediario incaricato della trasmissione telematica, devono essere formalmente corretti e devono essere registrati in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione senza possibilità di conferma della stessa. Nel caso di omocodia del codice fiscale del sostituto e/o del codice fiscale dell’intermediario risolta dall’Agenzia delle Entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nella comunicazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento della comunicazione trasmessa in via telematica, lo scarto della stessa. 2.5.2 Altri dati Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo. 2.5.3 Controllo dei dati presenti nella comunicazione La comunicazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche. Il codice fiscale del sostituto/intermediario ed il codice sede Entratel devono costituire gli elementi identificativi di una utenza abilitata al servizio telematico. La verifica di eventuali anomalie viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione stessa. 2.5.4 Dati del sostituto d’imposta – Protocollo modello 770 Semplificato E’ prevista la obbligatoria indicazione del protocollo, assegnato dal Servizio telematico dell’Agenzia delle entrate, al modello 770 semplificato da presentarsi nell’anno precedente a quello d invio della comunicazione relativo al sostituto d’imposta che richiede la ricezione telematica dei mod. 730-4. Nel caso in cui il sostituto non abbia presentato il modello 770 Semplificato nell’anno precedente, deve risultare barrata la relativa casella presente nella comunicazione. La verifica di eventuali anomalie (indicazione di un numero di protocollo errato ovvero la presenza del 770 Semplificato nell’anno precedente nel caso di casella “modello 770 Semplificato 5 Specifiche tecniche Comunicazione per ricezione telematica dati mod. 730-4 non presentato” barrata) viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione stessa. 2.5.5 Comunicazione sostitutiva Qualora si renda necessario inviare una comunicazione CSO13 sostitutiva di una precedente comunicazione già inviata con modello CSO11, CSO12 o con modello CSO13, è necessario indicare il numero di protocollo assegnato all’ultima comunicazione inviata e regolarmente acquisita dal Servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate. La verifica di eventuali anomalie (ad esempio, l’indicazione di un numero di protocollo errato ovvero l’inoltro di una nuova comunicazione senza l’indicazione del protocollo relativo alla precedente comunicazione che si intende sostituire) viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione stessa. 2.5.6 Revoca della comunicazione La sezione deve essere compilata esclusivamente in caso di cessazione d’attività del sostituto d’imposta. Barrando la casella posta in questa sezione e indicando la partita IVA cessata, il sostituto d’imposta richiede la revoca della comunicazione precedentemente trasmessa. La partita IVA indicata deve essere formalmente corretta, essere cessata in Anagrafe Tributaria ed ivi abbinata al sostituto d’imposta. Inoltre, in Anagrafe Tributaria, non deve risultare alcun altra partita IVA attiva abbinata al sostituto. Il mancato rispetto di tali requisiti comporta lo scarto della comunicazione di revoca in fase di accettazione. Di seguito si riporta la descrizione dei campi relativi ai record “A”, “B”, e “Z”. 6 Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "A" RECORD DI TIPO "A" : Configurazione Controlli bloccanti/ Campo Descrizione Posizione Valori ammessi Lunghezza Formato 1 Tipo record 1 1 AN Impostare ad 'A' 2 Filler 2 14 AN 3 Codice fornitura 16 5 AN CSO13 Assume i valori: 01 - Sostituto 4 Tipo fornitore 21 2 NU 10 - Intermediario abilitato Da impostare sempre. Il codice fiscale deve essere 5 Codice fiscale del fornitore 23 16 AN formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. Spazio non utilizzato 6 Filler 39 483 AN Spazio non utilizzato 7 Filler 522 4 NU Impostare a zero 8 Filler 526 4 NU Impostare a zero Spazio a disposizione dell'utente 9 Campo utente 530 100 AN Spazio non disponibile 10 Filler 630 1068 AN Spazio riservato al Servizio 11 1698 200 AN Telematico Ultimi tre caratteri di controllo del record 12 Filler 1898 1 AN Impostare al valore "A" Impostare i valori esadecimali '0D' e 13 Filler 1899 2 AN '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF') 7 Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "B" RECORD DI TIPO "B" Configurazione Controlli bloccanti/ Campo Descrizione Posizione Lunghezza Formato Valori ammessi 1 Tipo record 1 1 AN Vale "B" 2 Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall’Agenzia delle Entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, Codice fiscale del sostituto 2 16 AN l’indicazione nella comunicazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa. 3 Progressivo modulo 18 8 NU Vale sempre 1. 4 Filler 26 4 NU 5 Identificativo del produttore del software (codice fiscale) 30 16 AN Dati del Sostituto 6 Protocollo assegnato dal Servizio I campi 6 e 7 sono obbligatori se il campo telematico al modello 770 8 è uguale a zero. semplificato da presentarsi nell'anno precedente quello di inoltro della Il protocollo indicato nei campi 6 e 7 deve presente comunicazione - corrispondere a quello assegnato dal Identificativo dell'invio 46 17 NU servizio telematico dell'Agenzia delle entrate al modello 770 Semplificato - da presentarsi nell'anno precedente quello di inoltro della presente comunicazione - relativo al sostituto d'imposta indicato nel campo 2. Il non verificarsi delle suddette condizioni 7 Protocollo assegnato dal Servizio comporta lo scarto della comunicazione in telematico al modello 770 fase di accettazione. semplificato da presentarsi nell'anno precedente quello di inoltro della Il campo 6 del rec. B deve essere presente comunicazione - conforme alla seguente struttura: Progressivo Dichiarazione AAMMGG + 11 caratteri numerici ; AAMMGG esprime la data del protocollo. Inoltre: 63 6 NU - AA non può essere inferiore a 12; - AAMMGG non può essere superiore alla data corrente. 8 Casella Modello 770 non presentato CB Il presente campo è alternativo ai campi 6 e 7. Il campo è obbligatorio se i campi 6 e 7 non sono compilati. In presenza della casella impostata con il valore "1", non deve risultare presente in Anagrafe una dichiarazione mod. 770 Semplificato - da presentarsi nell'anno precedente quello di inoltro della presente 69 1 comunicazione - relativo al sostituto d'imposta indicato nel campo 2. Il non verificarsi delle suddette condizioni comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione. 8 Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "B" 9 Numero di cellulare del sostituto Il Numero di cellulare deve essere numerico. 70 12 AN E' obbligatoria l'indicazione di almeno uno dei campi relativi al cellulare (campo 9) 10 Indirizzo di posta elettronica del ovvero all'indirizzo di posta elettronica sostituto (campo 10). 82 50 AN Comunicazione sostitutiva 11 Protocollo assegnato dal Servizio Il campo 11 ed il campo 12 devono telematico all'ultima comunicazione essere contemporaneamente assenti o inviata per la ricezione telematica presenti. dei mod. 730-4" che si intende sostituire - Identificativo dell'invio 132 17 L’indicazione di un numero di protocollo errato ovvero l’inoltro di una nuova comunicazione (CSO13) senza l’indicazione del protocollo relativo alla più recente comunicazione precedente (a 12 Protocollo assegnato dal Servizio partire dal modello CSO11) che si intende telematico all'ultima comunicazione sostituire, comporta lo scarto in sede di inviata per la ricezione telematica ricezione telematica della comunicazione. dei mod. 730-4" che si intende sostituire - Progressivo Il campo 11 del rec. B deve essere Dichiarazione conforme alla seguente struttura: AAMMGG + 11 caratteri numerici ; AAMMGG esprime la data del protocollo. Inoltre: 149 6 - AA non può essere inferiore a 11; - AAMMGG non può essere superiore alla data corrente. 9 Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "B" QUADRO A Richiesta che i dati relativi ai mod.730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto Sezione I -Utenti abilitati al sevizio Fisconline 13 Casella Fisconline Non può essere barrata se è barrata una delle caselle dei campi 14, 16 o 21 del record B. 155 1 CB Deve essere barrata se non risultano compilate le caselle dei campi 14, 16 e 21 del record B. Sezione II -Utenti abilitati al sevizio Entratel 14 Casella Entratel Deve essere barrata se risulta compilato il campo 15 del record B. 156 1 CB Non può essere barrata se è barrata una delle caselle dei campi 13, 16 o 21 del record B. 15 Codice Sede Entratel del Sostituto Può assumere esclusivamente valori numerici da "000" a "999" inclusi. Dato obbligatorio se impostata la casella 14. L'abbinamento del codice fiscale del sostituto indicato nel campo 2 del record B ed il codice sede Entratel indicato nel presente campo devono costituire gli elementi identificativi di una utenza 157 3 NU abilitata al servizio telematico. La verifica di eventuali anomalie viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione stessa. QUADRO B Richiesta che i dati dei mod.730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato 16 Casella intermediario Deve essere barrata se risulta compilato almeno uno dei campi 17, 18, 19 e 20 del record B. 160 1 CB Non può essere barrata se è barrata una delle caselle dei campi 13, 14 o 21 del record B. 17 Codice fiscale dell'intermediario Dato obbligatorio se è impostato ad "1" il incaricato campo 16. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto 161 16 CF della comunicazione in fase di accettazione. Il codice fiscale deve essere diverso da quello del sostituto indicato nel campo 2. 10 Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "B" 18 Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato Può assumere esclusivamente valori numerici da "000" a "999" inclusi. Dato obbligatorio se è impostato ad "1" il campo 16. L'abbinamento del codice fiscale dell' intermediario indicato nel campo 17 ed il codice sede Entratel indicato nel presente campo devono costituire gli elementi identificativi di una utenza abilitata al 177 3 NU servizio telematico. La verifica di eventuali anomalie viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione stessa. 19 Cellulare dell'intermediario Il campo 19 deve essere numerico. 180 12 AN Se è impostato ad "1" il campo 16, è obbligatoria l'indicazione di almeno uno 20 Indirizzo di posta elettronica dei campi relativi al cellulare (campo 19) dell'intermediario 192 50 AN ovvero all'indirizzo di posta elettronica (campo 20). Revoca della Comunicazione 21 Casella revoca Non può essere barrata se è barrata una delle seguenti caselle: campi 13, 14 e 16 del record B. 242 1 CB Il dato è obbligatorio se è presente il campo 22 del record B. 22 Partita IVA cessata Il dato è obbligatorio se è barrata la casella del campo 21 del record B. Qualora la partita IVA indicata non sia abbinata al sostituto o non risulti cessata in Anagrafe Tributaria, la comunicazione di revoca sarà scartata dal sistema in fase di accettazione. Qualora per il sostituto risulti abbinata in 243 11 PI Anagrafe Tributaria almeno una partita IVA attiva, la comunicazione di revoca sarà scartata dal sistema in fase di accettazione. Firma della comunicazione 23 Firma 254 1 CB Dato obbligatorio. Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione 24 Codice fiscale dell' intermediario Il dato è obbligatorio se è presente un incaricato della trasmissione campo della sezione "Impegno alla telematica trasmissione telematica della comunicazione" ovvero il campo 4 del record A è impostato con il valore 10. Il codice fiscale deve essere formalmente 255 16 CF corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione. 25 Data dell'impegno a trasmettere in Il dato è obbligatorio se è presente un via telematica campo della sezione "Impegno alla trasmissione telematica della 271 8 DT comunicazione" ovvero il campo 4 del record A è impostato con il valore 10. 11 Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "B" 26 Firma dell' intermediario Il dato è obbligatorio se è presente un campo della sezione "Impegno alla trasmissione telematica della 279 1 CB comunicazione" ovvero il campo 4 del record A è impostato con il valore 10. DELEGA I campi 27, 28 e 29 devono essere presenti se è compilata la casella 16 del record B; non devono invece essere presenti se la casella 16 non è compilata. 27 Codice Fiscale sostituto d'imposta Se la casella 16 del record B è impostata con il valore "1", il campo 27 deve essere 280 16 CF uguale al campo 2 del record B. 28 Codice fiscale dell'intermediario Se la casella 16 del record B è impostata incaricato con il valore "1" i codici fiscali indicati nei seguenti campi devono risultare uguali tra loro: 296 16 CF - campo 17 del record B - campo 24 del record B - campo 28 del record B. 29 Firma del sostituto Se la casella 16 del record B è impostata con il valore "1", il campo 29 del record B 312 1 CB è obbligatorio. 30 Filler 313 1515 NU 31 Filler 1828 16 AN 32 Spazio riservato al Servizio Telematico 1844 20 AN 33 Filler 1864 34 AN Ultimi caratteri di controllo 34 Filler Impostare al valore "A" 1898 1 AN 35 Filler Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' 1899 2 AN (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF') 12 Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 Record di tipo "Z" RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA Configurazione Controlli bloccanti / Campo Descrizione Posizione Lunghezza Formato valori ammessi 1 Tipo record 1 1 AN Impostare a 'Z'. 2 Filler 2 14 AN 3 Numero record 'B' presenti nella 16 9 NU fornitura 4 Filler 25 9 AN 5 Filler 34 90 AN Spazio non utilizzato 6 Filler 124 1774 AN Impostare a spazi Ultimi tre caratteri di controllo del record 7 Filler 1898 1 AN Vale sempre "A" 8 Filler 1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF'). 13 ALLEGATO 3 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza : cm 29,7. E’ consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. E’ altresì consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dello schema nel tempo. Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti. Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq. CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza: 65 sesti di pollice; larghezza: 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro). Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. COLORI Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U). E’ consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

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