Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2020, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali
Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2020, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali - pdf
Testo normativo
Prot. n. 100083/2020
Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della
elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2020, dei dati relativi agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
effettuati su parti comuni di edifici residenziali
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, esclusivamente con riferimento
alle spese sostenute nel 2019, i soggetti individuati dal medesimo articolo 2 del citato
decreto trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni
dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 9 marzo 2020.
Motivazioni
L’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1°
dicembre 2016 ha stabilito che gli amministratori di condominio trasmettono
all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione
contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con
riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento
all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti
comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Ciò premesso, considerato che un’associazione di categoria rappresentativa dei
soggetti obbligati alla trasmissione dei dati in oggetto ha manifestato l’esigenza di una
proroga dei termini per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile
corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata e che
le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono variate rispetto a quelle
dell’anno precedente, con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 19-octies,
comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, vengono prorogati al 9 marzo 2020,
esclusivamente con riferimento ai dati relativi all’anno 2019, i termini previsti per la
trasmissione dei dati in oggetto, senza impatti sul calendario della campagna
dichiarativa 2020.
Il presente provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
così come disposto dallo stesso articolo 19-octies, comma 4, del citato decreto-legge n.
148 del 2017.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68,
comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
2
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998;
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 70;
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 335;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 630;
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 6;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, articolo 19-octies, comma 4;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1432213 del 20
dicembre 2019.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 28 febbraio 2020
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
3
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