Approvazione del modello di rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (mod. R/IAL), da presentare ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, recante “Modalità di attuazione dei commi da 539 a 547 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernenti la disciplina del credito d’imposta per le nuove assunzioni effettuate in talune aree ammissibili alle deroghe pre
Approvazione del modello di rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (mod. R/IAL), da presentare ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, recante “Modalità di attuazione dei commi da 539 a 547 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernenti la disciplina del credito d’imposta per le nuove assunzioni effettuate in talune aree ammissibili alle deroghe pre
Testo normativo
Protocollo n. 46064 /2009
Approvazione del modello di rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito d'imposta per
nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (mod. R/IAL), da presentare ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12
marzo 2008, recante “Modalità di attuazione dei commi da 539 a 547 dell’articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernenti la disciplina del credito d’imposta per le
nuove assunzioni effettuate in talune aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE”.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE
1. Approvazione del modello di rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito d'imposta
per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate.
1.1 E’ approvato il modello di rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito d'imposta
per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (mod. R/IAL), unitamente alle relative
istruzioni, da presentare ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, recante “Modalità di attuazione dei commi
da 539 a 547 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernenti la disciplina
del credito d’imposta per le nuove assunzioni effettuate in talune aree ammissibili alle
deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE”.
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1.2 Il modello di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato, al fine di beneficiare del credito
d’imposta di cui all’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007, dai datori di
lavoro che hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’istanza di attribuzione del credito
d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, utilizzando l’apposito modello (mod.
IAL) approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 maggio
2008, e non ne hanno ottenuto l’accoglimento, ovvero ne hanno ottenuto l’accoglimento
parziale, per esaurimento dei fondi stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010.
1.3 Il modello di istanza di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio, contenente il
numero di protocollo telematico dell’istanza che si intende rinnovare nonché i dati
identificativi del datore di lavoro, e dal quadro A contenente i dati relativi all’incremento della
base occupazionale, all’ammontare del credito d’imposta spettante e alla verifica annuale del
livello occupazionale.
2. Reperibilità del modello.
2.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle
Entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
2.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo
stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente
provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del
presente provvedimento.
2.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore
nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
2.4 E’ consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al
modello approvato e della sequenza dei dati.
3. Modalità e termini di presentazione dell’istanza.
3.1 L’istanza di cui al punto 1. è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica
direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite i
soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
3
3.2 L’istanza, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è
presentata nei termini di seguito indicati:
- negli anni 2009 e 2010, a partire dalle ore 10:00 del 1° aprile alle ore 24:00 del 20
aprile di ciascuno dei predetti anni.
3.3 La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza è effettuata utilizzando
il prodotto di gestione denominato “RINNOVOIAL”, reso disponibile gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, a partire dal 26
marzo 2009.
3.4 E’ fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di
rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell’istanza predisposta con
l’utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3 nonché copia della ricevuta
dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova
della presentazione. L’istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della
trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservata a cura di quest’ultimo.
3.5 Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti
conseguenti alla gestione dell’istanza di cui al punto 1.
Motivazioni
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 85 del 10 aprile 2008, nel disciplinare le
modalità di attuazione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate,
istituito dall’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede
la facoltà per i datori di lavoro non ammessi al beneficio, per esaurimento dei fondi
disponibili, di rinnovare l’istanza originaria.
In particolare, l’articolo 6, comma 5, del decreto stabilisce che i soggetti che non
hanno ottenuto l’accoglimento dell'istanza possono presentare all'Agenzia delle Entrate, dal
1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, una nuova istanza telematica nella quale
l’importo del credito richiesto non può essere superiore a quello richiesto con l’istanza
originaria.
Inoltre, il medesimo decreto prevede che le nuove istanze sono ammesse al beneficio
secondo l’ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse
divenute disponibili a seguito delle rinunce al credito, del mancato invio della
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comunicazione di cui all’articolo 6, comma 4, del citato decreto, attestante il mantenimento
su base annuale del livello occupazionale, e del minor credito spettante indicato nella
predetta comunicazione.
In attuazione delle sopra citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento,
con il quale viene approvato il modello di rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito
d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (mod. R/IAL), unitamente alle
relative istruzioni.
Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento
fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato “RINNOVOIAL”, che sarà reso
disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 26 marzo 2009.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art.
66; art.67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio
delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, recante modalità
di attuazione dei commi da 539 a 547 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007;
5
Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo
all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore
dell’occupazione;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche
di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive
modificazioni.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 24 marzo 2009
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
Mod. R/IAL
genzia
ntrate
RINNOVO DELL’ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
PER NUOVE ASSUNZIONI NELLE AREE SVANTAGGIATE
ARTICOLO 2, COMMI DA 539 A 547, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
ARTICOLO 6, COMMA 5, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 12 MARZO 2008
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamen-
ti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
Finalità del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che
nella istanza sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate
nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di verifi-
care la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per fruire del credito d’imposta nonché per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in
presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni isti-
tuzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di
regolamento.
Dati personali
I dati richiesti nell’istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 2, commi da 539 a
547, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è, inceve, facoltativa e consente di ricevere gratui-
tamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Modalità del trattamento
L’istanza può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e
con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nell’istanza:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri
soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati persona-
li” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tec-
nologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Diritti dell’interessato
Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l’interessato in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati persona-
li per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interes-
sati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
genzia Mod. R/IAL
ntrate
RINNOVO DELL’ISTANZA DI ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI NELLE AREE SVANTAGGIATE
Articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008
ISTANZA Numero di protocollo attributito dal servizio telematico all’istanza che si intende rinnovare
DA RINNOVARE –
DATI DEL Codice Fiscale
DATORE DI LAVORO
Persone fisiche Cognome Nome Sesso
(barrare la relativa casella)
M F
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
giorno mese anno
Soggetti diversi Denominazione o ragione sociale Natura giuridica
dalle persone fisiche
DATI RELATIVI AL Codice fiscale del firmatario Codice carica Codice fiscale società
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELL’ISTANZA Cognome Nome Sesso
(barrare la relativa casella)
M F
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
giorno mese anno
REFERENTE Cognome Nome
DA CONTATTARE
RECAPITI Telefono Cellulare Fax Indirizzo di posta elettronica
DICHIARAZIONI Il datore di lavoro dichiara:
DEL DATORE
– di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, commi 539 - 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal decreto del Ministro
DI LAVORO
dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008;
ovvero
– di voler annullare l’istanza di rinnovo già inviata alla quale è stato attributito dal servizio telematico il numero di protocollo:
Rinuncia
–
Con la sottoscrizione il datore di lavoro elegge domicilio presso l’intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini del ricevi-
mentodi ogni comunicazione inerente la presente istanza di rinnovo.
Sottoscrizione FIRMA
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario Data dell’impegno
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
TELEMATICA giorno mese anno
Riservato all’intermediario
QUADRO A
DATI RELATIVI ALL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE E AL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
SEZIONE I Misura del credito d’imposta spettante
Incremento
occupazionale Mese e anno Numero di lavoratori Importo mensile Mese e anno Numero di lavoratori Importo mensile
rilevante di decorrenza per i quali spetta il credito del credito spettante di decorrenza per i quali spetta il credito del credito spettante
A1 01 2008 1 , 2 ,00 A2 02 2008 1 , 2 ,00
A3 03 2008 1 , 2 ,00 A4 04 2008 1 , 2 ,00
A5 05 2008 1 , 2 ,00 A6 06 2008 1 , 2 ,00
A7 07 2008 1 , 2 ,00 A8 08 2008 1 , 2 ,00
A9 09 2008 1 , 2 ,00 A1010 2008 1 , 2 ,00
A1111 2008 1 , 2 ,00 A1212 2008 1 , 2 ,00
SEZIONE II 2008 2009 2010
Dati relativi A13 Ammontare del credito d'imposta spettante 1 ,00 2 ,00 3 ,00
al credito d’imposta
spettante A14 Credito d’imposta cui si è rinunciato 2008 2009 2010
con la comunicazione annuale modello C/IAL 1 ,00 2 ,00 3 ,00
SEZIONE III
Livello occupazionaleA15 Numero complessivo lavoratori occupati nell'anno precedente a quello di invio della presente istanza ,
annuale
A16 Numero complessivo lavoratori occupati nell'anno 2007 1 2 ,
genzia
ntrate
RINNOVO DELL’ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
PER NUOVE ASSUNZIONI NELLE AREE SVANTAGGIATE (MOD. R/IAL)
Articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Premessa Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2008, nel disciplinare le modalità
di attuazione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate di cui all’artico-
lo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
prevede che, per fruire dell’agevolazione, i soggetti non ammessi al beneficio, a seguito dell’e-
saurimento delle risorse finanziarie disponibili, possono presentare in via telematica dal 1° al 20
aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza. Inoltre, il medesimo decreto pre-
vede che nell’istanza di rinnovo l'importo del credito richiesto non può essere superiore a quello
indicato nell'istanza originaria e che le nuove istanze sono ammesse al beneficio secondo l'ordi-
ne cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a
seguito di: rinunce al credito richiesto; mancato invio della comunicazione di cui all’articolo 6,
comma 4, del decreto 12 marzo 2008 attestante il mantenimento, su base annuale, del livello oc-
cupazionale; minor credito spettante indicato nell’anzidetta comunicazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell’istanza.
Soggetti interessati La presente istanza, prevista dall’articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e
alla presentazione delle finanze 12 marzo 2008, deve essere presentata, al fine di beneficiare del credito d’im-
della istanza posta di cui all’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007, dai soggetti in
di rinnovo possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244
del 2007 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2008 che hanno
trasmesso all’Agenzia delle entrate l’istanza di attribuzione del credito d’imposta per nuove as-
sunzioni nelle aree svantaggiate, utilizzando l’apposito modello (mod. IAL) approvato con Prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 maggio 2008, e non ne hanno otte-
nuto l’accoglimento, ovvero ne hanno ottenuto l’accoglimento parziale, per esaurimento dei fon-
di stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Si segnala che i soggetti interessati devono presentare un’istanza di rinnovo per ciascuna istan-
za di attribuzione del credito d’imposta validamente trasmessa e non accolta, in tutto o in par-
te, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Se il soggetto intende modificare una
istanza di rinnovo già presentata deve inviare nei termini prescritti, una nuova istanza di rin-
novo compilata in tutte le sue parti e non solo in quelle che sono oggetto di modifica. Nel caso
in cui vengano trasmesse più istanze di rinnovo con riferimento ad una medesima istanza ori-
ginaria, sarà considerata valida l’ultima istanza di rinnovo correttamente inviata nei termini.
Reperibilità Il modello da utilizzare per l’invio dell’istanza è reperibile in formato elettronico nel sito internet
del modello www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per strut-
tura e sequenza a quello approvato e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché
gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa mo-
nocromatica realizzata in colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti,
che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.
Modalità e termini L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, utiliz-
di presentazione zando il presente modello, a partire dalle ore 10:00 del 1° aprile alle ore 24:00 del 20 aprile
dell’istanza di ciascuno degli anni 2009 e 2010.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita:
– direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate;
1
– tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si con-
siderano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si consi-
derano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le
cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società control-
lata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
– tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai sogget-
ti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli al-
tri soggetti.
In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti inca-
ricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, con-
testualmente alla ricezione della istanza, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia del-
le entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell’inter-
mediario ed all’indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro
“Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della istanza.
L’intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare dell’istanza i cui dati sono stati
trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia
della comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione.
Si ricorda che l’istanza si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati
da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della avvenuta presentazione è data dalla ricevuta
rilasciata dalla stessa Agenzia.
Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione dell’i-
stanza a conferma dei dati ivi indicati.
La compilazione dell’istanza e la trasmissione telematica dei dati in essa contenuti è effettuata uti-
lizzando il prodotto informatico denominato “RINNOVOIAL”, reso disponibile gratuitamente dal-
l’Agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it, a partire dal 26 marzo 2009.
Compilazione Il modello è composto da:
del modello •il frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, il numero di protocollo
dell’istanza oggetto di rinnovo, i dati identificativi del datore di lavoro che intende beneficiare del
credito d’imposta e la sottoscrizione dell’istanza;
•il quadro A, contenente i dati relativi al numero dei lavoratori per i quali spetta il credito e al-
l’ammontare del credito d’imposta spettante nonché i dati relativi alle basi occupazionali di rife-
rimento della verifica annuale del livello occupazionale.
FRONTESPIZIO
Istanza da rinnovare
Deve essere indicato il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all’istanza che si
intende rinnovare.
Codice fiscale
Deve essere indicato il codice fiscale del datore di lavoro che chiede il riconoscimento del credito
d’imposta.
Dati relativi alle persone fisiche
Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di
nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all’estero, nello spazio ri-
servato all’indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.
Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante
dall’atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della
natura giuridica che deve essere indicata in forma abbreviata (esempio: S.a.s. per Società in acco-
mandita semplice). Il codice corrispondente alla “natura giuridica” dell’impresa, da indicare nell’ap-
posita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione
dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell’istanza e pubblicati
sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
2
Dati relativi al rappresentante firmatario dell’istanza
Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale del datore di lavoro o, in mancanza, a
chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive l’istanza e,
nell’ipotesi in cui il rappresentante legale del datore di lavoro sia una società, va indicato anche il co-
dice fiscale di quest’ultima.
Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nel-
le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presen-
tazione dell’istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Referente da contattare
Si segnala che la compilazione del riquadro non è obbligatoria; se compilato, devono essere indica-
ti il cognome e il nome del referente incaricato dal datore di lavoro a fornire chiarimenti in merito alla
presente istanza.
Recapiti
Vanno indicati i recapiti telefonici nonché l’indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro. Si evi-
denzia che l’indicazione dei dati previsti nel riquadro non è obbligatoria.
Indicando il numero di telefono, di cellulare, di fax e l’indirizzo di posta elettronica, il datore di lavoro
potrà essere contattato dall’Agenzia delle entrate per eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla
presente istanza.
Dichiarazioni del datore di lavoro e sottoscrizione dell’istanza
Con la sottoscrizione dell’istanza il richiedente dichiara:
– di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244
del 2007 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2008;
– di eleggere domicilio presso l’intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini
del ricevimento di qualsiasi comunicazione riguardante l’istanza che è stata trasmessa.
Rinuncia
Il datore di lavoro, qualora per qualsiasi motivo intenda annullare totalmente gli effetti di una istan-
za di rinnovo precedentemente trasmessa, deve presentare apposita revoca, utilizzando il presen-
te modello, nel quale deve compilare solamente il frontespizio (il quadro A non deve essere com-
pilato), riportando il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla istanza di rinnovo
che intende annullare.
Nel caso in cui siano state trasmesse più istanze di rinnovo con riferimento ad una medesima istan-
za originaria, poiché è considerata valida solo l’ultima istanza di rinnovo inviata, l’eventuale ri-
nuncia a quest’ultima equivale alla mancata presentazione del rinnovo dell’istanza di attribuzione
del credito d’imposta.
Impegno alla presentazione telematica
Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo “Moda-
lità e termini di presentazione dell’istanza”.
QUADRO A - DATI RELATIVI ALL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE E
AL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Nel quadro A devono essere riportati i dati relativi all’incremento occupazionale ed al credito d’im-
posta spettante, già presenti nella originaria istanza di attribuzione del credito (modello IAL) ogget-
to di rinnovo.
Nel caso in cui sia stata presentata la comunicazione annuale (mod. C/IAL) e nella stessa sia
stato esposto un minor credito spettante, compilando il quadro B del modello C/IAL, nella com-
pilazione dell’istanza di rinnovo è necessario tenere conto del minor importo del credito spet-
tante, indicato nel citato quadro B.
Si precisa che deve essere indicato l’ammontare del credito spettante per gli anni 2008, 2009 e
2010 anche nel caso in cui l’istanza originaria sia stata accolta parzialmente; pertanto, l’impor-
to del credito spettante va indicato anche con riferimento all’anno per il quale lo stesso sia stato
già attribuito. Nel caso in cui l’istanza originaria oggetto di rinnovo sia stata accolta parzial-
mente, il credito d’imposta sarà riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, te-
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nendo conto dell’ammontare del credito d’imposta già concesso a seguito dell’accoglimento par-
ziale dell’istanza che si rinnova nonché dell’ammontare del credito d’imposta al quale il bene-
ficiario ha rinunciato a seguito della presentazione della comunicazione annuale (mod. C/IAL).
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei singoli campi del quadro.
Nella casella “Misura del credito d’imposta spettante” deve essere indicato se il credito spetta in
misura pari a quella indicata nell’istanza oggetto di rinnovo, ovvero se lo stesso spetta in misura in-
feriore. In particolare, va riportato il codice “1” , se il datore di lavoro intende rinnovare l’istanza
originaria per un importo pari a quello indicato nella medesima. Se, invece, il richiedente intende
esporre un minor credito spettante rispetto a quello originariamente richiesto deve esplicitare il mo-
tivo che ha determinato il minor credito, riportando uno dei seguenti codici:
– “2”, errori materiali commessi nella compilazione dell’istanza IAL non accolta, ovvero accolta par-
zialmente. Si segnala che in caso di errore riguardante il possesso dei requisiti e il rispetto delle
condizioni previsti dall’art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244/2007 e dal relativo
decreto attuativo, il beneficiario perde il diritto all’agevolazione;
– “3”, mancata conservazione per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni in caso di pic-
cole e medie imprese, di alcuni dei posti di lavoro creati;
– “4”, contemporanea presenza delle condizioni di cui ai codici 2 e 3;
– “5”, da indicare solo in caso di rinnovo di un’istanza IAL accolta parzialmente, qualora il minor
credito spettante relativo all’istanza che si rinnova sia stato già comunicato all’Agenzia delle en-
trate mediante la presentazione della comunicazione annuale, redatta utilizzando il modello
C/IAL nel quale sia stato compilato il quadro B.
Nei righi da A1 a A12, in corrispondenza dei mesi di riferimento dell’incremento occupazionale,
esposto nell’istanza originaria, va indicato:
– nella colonna 1, il numero dei lavoratori dipendenti per i quali è richiesto il credito d’imposta, co-
stituito dall’incremento occupazionale realizzato nel mese di riferimento, come indicato nell’istan-
za IAL che si intende rinnovare. Si precisa che vanno compilati tutti i righi successivi a quello di
riferimento dell’incremento occupazionale. Si segnala inoltre che per i mesi successivi deve es-
sere indicato, oltre all’eventuale ulteriore incremento realizzato nel mese, esposto nell’istanza IAL
originaria, anche l’incremento realizzato nei mesi precedenti.
Ad esempio, se dai dati indicati nell’istanza originaria oggetto di rinnovo risulta che nel mese di feb-
braio 2008 è stato assunto un lavoratore dipendente che ha generato un incremento di una unità e
nel mese di giugno 2008 sono stati assunti altri due lavoratori che hanno determinato un ulteriore in-
cremento di due unità, nella colonna 1 dei righi A2 e A5 va riportato il valore 1 e nella colonna 1
dei righi da A6 a A12 va riportato il valore 3.
Se il contribuente ha realizzato un minor incremento occupazionale (presenza di codici 2, 3, 4
o 5 nella casella “Misura del credito d’imposta spettante”) rispetto a quello indicato nell’istanza
IAL originaria, deve riportare nel presente quadro il valore risultante dalla rideterminazione del-
l’incremento occupazionale;
– nella colonna 2, l’importo mensile del credito d’imposta spettante corrispondente all’incremento
occupazionale indicato nella colonna 1. L’ammontare da indicare nella colonna 2, tenuto conto
della misura mensile del credito spettante (euro 333,00 o euro 416,00) non potrà essere supe-
riore al valore di colonna 1 moltiplicato per 416,00.
Ai fini del calcolo del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assunti nel 2008
che costituiscono incremento della base occupazionale di riferimento, da indicare nella colonna
1, e del relativo credito d’imposta, da indicare nella colonna 2, si rinvia alle indicazioni fornite
dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 48/E del 10 luglio 2008.
Sezione II
Nel rigoA13 deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante per gli anni 2008,
2009 e 2010.
In particolare:
– nella colonna 1, riportare la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi da A1 a A12;
– nella colonna 2 enellacolonna 3, indicare l’ammontare del credito spettante per ciascun anno.
Il credito da indicare nelle colonne 2 e 3 non può essere comunque superiore al risultato della se-
guente operazione: A12, colonna 1, x 416 x 12.
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Nel rigo A14, colonne 1, 2 e 3, – da compilare solo se nella casella “Misura del credito d’impo-
sta spettante” è stato riportato il codice “5” – deve essere indicato, nella colonna corrispondente al-
l’anno di riferimento del credito, l’ammontare del credito d’imposta cui il beneficiario ha rinunciato
tramite la presentazione della comunicazione annuale (mod. C/IAL) nella quale ha indicato, com-
pilando il quadro B del modello C/IAL, un minor importo del credito d’imposta spettante. L’am-
montare del credito d’imposta oggetto di rinuncia è indicato nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia
delle entrate relativa alla comunicazione annuale (mod. C/IAL). Si evidenzia che, qualora la co-
municazione annuale (mod. C/IAL) sia relativa a due o più istanze, accolte interamente o parzial-
mente, è necessario distinguere la quota del credito d’imposta oggetto di rinuncia che si riferisce al-
l’istanza che si rinnova.
ATTENZIONE: l’ammontare del credito riportato nell’istanza di rinnovo non può essere supe-
riore, per ciascun anno, a quello indicato nell’istanza originaria che si rinnova; pertanto,il cre-
dito d’imposta da indicare nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo A13 non deve essere superiore a quel-
lo indicato nelle rispettive colonne del rigo B3 del quadro B dell’istanza originaria che si inten-
de rinnovare. Si segnala che, in sede di trasmissione telematica, l’istanza non sarà acquisita
qualora nel rigo A13, anche con riferimento ad un solo anno, sia stato indicato un importo su-
periore all’ammontare del credito risultante dalla istanza originaria. Ugualmente, l’istanza non
sarà acquisita nel caso in cui il credito d’imposta indicato nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo A13
sommato a quello riportato nelle rispettive colonne del rigo A14 risulti superiore all’importo
indicato nelle corrispondenti colonne del rigo B3 del quadro B dell’istanza originaria (mod. IAL)
che si intende rinnovare.
Sezione III
La sezione è riservata all’indicazione dei dati relativi alle basi occupazionali di riferimento della ve-
rifica annuale del mantenimento del livello occupazionale.
Si precisa che la verifica annuale consiste nel raffronto tra la media dei lavoratori dipendenti - con
contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compreso quello a conte-
nuto formativo - complessivamente in forza al datore di lavoro in ciascun anno per il quale è rico-
nosciuto il credito d’imposta e la media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati nel-
l’anno 2007. Nell’ipotesi in cui dal predetto confronto risulti che il numero complessivo dei lavora-
tori mediamente occupati nell’anno cui si riferisce la verifica risulti pari o inferiore alla media dei la-
voratori occupati nel 2007, il beneficiario decade dall’agevolazione, a partire dall’anno successi-
vo a quello oggetto di verifica.
Nel quadro va indicato:
– nel rigo A15, il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nell’anno precedente a
quello di presentazione del rinnovo dell’istanza di attribuzione (ad esempio, nell’istanza di rinno-
vo trasmessa nel 2009 va riportata la media dei lavoratori relativa all’anno 2008);
– nel rigo A16, colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nell’anno
2007. La colonna 1 deve essere barrata nel caso in cui il datore di lavoro non aveva lavoratori
dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nell’anno 2007; in tale ipotesi
non deve essere compilata la colonna 2 del presente rigo.
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