Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 4 (pubblicato il 26/11/2021)
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 4 (pubblicato il 26/11/2021) - pdf
Testo normativo
Prot. n. 2021/334497
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese
esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui
all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
1.1. La percentuale di cui al punto 4.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021 è pari al 4,1881 per cento.
1.2. L’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito
risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021, in assenza di
rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità
di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato
ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Motivazioni
L’articolo 36-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 (Decreto Sostegni) ha previsto il
riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli
dal vivo, che nell'anno 2020 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento
rispetto all'anno 2019. Il credito d’imposta è pari al 90 per cento delle spese sostenute nell’anno
2020 per la realizzazione delle suddette attività ed è utilizzabile in compensazione tramite
modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il comma 4 del citato articolo 36-bis ha previsto che, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro previsto dal comma
6 del medesimo articolo 36-bis.
In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278
dell’11 ottobre 2021 ha previsto, tra l’altro, che:
la comunicazione delle spese per accedere al credito d’imposta poteva essere inviata dal 14
ottobre 2021 al 15 novembre 2021;
ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile
è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta
rapportando il limite di spesa (10 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti
d’imposta richiesti nel periodo di cui al punto precedente.
Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, in base alle
istanze validamente presentate a tutto il 15 novembre 2021, è risultato pari a 238.769.850 euro,
a fronte di 10 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito
d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 4,1881 per cento (10.000.000
/ 238.769.850) dell’importo del credito richiesto.
Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per
utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 26 novembre 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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