Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 4/2022

Proroga del termine previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, con riferimento ai crediti precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero dell’opzione di cui all’articolo 122, comma 1, del medesimo decreto

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi termini per la cessione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi e ai crediti COVID-19 secondo il Provvedimento AdE 4/2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 4/2022 proroga i termini entro cui i crediti d'imposta precedentemente oggetto di opzioni di sconto in fattura o cessione devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate. In particolare, il termine del 7 febbraio 2022 viene spostato al 17 febbraio 2022 per i crediti relativi ai bonus edilizi (interventi agevolabili negli anni 2020, 2021 e 2022) e al 7 marzo 2022 per i crediti relativi agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Questa proroga è stata necessaria perché il sistema telematico dell'Agenzia per la trasmissione delle comunicazioni è stato aggiornato solo dal 4 febbraio 2022 in poi, rendendo impossibile rispettare il termine originario del 7 febbraio. Dopo questi nuovi termini, i crediti potranno essere oggetto esclusivamente di un'ulteriore cessione ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e intermediari finanziari), senza possibilità di successive cessioni. La norma si applica ai crediti che derivano dalle opzioni previste dagli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e riguarda fornitori, professionisti e imprese che hanno già optato per sconto in fattura o prima cessione del credito.

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Riferimento normativo

Proroga del termine previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, con riferimento ai crediti precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero dell’opzione di cui all’articolo 122, comma 1, del medesimo decreto - pdf

Testo normativo

Prot. n. 2022/37381 Proroga del termine previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, con riferimento ai crediti precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero dell’opzione di cui all’articolo 122, comma 1, del medesimo decreto. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone Il termine del 7 febbraio 2022, previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, è prorogato al 17 febbraio 2022. Il medesimo termine del 7 febbraio è prorogato al 7 marzo 2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Motivazioni L’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito “Decreto”), come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito “Legge di bilancio 2022”), dispone che i soggetti che sostengono spese, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, e anche nell’anno 2025 per i soli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo sotto forma di sconto 2 sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare. L’articolo 122, comma 1, del Decreto dispone che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, elencati al successivo comma 2 del medesimo articolo 122, possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti. L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in vigore dal 27 gennaio 2022, modificando l’articolo 121 del Decreto, dispone che nel caso di opzione per il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, il credito può essere ceduto dai medesimi ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione. Anche nel caso di opzione per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti, non è consentito effettuare una successiva cessione. Allo stesso modo i crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19, di cui all’articolo 122 del Decreto, possono essere ceduti senza facoltà di successiva cessione. L’articolo 28, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 4 del 2022 prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo Decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. Considerato che il citato decreto-legge n. 4 del 2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, mentre il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi viene aggiornato, per tener conto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022, a partire dal 4 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni con riguardo agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e a partire dal 24 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (di cui all’articolo 119 del Decreto, introdotto dalla Legge di 3 bilancio 2022), con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, viene prorogata la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In particolare, viene prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine di cui all’articolo 28, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2022, precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto e per l’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del Decreto, relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 quello prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto. Conseguentemente, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti. Il presente provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, così come disposto dallo stesso articolo 19-octies, comma 4, del citato decreto-legge n. 148 del 2017. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1). 4 Disciplina normativa di riferimento Decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, articolo 19-octies, comma 4; Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 4 febbraio 2022 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente

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Il provvedimento disciplina la cessione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi (superbonus, ecobonus, sismabonus) e ai crediti COVID-19, con riferimento alle opzioni di sconto sul corrispettivo e cessione del credito d'imposta. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questi termini per gestire correttamente le comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate e per consigliare i clienti sulle modalità di utilizzo dei crediti attraverso la piattaforma CIIS (Comunicazioni Imposte su Redditi e Sostituti).

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