Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021
Quali sono i requisiti e le modalità per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 41/2021?
Spiegato da FiscoAI
Il contributo a fondo perduto è una misura di sostegno economico introdotta dal decreto-legge 22 marzo 2021 per aiutare i soggetti colpiti dall'emergenza COVID-19. Riguarda imprenditori, professionisti e titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia che nel secondo anno di imposta antecedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Non possono beneficiarne enti pubblici, intermediari finanziari, società di partecipazione, e soggetti con attività cessata o che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto.
L'importo del contributo si calcola applicando una percentuale (60%, 50%, 40%, 30% o 20% a seconda della fascia di ricavi) alla differenza negativa tra il fatturato medio mensile 2020 e 2019, con un calo minimo richiesto del 30%. Per chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 in poi, il contributo spetta anche senza il requisito del calo di fatturato, con un importo minimo garantito di 1.000 euro (persone fisiche) o 2.000 euro (altri soggetti). L'importo massimo riconoscibile è 150.000 euro.
La richiesta deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i canali dell'Agenzia delle entrate o il portale "Fatture e Corrispettivi" nel periodo dal 30 marzo al 28 maggio 2021. L'istanza contiene dati identificativi, fascia di ricavi, fatturati medi mensili 2019-2020, IBAN del conto corrente e la scelta irrevocabile tra accredito diretto o utilizzo come credito d'imposta in compensazione.
Prima dell'erogazione, l'Agenzia delle entrate effettua controlli formali e verifica che l'IBAN sia intestato al richiedente. Successivamente all'erogazione, proseguono controlli sulla documentazione fiscale e sulle fatture elettroniche. In caso di indebita percezione, il contributo viene recuperato con sanzioni e interessi, e si applicano le disposizioni penali per frode.
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Riferimento normativo
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021
Testo normativo
Prot. n. 77923/2021
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione
dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22
marzo 2021.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo
perduto
1.1 L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto
dall’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, contiene le seguenti
informazioni:
il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che
richiede il contributo;
il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il
contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica,
ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il
codice fiscale del rappresentante legale;
nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di
un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta
antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono
inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a
400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro,
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sono superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro oppure sono
superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
l’indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA a partire
dal 1 gennaio 2019;
l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle
operazioni effettuate nell’anno 2019;
l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle
operazioni effettuate nell’anno 2020;
la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’intero importo del contributo come
credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione
telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da
quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del
richiedente, per l’invio dell’istanza stessa.
1.2 L’istanza, inoltre, contiene:
a) la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati
al comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021
(enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e
società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR);
b) la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.
2. Modalità di predisposizione dell’istanza per il riconoscimento e calcolo del
contributo a fondo perduto
2.1 È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a
fondo perduto" (di seguito “Istanza”) con le relative istruzioni, comprensivo
del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
dati personali.
2.2 L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese
disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate ovvero da procedure di
mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche allegate al
presente provvedimento.
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2.3 I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo
di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché per la
determinazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
degli anni 2019 e 2020 sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’Istanza.
2.4 L’ammontare del contributo è determinato come segue:
˗ se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell’anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è
inferiore almeno del 30 per cento al dato del 2019), a tale differenza si
applicherà la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda
dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di
imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, fermo
restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
˗ per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio
2019, nel caso in cui la differenza tra l'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l'ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa ma inferiore
al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo
(1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle
persone fisiche).
2.5 Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1°
gennaio 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020, rilevano i mesi successivi a
quello di attivazione della partita IVA.
2.6 L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000
euro.
3. Modalità e termini di trasmissione dell’istanza
3.1 La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici
dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile
nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
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3.2 L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un
intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di
consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio
“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” di cui al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive
modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la
sola trasmissione dell’Istanza ad un intermediario di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive modificazioni: al tal fine, l’intermediario inserisce nell’Istanza
anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta
di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza
stessa.
3.3 La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30
marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
3.4 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore,
presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente
trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 3.3
sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già
eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato
comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello
stesso come credito d’imposta. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia
all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al
contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine di cui al
punto 3.3. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del
Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del
portale “Fatture e Corrispettivi”. La rinuncia può essere trasmessa anche
dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una
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Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza
anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha
attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio
dell’Istanza stessa.
3.5 A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che
ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo
scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle entrate
effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di
superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del
contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di
utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del
portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto –
Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo
intermediario delegato.
Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli,
l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza,
evidenziando i motivi del rigetto.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento o del
riconoscimento del credito d’imposta non è possibile trasmettere ulteriori
istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui al punto
3.4.
Successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale
“Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del
riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come
credito d’imposta), viene inviata una seconda ricevuta.
3.6 Le ricevute di cui al punto precedente sono messe a disposizione del soggetto
che ha trasmesso l'Istanza nella sezione “Ricevute” della propria area
riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella
sezione “Contributo a fondo perduto - Invii effettuati” del portale “Fatture e
Corrispettivi”.
3.7 In aggiunta, qualora l’istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle
entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l’informazione
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che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza
precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante
messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice
Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)
istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente
all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a
disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto –
Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
4. Erogazione del contributo
4.1 L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente
identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del
soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha
richiesto il contributo.
4.2 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del
contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il
bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al
codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata
mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle
entrate stipula specifico accordo.
4.3 Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere
utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi
telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il predetto credito di
imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e
successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo
riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e
Corrispettivi”.
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5. Attività di controllo
5.1 Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo,
l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la
coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.
Tali controlli, che sono riportati nelle specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento, possono comportare lo scarto dell’istanza.
5.2 Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate
procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua
ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e
dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione
periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte
non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della
parte di contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi
dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a
423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma, ricorrendone i
presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del
Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
5.3 Sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette: a) alla
Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le
informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;
b) al Ministero dell’interno gli elementi informativi a disposizione in
relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure
semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al
presente articolo, l’applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa
alla situazione emergenziale.
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6. Restituzione del contributo
6.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in
parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell’articolo 25,
comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il
soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche
a seguito della rinuncia di cui al punto 3.4, può regolarizzare l’indebita
percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con
le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni
mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti di cui ai periodi precedenti
sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici
tributo e indicazioni forniti con apposita risoluzione.
7. Trattamento dei dati
7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6
paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i. – è individuata nell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n.41, che ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
esercenti attività di impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di
partita IVA, residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo
anno di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto abbiano
conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni
di euro. Il comma 8 del citato articolo 1 affida ad Agenzia delle entrate il
compito di definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le
modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini
di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
delle disposizioni previste dalla norma stessa.
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7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in
relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La
PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività
di trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il
conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice
IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il
contributo. L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico
Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento
dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
I dati oggetto di trattamento, indicati all’articolo 1 del presente
Provvedimento, sono:
i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), dei suoi eredi
che intendono continuare l’attività, dei rappresentanti legali o dei tutori
firmatari dell’istanza, degli intermediari delegati alla trasmissione;
i dati inerenti la fascia di importo in cui rientra l’ammontare complessivo
dei ricavi o dei compensi, l’importo medio mensile delle fatture e dei
corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nell’anno 2019 e 2020 e
l’IBAN del richiedente il contributo;
gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza
di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati da Agenzia delle entrate nelle varie fasi del
processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione
del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e
l’eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle
entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell’intestazione
dell’IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di
sicurezza – organizzative e tecnologiche – interne. Agenzia delle entrate al
termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di
coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non
vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a
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quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell’erogazione del
contributo.
7.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1,
lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i dati
oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali di accertamento.
7.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art.5, par.1, lett.f del
Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o
illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’istanza venga effettuata
esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate o
mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e
Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dall’interessato o da
un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del
richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e
Corrispettivi” o da un intermediario specificatamente delegato per la sola
trasmissione dell’istanza, il quale dovrà inserire nella stessa anche la sua
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver
ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre Agenzia delle
entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente, trasmette allo
stesso una comunicazione che evidenzia la trasmissione dell’istanza (o
dell’eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione. Tale
comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese
e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo
economico. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima
informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione
“Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e
Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.
7.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da
parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed
è parte integrante dell’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.
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7.6 Sul trattamento dei dati personali relativo all’utilizzo del contributo a fondo
perduto è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’art. 35,
comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.
8. Disposizioni Unionali
8.1 Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e
successive modifiche.
9. Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche
9.1 Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni e
delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento saranno
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e
ne sarà data preventiva comunicazione.
MOTIVAZIONI
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica
“Covid-19”, l’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto
l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa,
arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel
Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di
entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di
compensi non superiore a dieci milioni di euro.
Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla
data di entrata in vigore del citato decreto o che abbiano attivato la Partita IVA
successivamente alla predetta data, gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, gli
intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo
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settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di
attività commerciali.
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento dell’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno attivato la Partita IVA a
partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito
del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che rispettino il presupposto del limite di
ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019. La predetta
percentuale è del sessanta, cinquanta, quaranta, trenta e venti percento per i soggetti con
ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a centomila euro, superiori a
centomila euro e fino a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a
un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro,
superiori a cinque milioni di euro fino a dieci milioni di euro nel secondo periodo
d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in parola. Viene
garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per
le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una
istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il
processo di erogazione del contributo stesso.
Con il presente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi
del comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, sono definite le
modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di
presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del
predetto articolo 1.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo
rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica,
contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di
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imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, dell’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019, l’IBAN del
conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il
codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni
contenute nell’istanza. Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se
ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o
postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione
tramite modello F24.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di
controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di
individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul
quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o
cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata
mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate
stipula specifico accordo.
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate
recupera il contributo (in tutto o in parte) non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono
applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
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È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante
restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché
mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte
dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi
erogati sono trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall’Agenzia delle entrate
alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e
al Ministero dell’Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159
del 2011
Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni
dell’articolo 316-ter del codice penale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate, (art. 5, comma 1; art. 6)
˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
˗ Codice Penale
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
˗ Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
˗ Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
˗ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
˗ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
˗ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101
˗ Legge 30 dicembre 2004, n. 311
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˗ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
della legge 28 gennaio 2009, n. 2,
˗ Decreto-legge 1 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122
˗ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
˗ Regolamento (UE) 2016/679
˗ Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1
dicembre 2016, n. 225
˗ Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche
˗ Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77
˗ Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio
2013;
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5
novembre 2018.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 23 marzo 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Il contributo a fondo perduto è disciplinato dal decreto-legge 41/2021 ed è rivolto a titolari di partita IVA, imprenditori e professionisti che hanno subito cali di fatturato dovuti al COVID-19. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare i requisiti di ricavi, il calo di fatturato del 30%, l'IBAN intestato al richiedente e la scelta tra credito d'imposta e accredito diretto, considerando anche i controlli successivi dell'Agenzia delle entrate e le sanzioni per indebita percezione.
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