Modalità e procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, con particolare riferimento all’articolo 3, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, all’articolo 5, commi 1 e 2, all’articolo 7, commi 3 e 5, all’articolo 9, commi 1, 2 e 5, all’articolo 18, comma 6 e all’articolo 19, commi 1
Modalità e procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, con particolare riferimento all’articolo 3, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, all’articolo 5, commi 1 e 2, all’articolo 7, commi 3 e 5, all’articolo 9, commi 1, 2 e 5, all’articolo 18, comma 6 e all’articolo 19, commi 1
Testo normativo
Prot. n. 381180/2020
Modalità e procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del decreto
legislativo 10 giugno 2020, n. 49 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del
Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in
materia fiscale nell’Unione europea, con particolare riferimento all’articolo 3, commi
1, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, all’articolo 5, commi 1 e 2, all’articolo 7, commi 3 e 5,
all’articolo 9, commi 1, 2 e 5, all’articolo 18, comma 6 e all’articolo 19, commi 1 e 5.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento:
a) Per “questione controversa” deve intendersi la questione che ha dato luogo alla
controversia sorta tra l’Autorità competente italiana e le Autorità competenti
degli altri Stati membri dell’Unione europea in merito all’interpretazione e
all’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le
doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l’Italia è parte e della
Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle
doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate;
b) Per “competente ufficio dell’Agenzia delle entrate” o anche “l’Ufficio” deve
intendersi l’Ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali,
Settore Controllo, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Divisione
Contribuenti, via Giorgione n. 106, 00147 Roma;
c) Per “procedura amichevole” deve intendersi la procedura avviata su richiesta del
soggetto interessato al fine della risoluzione di una questione controversa, che si
conclude con il raggiungimento ovvero il mancato raggiungimento di un accordo
da parte dell’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri
Stati membri;
d) Per “risoluzione unilaterale della questione controversa” deve intendersi
qualunque decisione adottata dalla Autorità competente italiana, mediante
provvedimenti amministrativi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali, che
consenta di risolvere la questione controversa senza il coinvolgimento delle
Autorità competenti degli altri Stati membri;
e) Per “data di conclusione dell’accordo” deve intendersi la data del verbale della
riunione o di altro documento sottoscritto e/o scambiato anche a mezzo posta
elettronica ordinaria, tra l’Autorità competente italiana e l’Autorità competente
dello Stato membro interessato da cui risulta il raggiungimento ovvero il
mancato raggiungimento di un accordo su come risolvere la questione
controversa;
f) Per “Commissione consultiva” deve intendersi la Commissione istituita su
richiesta del soggetto interessato al fine di adottare una decisione
sull’accettazione dell’istanza di apertura di procedura amichevole ovvero di
esprimere un parere su come risolvere la questione controversa in caso di
mancato raggiungimento di un accordo da parte dell’Autorità competente
italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri;
g) Per “Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie” deve
intendersi la Commissione istituita dalle Autorità competenti degli Stati membri
interessati in luogo della Commissione consultiva al fine di esprimere un parere
su come risolvere la questione controversa in caso di mancato raggiungimento di
un accordo da parte dell’Autorità competente italiana e le Autorità competenti
degli altri Stati membri;
h) Per “procedura di risoluzione delle controversie” deve intendersi l’eventuale
procedura arbitrale avviata su richiesta del soggetto interessato che si conclude
con un parere reso dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la
risoluzione alternativa delle controversie su come risolvere la questione
controversa in caso di mancato raggiungimento di un accordo da parte
dell’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati
membri;
i) Per “Decreto” deve intendersi il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 di
attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui
meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione
europea.
2. Accesso alla procedura amichevole
2.1 Per accedere alla procedura amichevole i soggetti interessati presentano un’istanza
di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa al competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate e alle Autorità competenti degli altri Stati membri
interessati.
2.2 L’istanza, se redatta in lingua italiana, è presentata in carta libera al competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate in modo conforme al facsimile di cui all’allegato 1a e
deve contenere, oltre alla richiesta di attivazione di procedura amichevole relativa a una
questione controversa, gli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 9, lettere a),
b), c), e) ed f), e comma 10, del Decreto. Qualora il soggetto interessato sia una persona
fisica, l’istanza, se redatta in lingua italiana, deve essere presentata in modo conforme al
facsimile di cui all’allegato 1b del presente provvedimento.
2.3 Nel caso in cui l’istanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del Decreto, è redatta in
una lingua diversa da quella italiana, tale istanza deve essere corredata da una
traduzione ufficiale in lingua italiana.
2.4 L’istanza di cui al punto 2.1 può essere alternativamente:
a) inviata per posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 al seguente indirizzo:
dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it;
b) inoltrata all’Ufficio a mezzo raccomandata ovvero raccomandata internazionale se
presentata da soggetto non residente privo di domiciliatario nazionale;
c) consegnata direttamente all’Ufficio che ne rilascia ricevuta all’atto di presentazione.
Nei casi sub b) e c) copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti
anche su supporto elettronico o, in alternativa, inviate al seguente indirizzo:
dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it.
2.5 I soggetti interessati che rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 3, comma
12 del Decreto, possono presentare l’istanza soltanto al competente ufficio dell’Agenzia
delle entrate secondo una delle modalità di cui al punto 2.4.
2.6 E’ facoltà del soggetto interessato indicare nell’istanza un domiciliatario nazionale
per la procedura presso il quale inoltrare le comunicazioni attinenti alla stessa.
2.7 L’istanza deve:
a) recare in allegato la seguente documentazione:
i. copia dell’avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione o di
altro documento equivalente da cui risulti la questione controversa e una copia
di qualsiasi altro documento rilasciato dall’Agenzia delle entrate o dalle
Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri ove pertinente;
ii. eventuali sentenze emesse dalle commissioni tributarie adite relative alla
questione controversa ovvero copia di qualsiasi altro documento giustificativo
relativo alle informazioni contenute nell’istanza;
iii. traduzione in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese degli atti
impositivi o di qualunque altro atto emessi dall’amministrazione fiscale estera
dai quali scaturisce la questione controversa ovvero di eventuali sentenze o
decisioni degli organi giurisdizionali degli Stati membri interessati relative alla
questione controversa ovvero di qualsiasi altro documento giustificativo relativo
alle informazioni contenute nell’istanza;
iv. ove sia sottoscritta dal soggetto interessato, copia di un documento valido
d’identità ovvero della documentazione attestante il possesso dei poteri di
rappresentanza;
v. ove sia sottoscritta da persona diversa dal soggetto interessato, copia della
procura conferita ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile;
b) nel caso sub a) del punto 2.4, essere sottoscritta dal soggetto interessato o da altra
persona munita dei poteri di rappresentanza, ai sensi dell’articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) nei casi sub b) e c) del punto 2.4, essere sottoscritta dal soggetto interessato o da
altra persona munita dei poteri di rappresentanza mediante firma originale in calce.
2.8 L’Ufficio, entro due mesi dal ricevimento dell’istanza, comunica al soggetto
interessato ovvero al domiciliatario nazionale, anche a mezzo posta elettronica
ordinaria, l’avvenuta ricezione dell’istanza.
2.9 L’Ufficio procede all’esame dell’istanza e della relativa documentazione e, qualora
lo ritenga necessario a fini istruttori, può formulare richiesta, tramite posta elettronica
certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, di informazioni supplementari
specifiche entro tre mesi dalla data di ricevimento dell’istanza. Il soggetto interessato
risponde entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta secondo una delle modalità
di cui al punto 2.4. Le informazioni supplementari fornite in una lingua diversa da
quella italiana devono essere corredate da una traduzione ufficiale in lingua italiana. Il
soggetto interessato trasmette contemporaneamente copia della risposta alle Autorità
competenti degli altri Stati membri interessati.
2.10 I soggetti interessati che rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 3,
comma 12 del Decreto, rispondono soltanto al competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate con le medesime modalità di cui al punto 2.4.
2.11 Qualora l’Autorità competente italiana, entro sei mesi dalla data di ricezione
dell’istanza di apertura di procedura amichevole o entro sei mesi dalla data di ricezione
delle informazioni supplementari, adotti una decisione che consenta la risoluzione
unilaterale della questione controversa, l’Ufficio ne dà tempestiva comunicazione al
soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale tramite posta elettronica
certificata o raccomandata, nazionale o internazionale.
2.12 Prima della presentazione dell’istanza è data facoltà ai soggetti interessati di
richiedere un incontro con i rappresentanti dell’Ufficio al fine di ottenere, anche per il
tramite di propri procuratori, chiarimenti e/o indicazioni in merito alla procedura
amichevole. L’incontro può essere svolto anche mediante servizi di videoconferenza
che garantiscano adeguati livelli di sicurezza informatica.
2.13 L’Ufficio notifica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale la
decisione dell’Autorità competente italiana in merito all’accoglimento o al rigetto
dell’istanza tramite posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o
internazionale, entro il termine di cui all’articolo 6, comma 1, del Decreto.
3. Svolgimento della procedura amichevole
3.1 La procedura amichevole si conclude entro due anni dalla data in cui è stata
effettuata l’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno
degli Stati membri. Qualora tale termine sia stato prorogato ai sensi dell’articolo 7,
comma 2 del Decreto, l’Ufficio ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato
ovvero al domiciliatario nazionale, tramite posta elettronica certificata o raccomandata
nazionale o internazionale.
3.2 Il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, nel corso della procedura
amichevole e qualora lo ritenga necessario, può richiedere ai soggetti interessati, anche
a mezzo posta elettronica ordinaria, informazioni supplementari tramite una o più
richieste. In tal caso, i soggetti interessati rispondono entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta secondo una delle modalità di cui al punto 2.4.
4. Conclusione della procedura amichevole
4.1 In caso di raggiungimento dell’accordo tra l’Autorità competente italiana e
l’Autorità competente dello Stato membro interessato, l’Ufficio comunica al soggetto
interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o
raccomandata, nazionale o internazionale, la decisione adottata entro trenta giorni dalla
data di conclusione dell’accordo.
4.2 L’Ufficio provvede a informare, anche mediante invio per conoscenza della
comunicazione di cui al punto 4.1, la Direzione regionale ovvero la Direzione
provinciale ovvero il Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate che, in base
alle vigenti disposizioni, è competente per ciascun anno d’imposta a dare esecuzione
della decisione adottata.
4.3 La comunicazione di cui al punto 4.1 deve contenere gli elementi essenziali relativi
all’accordo raggiunto, tra cui:
a) i periodi d’imposta oggetto di accordo;
b) gli imponibili su cui calcolare, a cura della Direzione regionale ovvero della
Direzione provinciale ovvero del Centro Operativo di Pescara:
i. le imposte da versare a carico del soggetto interessato, oltre interessi, nonché
sanzioni e oneri di riscossione, ove applicabili;
ii. le imposte da rimborsare al soggetto interessato, oltre interessi;
c) gli eventuali ulteriori soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato
interessati dalla questione controversa.
4.4 Il soggetto interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui al punto 4.1 comunica la volontà di accettare la decisione raggiunta dalle Autorità
competenti secondo una delle modalità di cui al punto 2.4. Entro lo stesso termine e con
le stesse modalità il soggetto interessato comunica la rinuncia, anche parziale, al
contenzioso, ove instaurato, e ad altri mezzi di impugnazione. Le suddette
comunicazioni sono inviate all’Ufficio nonché alla Direzione regionale ovvero alla
Direzione provinciale ovvero al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate
competente per ciascuno periodo d’imposta.
4.5 In caso di mancato accordo tra l’Autorità competente italiana e l’Autorità
competente dello Stato membro interessato, l’Ufficio comunica al soggetto interessato
ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata,
nazionale o internazionale, i motivi generali del mancato raggiungimento dell’accordo.
5. Istituzione della Commissione consultiva
5.1 Il soggetto interessato può presentare all’Ufficio e alla Autorità competente degli
altri Stati membri interessati una richiesta di istituire la Commissione consultiva nei casi
previsti dall’articolo 9, comma 3, del Decreto. Tale richiesta è presentata per iscritto
entro il termine previsto dall’art. 9, comma 5, del Decreto.
5.2 La richiesta indirizzata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate secondo una
delle modalità indicate al punto 2.4 è redatta in modo conforme:
a) al facsimile di cui all’allegato 2a o 2b del presente provvedimento, rispettivamente
se persone giuridiche o fisiche, se presentata ai sensi dell’articolo 9, comma 3,
lettera a) ovvero lettera b), del Decreto;
b) al facsimile di cui all’allegato 3a o 3b del presente provvedimento, rispettivamente
se persone giuridiche o fisiche, se presentata ai sensi dell’articolo 9, comma 3,
lettera c), del Decreto.
5.3 I soggetti interessati che rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 3, comma
12 del Decreto, possono presentare la richiesta con le medesime modalità soltanto al
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
5.4 Qualora l’Autorità competente italiana rifiuti l’accesso alla procedura di risoluzione
delle controversie ai sensi dell’articolo 9, commi 7 o 8, del Decreto, l’Ufficio ne dà
tempestiva comunicazione al soggetto interessato a mezzo posta elettronica certificata o
raccomandata, nazionale o internazionale, e alle Autorità competenti degli altri Stati
membri interessati.
5.5 L’Ufficio, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di istituzione della
Commissione consultiva, comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario
nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata nazionale o
internazionale le informazioni previste dall’articolo 14, comma 4, del Decreto.
5.6 Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, l’Ufficio, qualora l’Autorità
competente italiana abbia concordato con l’Autorità competente degli altri Stati membri
di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa della controversia in luogo
della Commissione consultiva, ne dà comunicazione al soggetto interessato ovvero al
domiciliatario nazionale, anche ai fini di cui all’articolo 14, comma 4, del Decreto.
5.7 Nel caso in cui la Commissione consultiva adotti una decisione favorevole
all’accoglimento dell’istanza e l’Autorità competente italiana a seguito di tale decisione
abbia avviato la procedura amichevole, l’Ufficio ne dà comunicazione al soggetto
interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o
raccomandata, nazionale o internazionale, entro sessanta giorni dalla notifica della
decisione.
5.8 La decisione sulla risoluzione della questione controversa adottata dalle Autorità
competenti a seguito del parere reso dalla Commissione consultiva o dalla Commissione
per la risoluzione alternativa delle controversie è comunicata dall’Ufficio al soggetto
interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o
raccomandata, nazionale o internazionale, entro trenta giorni dalla data di conclusione
dell’accordo.
5.9 Ai fini dell’esecuzione della decisione adottata, si applicano le disposizioni di cui ai
punti 4.2, 4.3 e 4.4.
5.10 Ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 15, comma 3, del Decreto, e
salvo diverso accordo delle Autorità competenti interessate, l’Ufficio provvede, a mezzo
posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, a informare il
soggetto interessato ovvero il domiciliatario nazionale delle spese sostenute dagli Stati
membri a seguito dell’istituzione della Commissione consultiva.
6. Ritiro dell’istanza
6.1 Qualora il soggetto interessato decida di ritirare l’istanza di cui al punto 2.1. deve
darne comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate secondo una delle
modalità indicate al punto 2.4, nonché alla Autorità competente degli altri Stati membri
interessati.
6.2 I soggetti interessati che rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 3, comma
12 del Decreto, possono presentare la comunicazione del ritiro dell’istanza con le
medesime modalità soltanto al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
7. Disposizioni finali
Il presente Provvedimento trova applicazione dalla data della sua pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
Motivazioni
Il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, entrato in vigore il 25 giugno 2020,
recepisce nell’ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10
ottobre 2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale
nell’Unione europea. Il decreto attua la previsione contenuta nell’articolo 8 della legge
4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea del 2018),
che prevede principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della Direttiva (UE)
2017/1852.
L’articolo 23 del decreto così recita:
“Art. 23 Modalità e procedure operative
1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite
le modalità e le procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni
del presente decreto, con particolare riferimento all’articolo 3, commi 1, 6, 7, 9,
10, 11 e 12, all’articolo 5, commi 1 e 2, all’articolo 7, commi 3 e 5, all’articolo 9,
commi 1, 2 e 5, all’articolo 18, comma 6 e all’articolo 19, commi 1 e 5”.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, [art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 sui meccanismi di
risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea;
Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49: “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852
del Consiglio del 10 ottobre 2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in
materia fiscale nell’Unione europea
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 16 dicembre 2020
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria RUFFINI
Firmato digitalmente
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Provvedimento AdE 49/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.