Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
Quali sono i livelli di affidabilità fiscale richiesti per accedere ai benefici premiali previsti dall'articolo 9-bis del decreto legge 50/2017 nel periodo d'imposta 2020?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 50/2020 stabilisce i requisiti di affidabilità fiscale che i contribuenti devono possedere per usufruire di benefici premiali significativi. Si applica ai soggetti sottoposti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) per l'anno 2020 e riguarda principalmente piccole e medie imprese, professionisti e lavoratori autonomi. I benefici variano in base al livello di affidabilità raggiunto: con un punteggio di almeno 8 si ottiene l'esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA fino a 50.000 euro annui; con 8,5 si escludono gli accertamenti basati su presunzioni semplici; con 9 si ottiene l'esclusione dalla disciplina delle società non operative e dall'accertamento sintetico del reddito. Il provvedimento consente anche di calcolare l'affidabilità sulla media dei punteggi 2019-2020, innalzando le soglie di 0,5 punti, per riconoscere l'affidabilità ripetuta nel tempo.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - pdf
Testo normativo
Prot. n. 103206/2021
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone
1. Ambito di applicazione dei benefici premiali
1.1 I benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96 (di seguito “decreto”), sono riconosciuti ai contribuenti cui si
applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) per
l’annualità di imposta 2020, con le modalità e alle condizioni indicate ai
successivi punti da 2 a 5, determinate anche per effetto dell’indicazione
degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo
9-bis del decreto.
2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo
9-bis del decreto
2.1 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione
annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2020,
presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione
dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
nell’annualità 2021;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale
sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2020.
2.2. L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di
compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri
dell’anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non
superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità
almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.
2.3 I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti
che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
2.4 Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), e 2.2, come previsto dalla
lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative,
riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2022.
3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo
9-bis del decreto
3.1 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione
della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per
l’anno di imposta 2021, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore
a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno
pari a 8 per il periodo di imposta 2020.
3.2 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione
della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale
maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022, è riconosciuto,
per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con
un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020.
3.3 I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti
che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
3.4 Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1 e 3.2, come previsto dalla lettera b)
del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi
alle richieste di rimborso effettuate nel 2022.
4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11
dell’articolo 9-bis del decreto
4.1 L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative
di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di
quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
2
legge 14 settembre 2011, n. 148, è riconosciuta per il periodo d’imposta
2020:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il
periodo di imposta 2020;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a
9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità
ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2019 e 2020.
4.2 L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta per il periodo d’imposta
2020:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il
periodo di imposta 2020;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a
9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità
ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2019 e 2020.
4.3 I termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo
43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno, con riferimento
al periodo d’imposta 2020, nei confronti dei contribuenti con un livello di
affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.
4.4 L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, con riferimento al periodo d’imposta 2020, è riconosciuta ai
contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per
il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo
accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di
affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli
ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
5. Ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali
3
5.1 I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia
reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici
premiali di cui ai precedenti punti se:
- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove
previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA,
anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello
minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.
Motivazioni
L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno
specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano
gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.
In particolare, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è
previsto:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di
crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente
all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
attività produttive;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione
della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un
importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di
quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello
di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa
4
e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a)
e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore
aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli
di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo
periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione
della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale,
nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione
della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis in precedenza citato
prevede che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità
pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al
comma 11» e che il successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l’attuazione del presente articolo», il presente provvedimento
disciplina, per il periodo d’imposta 2020, le condizioni in presenza delle quali si
rendono applicabili i benefici in argomento.
Con riferimento alla precedente lettera a) viene pertanto previsto che
l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari
a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020, anche
per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di
imposta 2021;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore
a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
2022;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e
all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta
2020.
Si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a
5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
5
agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 3 del citato decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un
livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi
d’imposta 2019 e 2020.
L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA
infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che
l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate
nell’anno è pari a 50.000 euro.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), è statuito
che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione
della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione
annuale per l’anno di imposta 2021, ovvero del credito IVA infrannuale maturato
nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022, per un importo non superiore a
50.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a
8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020, anche per
effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un
livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi
d’imposta 2019 e 2020.
Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000
euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione
limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo
complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a
50.000 euro.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), è statuito
che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, è condizionato, all’attribuzione di un punteggio almeno
pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020,
anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un
livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
6
ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi
d’imposta 2019 e 2020.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito
che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo
comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è condizionata, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a
seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020, anche per
effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un
livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi
d’imposta 2019 e 2020.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito
che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di
imposta 2020, previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno
nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il
periodo di imposta 2020, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8,
anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è
statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di
cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, per il periodo d’imposta 2020, è condizionata alla circostanza che il
reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e
all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto
dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di
affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2019 e 2020.
Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato
articolo 9-bis è inoltre necessario che:
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro
autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in
cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per
7
quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito
dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi
d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso
ai benefici.
L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata
effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo
d’imposta 2019, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla
base di tali dati, emerge che una parte significativa dei contribuenti
maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi
dichiarati, si attesta sopra la soglia individuata con il punteggio pari a 8; al fine di
far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) ed f), particolarmente
rilevanti ai fini dell’esercizio delle attività di controllo dell’Agenzia, i
contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso quanto
previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del decreto, si è provveduto a graduare
la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a “0,5” per quanto
riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a “1” per
quelli di cui alle lettere c) ed f).
Inoltre, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai
contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco
temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità
fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle
lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti
che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso
la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione
degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è
individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”,
per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è
fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici
premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.
Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle
Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di
esperti prevista dal comma 8 dell’articolo 9-bis, del decreto, con nota inviata il
21 aprile 2021.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [art. 57; art.
62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73,
comma 4];
8
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 38-bis):
Esecuzione dei rimborsi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:
Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti
posti in essere con l’Agenzia delle entrate;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008:
Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
rilevanti ai fini degli studi di settore;
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019:
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del
commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità
specifiche;
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 148): Modifiche alla disciplina degli
indici sintetici di affidabilità fiscale;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 gennaio 2021:
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da
utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici
9
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle
elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal
periodo d’imposta 2021;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 febbraio 2021:
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del
commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità
specifiche;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 febbraio 2021:
Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al
periodo d’imposta 2020.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.
1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 26 aprile 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
10
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Provvedimento AdE 50/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) sono il sistema di valutazione della compliance fiscale per imprese e professionisti. Questo provvedimento è essenziale per chi gestisce compensazioni di crediti IVA, rimborsi, accertamenti tributari e presunzioni semplici secondo il DPR 600/1973 e il DPR 633/1972. Commercialisti e consulenti lo consultano per ottimizzare la posizione fiscale dei clienti, gestire il visto di conformità, e comprendere le esclusioni da accertamenti sintetici e dalla disciplina delle società non operative.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.