Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
Quali sono i livelli di affidabilità fiscale richiesti per accedere ai benefici premiali previsti dall'articolo 9-bis del decreto legge 50/2017 nel periodo d'imposta 2021?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 50/2021 stabilisce i requisiti di affidabilità fiscale che i contribuenti devono possedere per ottenere benefici premiali significativi. Si applica ai soggetti sottoposti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) per l'anno 2021 e riguarda principalmente imprese e professionisti che desiderano accedere a vantaggi amministrativi e procedurali. I benefici sono graduati in base al punteggio di affidabilità: con un ISA di almeno 8 si ottengono esoneri dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA fino a 50.000 euro annui; con un ISA di almeno 8,5 si accede all'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici; con un ISA di almeno 9 si ottengono l'esclusione dalla disciplina delle società non operative e dall'accertamento sintetico del reddito. Il provvedimento consente anche di calcolare l'affidabilità sulla media dei punteggi 2020-2021, aumentando le soglie di 0,5 punti, per riconoscere l'affidabilità ripetuta nel tempo. Aspetto rilevante: i benefici sono cumulativi per le richieste effettuate nello stesso anno e richiedono che il contribuente applichi gli ISA per tutte le categorie reddituali possedute.
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Riferimento normativo
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - pdf
Testo normativo
Prot. n. 143350/2022
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone
1. Ambito di applicazione dei benefici premiali
1.1 I benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(di seguito “decreto”), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli
indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) per l’annualità di
imposta 2021, con le modalità e alle condizioni indicate ai successivi punti
da 2 a 5, determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del
decreto.
2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo
9-bis del decreto
2.1 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione
annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2021,
presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione
dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
nell’annualità 2022;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2021.
2.2. L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di
compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri
dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non
superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità
almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.
2.3 I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato
attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.
2.4 Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), e 2.2, come previsto dalla
lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative,
riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2023.
3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo
9-bis del decreto
3.1 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione
della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno
di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000
euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il
periodo di imposta 2021.
3.2 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione
della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale
maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per
crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un
livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.
3.3 I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato
attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.
3.4 Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1 e 3.2, come previsto dalla lettera b)
del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi
alle richieste di rimborso effettuate nel 2023.
4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11
dell’articolo 9-bis del decreto
4.1 L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di
quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del
2
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, è riconosciuta per il periodo d’imposta
2021:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo
di imposta 2021;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.
4.2 L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta per il periodo d’imposta
2021:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il
periodo di imposta 2021;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.
4.3 I termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo
d’imposta 2021, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità
almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.
4.4 L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, con riferimento al periodo d’imposta 2021, è riconosciuta ai
contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per
il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo
accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di
affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli
ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.
5. Ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali
5.1 I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito
di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di
cui ai precedenti punti se:
3
- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove
previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA,
anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello
minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.
Motivazioni
L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno
specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano
gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.
In particolare, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è
previsto:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di
crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente
all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro
annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività
produttive;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione
della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 50.000 euro annui;
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di
quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di
affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti
dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro
autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
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f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due
terzi il reddito dichiarato.
Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a)
e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore
aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli
di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo
d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della
richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché
della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della
dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis in precedenza citato
prevede che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità
pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al
comma 11» e che il successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l’attuazione del presente articolo», il presente provvedimento
disciplina, per il periodo d’imposta 2021, le condizioni in presenza delle quali si
rendono applicabili i benefici in argomento.
Con riferimento alla precedente lettera a) viene pertanto previsto che
l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a
8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021, anche per
effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di
imposta 2022;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a
50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
2023;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e
all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2021.
Si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a
5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 3 del citato decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media
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semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi
d’imposta 2020 e 2021.
L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA
infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che
l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate
nell’anno è pari a 50.000 euro.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), è statuito
che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione
della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione
annuale per l’anno di imposta 2022, ovvero del credito IVA infrannuale maturato
nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, per un importo non superiore a
50.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8
a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021, anche per
effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi
d’imposta 2020 e 2021.
Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro
annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione
limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo
complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a
50.000 euro.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), è statuito
che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, è condizionato, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a
seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021, anche per
effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di
affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2020 e 2021.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito
che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
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Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo
comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è condizionata, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a
seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021, anche per
effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2020 e 2021.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito
che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta
2021, previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei
confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il
periodo di imposta 2021, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8,
anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è
statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di
cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, per il periodo d’imposta 2021, è condizionata alla circostanza che il reddito
complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e
all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione
di ulteriori componenti positivi.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di
affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2020 e 2021.
Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato
articolo 9-bis è inoltre necessario che:
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro
autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in
cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per
quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito
dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi
d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai
benefici.
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L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata
in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2020,
tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati,
emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche
al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la
soglia individuata con il punteggio pari a 8; al fine di far accedere ai benefici
premiali di cui alle lettere c), d) ed f), particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio
delle attività di controllo dell’Agenzia, i contribuenti che presentano profili di
affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del
decreto, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un
importo pari a “0,5” per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e
di un importo pari a “1” per quelli di cui alle lettere c) ed f).
Inoltre, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai
contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco
temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità
fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle
lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che
presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la
media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli
ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.
Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è
individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”,
per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è
fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici
premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.
Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle
Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di
esperti prevista dal comma 8 dell’articolo 9-bis, del decreto, con nota inviata il 15
aprile 2022.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [art. 57; art.
62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73,
comma 4];
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
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b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 38-bis):
Esecuzione dei rimborsi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:
Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti
posti in essere con l’Agenzia delle entrate;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008:
Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
rilevanti ai fini degli studi di settore;
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2019:
Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici
sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e
approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente
modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa
modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019:
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del
commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità
specifiche;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020:
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
9
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 148): Modifiche alla disciplina degli
indici sintetici di affidabilità fiscale;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 febbraio 2021: Approvazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 26 aprile 2021:
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022:
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da
utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e programma delle
elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal
periodo d’imposta 2022;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 marzo 2022: Approvazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali
e di approvazione delle territorialità specifiche.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.
1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 aprile 2022
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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