Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 600/2008

Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2008-PF2, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2008, per il periodo d'imposta 2007, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2007 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche nel 2008 per il periodo d'imposta 2007?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 600/2008 approva il modello "Unico 2008-PF" che le persone fisiche devono presentare nel 2008 per dichiarare i redditi relativi all'anno 2007. Il modello è strutturato in tre fascicoli distinti: il Fascicolo 1 contiene i dati generali e i redditi di base, il Fascicolo 2 è riservato ai contribuenti non obbligati alla contabilità, mentre il Fascicolo 3 riguarda chi tiene le scritture contabili. La dichiarazione include anche i quadri per l'IVA, l'IRAP e le comunicazioni relative ai parametri di normalità economica per chi non applica gli studi di settore.

I modelli sono disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti dell'Agenzia delle Entrate e possono essere stampati rispettando specifiche caratteristiche tecniche. Gli importi devono essere indicati in euro con arrotondamento all'unità (per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, per difetto altrimenti). La trasmissione telematica è obbligatoria per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione in via telematica, secondo le specifiche tecniche approvate successivamente.

Il provvedimento disciplina anche le modalità per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei parametri presuntivi e degli indicatori di normalità economica, obbligatoria per gli esercenti attività d'impresa o professionali per i quali non sono stati approvati gli studi di settore. È inoltre prevista una scheda per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, al fine di esprimere le scelte sulla destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.

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Riferimento normativo

Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2008-PF2, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2008, per il periodo d'imposta 2007, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2007 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica

Testo normativo

N. 15108/ 2008 protocollo Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2008–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2008, per il periodo d’imposta 2007, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2007 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2007, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone: 1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri nonché della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica. 1.1. E’ approvato il modello “Unico 2008–PF”, da presentare nell’anno 2008 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento. 1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2007, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione 2 “Unico 2008–PF”, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. 1.3. È approvata l’annessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2007, unitamente alle relative istruzioni, previsti dall’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Tale comunicazione, che costituisce parte integrante della dichiarazione “Unico 2008–PF”, deve essere effettuata dagli esercenti attività d’impresa o attività professionali per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore. 1.4. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da: a) il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RL, RM, RN, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, CR, EC, FC, nonché il prospetto dei familiari a carico, concernenti la dichiarazione agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il quadro BF, relativo alla richiesta del “bonus fiscale” da parte dei contribuenti che si trovano nelle condizioni per fruirne, il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’INPS dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini, il modulo RW, concernente i trasferimenti da, per e sull’estero di denaro, titoli e valori mobiliari, nonché il quadro CE, concernente il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, oggetto di approvazione del presente provvedimento. I predetti quadri e prospetti sono suddivisi in tre distinti fascicoli così composti: - “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, il prospetto dei familiari a carico, nonché i quadri RP, RN, RV, CR, BF ed RX; 3 - “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT, RR, RW, AC, nonché la guida alla compilazione del modello “Unico 2008–PF” per i soggetti non residenti; - “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente le istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG, RD e RS, nonché i quadri RE, EC, RF, RG, RD, RS, RQ, RU, FC e CE. b) i quadri costituenti il modello IVA/2008, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 15 gennaio 2008 e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate; c) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l’anno 2007, che è approvato con separato provvedimento; d) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2007 di cui al punto 1.2; e) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; f) la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2007, di cui al punto 1.3. 1.5. E’ altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle dichiarazioni. 4 2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite. 2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento. 2.4. I soggetti di cui al punto 1.5 possono consegnare la busta contenente la scheda per le scelte della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF ad un ufficio postale, utilizzando una normale busta di corrispondenza sulla quale devono essere apposte le indicazioni: “Scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF”, “anno 2007”, nonché il cognome, il nome ed il codice fiscale del soggetto che effettua la scelta. La medesima busta può essere consegnata, inoltre, ad un intermediario abilitato, che deve trasmettere in via telematica i dati ivi contenuti osservando le apposite specifiche tecniche, per la trasmissione dei dati relativi alle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, approvate con separato provvedimento. Inoltre, i predetti soggetti di cui al punto 1.5 possono operare le scelte della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF avvalendosi direttamente del servizio telematico. 3. Reperibilità dei modelli e della busta e autorizzazione alla stampa. 3.1. I modelli di dichiarazione “Unico 2008–PF” sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo 5 punto 3.4. Il “Fascicolo 1”, il “Fascicolo 2” e la busta di cui al successivo punto 3.5, da utilizzare per la presentazione tramite gli uffici postali nei soli casi in cui tale modalità è consentita, sono altresì resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali. 3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 3.4 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento. 3.3. E’ autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 3.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione. 3.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute: - nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2, per quelli indicati nella lettera a) del punto 1.4 e per la scheda di cui al punto 1.5; - nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1. 3.5. Per la consegna dei modelli di dichiarazione agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all’Allegato B al provvedimento 14 gennaio 2005, di approvazione del modello IVA/2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005. Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato A al predetto provvedimento di approvazione del modello IVA/2005. Motivazioni Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di 6 dichiarazione “Unico 2008–PF”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2008 da parte delle persone fisiche. Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2007 e la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori per il periodo d’imposta 2007, di cui all’articolo 1, comma 19 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nonché la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In attuazione, dell’ art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prevista la possibilità per il contribuente di esprimere la scelta di destinare una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF a finalità di sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche e di altre associazioni riconosciute senza scopo di lucro, nonché al finanziamento della ricerca scientifica e dell’università e della ricerca sanitaria. Riguardo alle modalità di compilazione, nel modello “Unico 2008 – PF” gli importi devono essere indicati con arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell’Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell’accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d’affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attività svolta; Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d’imposta 1996 e 1997; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali; Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento; 8 Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto; Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti; Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni: istituzione di una addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale; Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4): regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore; Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente; Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47: riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare; Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale; Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato; Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare; Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 9 Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture; Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178: interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate; Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo; Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Legge 7 aprile 2003, n. 80: delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale; Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200: proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali; Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici; Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80; Legge 24 dicembre 2003, n. 350: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004); Legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale; 10 Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247: disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie; Legge 23 dicembre 2005, n. 266: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale; Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli; Decreto – legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria; Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico- finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale; Provvedimento 3 dicembre 2007 di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2008, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007; Legge 24 dicembre 2007, n. 224, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria; Provvedimento 10 gennaio 2008 di integrazione della certificazione unica CUD 2008, con le relative istruzioni, in conformità alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato sul sito il 10 gennaio 2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Provvedimento 15 gennaio 2008, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2008 concernenti l’anno 2007, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2008 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-bis con le relative istruzioni. 11 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 31 gennaio 2008 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Massimo Romano 12 ALLEGATO 1 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza: cm 29,7. E’ consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l’avvertenza: “ATTENZIONE: Staccare all’atto della presentazione del modello”. E’ anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza: “ATTENZIONE: Staccare all’atto della presentazione del modello”. Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura “All’atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento”. E’ altresì consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo. I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti. Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento può essere altresì riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5; altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5. 13 Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o un ufficio postale, il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento ed inserito nell’apposita busta indicata al punto 3.5 del presente provvedimento. La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro. I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere “courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice. CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq. CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza: 65 sesti di pollice; larghezza: 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro). Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. COLORI Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U). E’ consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

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Il modello Unico 2008-PF è lo strumento principale per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, IRPEF, IVA e IRAP, ed è correlato agli studi di settore, ai parametri presuntivi e agli indicatori di normalità economica. Commercialisti e consulenti fiscali lo utilizzano per gestire gli adempimenti dichiarativi, le comunicazioni dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento e le scelte di destinazione del cinque per mille dell'IRPEF.

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