Modifiche al provvedimento del 22 aprile 2008, relativo all'approvazione dei modelli di cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Modifiche al provvedimento del 22 aprile 2008, relativo all'approvazione dei modelli di cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - pdf
Testo normativo
Prot. n. 2008/146808
Modifiche al provvedimento del 22 aprile 2008, relativo all’approvazione dei
modelli di cartella di pagamento ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone:
1. Modifiche al provvedimento del 22 aprile 2008
1.1 L’allegato 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 22 aprile 2008 è sostituito con l’allegato unito al presente provvedimento.
Motivazioni
L’art. 1, commi 33 e 34 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria
2007) ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 7 bis e 39
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nei confronti dei soggetti abilitati a
prestare assistenza fiscale e degli intermediari incaricati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni. Nello specifico, la Finanziaria 2007 ha esteso l’applicazione
delle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria
emanate con il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, ove compatibili, anche
alle violazioni in questione.
Ne consegue, pertanto, la necessità di adeguare il foglio delle avvertenze
della relativa cartella di pagamento alle specificità della nuova disciplina
sanzionatoria di riferimento.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi dell’atto
a) Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1 e art. 62, commi 1 e 2).
b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
c) Disciplina normativa di riferimento:
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 7 bis e 39);
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1 commi 33 e 34).
d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25);
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 11 settembre 2000;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 aprile 2002;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 marzo 2003;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2005;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2005;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2007;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2008.
Roma, 17 ottobre 2008 Attilio Befera
RUOLI EMESSI DALLE DIREZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME IN AUTOTUTELA DEL RUOLO
Per la presente cartella è possibile chiedere informazioni alla Direzione regionale che ha emesso il ruolo,
indicata nel dettaglio degli addebiti. Alla medesima Direzione è possibile richiedere il riesame in autotutela.
La richiesta non interrompe né sospende i termini di proposizione di eventuali ricorsi. Il responsabile del
procedimento è il Direttore della Direzione regionale o un suo delegato.
QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO
Quando presentare il ricorso
Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data
della notifica della cartella. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 01 agosto al 15 settembre
di ogni anno per il periodo feriale. Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica
dell’ordinanza ingiunzione, emessa dal Direttore regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689 del 24
novembre 1981, ovvero dell’atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione sanzioni, previsto
dall’art. 16 del decreto legislativo 472 del 18 dicembre 1997, può contestare il ruolo e/o la cartella solo se
contengono vizi propri. Vizi propri della cartella sono, per esempio, l’indicazione errata degli importi o la
notifica irregolare.
A chi presentare ricorso
Il contribuente deve:
• intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede
la Direzione regionale che ha emesso il ruolo contro cui si ricorre;
• notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo spedendolo alla Direzione stessa senza
busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l’ufficiale giudiziario, oppure
consegnandolo all’impiegato addetto all’ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.
Dati da indicare nel ricorso
Nel ricorso, intestato alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare:
• le proprie generalità;
• il codice fiscale;
• il rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un ente;
• la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
• la Direzione regionale contro cui ricorre;
• il numero della cartella;
• i motivi del ricorso;
• le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione tributaria provinciale.
E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data
della notifica.
N.B. se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (ovvero, in
caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se l’ammontare delle sanzioni stesse è pari o
superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore
appartenente ad una delle categorie indicate nell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.1993.
Costituzione in giudizio
Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve - a pena di
inammissibilità del ricorso stesso - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la
segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo senza busta, per posta raccomandata con
avviso di ricevimento. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di
procedere nel ricorso.
Il fascicolo deve contenere:
• l’originale del ricorso, se è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso
sulla quale il contribuente dichiara che è conforme al ricorso originale già spedito per posta o
consegnato;
• la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;
• la fotocopia della cartella di pagamento.
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.
RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
Il contribuente che fa ricorso può presentare domanda in carta semplice, per chiedere la sospensione del
pagamento alla Direzione regionale che ha emesso il ruolo. Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve
pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
Se il pagamento della cartella può causare danni gravi ed irreparabili, per ottenere la sospensione del
pagamento il contribuente, insieme allo stesso ricorso o separatamente, può presentare domanda motivata
alla Commissione tributaria provinciale. Il contribuente deve notificare la domanda di sospensione all’Ufficio
contro cui ricorre e alla segreteria della Commissione con le stesse modalità previste per il ricorso. La
Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
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