Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 602/2008

Modifiche al provvedimento del 22 aprile 2008, relativo all'approvazione dei modelli di cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Modifiche al provvedimento del 22 aprile 2008, relativo all'approvazione dei modelli di cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - pdf

Testo normativo

Prot. n. 2008/146808 Modifiche al provvedimento del 22 aprile 2008, relativo all’approvazione dei modelli di cartella di pagamento ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone: 1. Modifiche al provvedimento del 22 aprile 2008 1.1 L’allegato 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2008 è sostituito con l’allegato unito al presente provvedimento. Motivazioni L’art. 1, commi 33 e 34 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 7 bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nei confronti dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale e degli intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Nello specifico, la Finanziaria 2007 ha esteso l’applicazione delle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria emanate con il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, ove compatibili, anche alle violazioni in questione. Ne consegue, pertanto, la necessità di adeguare il foglio delle avvertenze della relativa cartella di pagamento alle specificità della nuova disciplina sanzionatoria di riferimento. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Riferimenti normativi dell’atto a) Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1 e art. 62, commi 1 e 2). b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1). c) Disciplina normativa di riferimento: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 7 bis e 39); decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1 commi 33 e 34). d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25); decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999; decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 11 settembre 2000; provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 aprile 2002; provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 marzo 2003; provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2005; provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2005; provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2007; provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2008. Roma, 17 ottobre 2008 Attilio Befera RUOLI EMESSI DALLE DIREZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME IN AUTOTUTELA DEL RUOLO Per la presente cartella è possibile chiedere informazioni alla Direzione regionale che ha emesso il ruolo, indicata nel dettaglio degli addebiti. Alla medesima Direzione è possibile richiedere il riesame in autotutela. La richiesta non interrompe né sospende i termini di proposizione di eventuali ricorsi. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione regionale o un suo delegato. QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO Quando presentare il ricorso Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica della cartella. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 01 agosto al 15 settembre di ogni anno per il periodo feriale. Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica dell’ordinanza ingiunzione, emessa dal Direttore regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, ovvero dell’atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione sanzioni, previsto dall’art. 16 del decreto legislativo 472 del 18 dicembre 1997, può contestare il ruolo e/o la cartella solo se contengono vizi propri. Vizi propri della cartella sono, per esempio, l’indicazione errata degli importi o la notifica irregolare. A chi presentare ricorso Il contribuente deve: • intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede la Direzione regionale che ha emesso il ruolo contro cui si ricorre; • notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo spedendolo alla Direzione stessa senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l’ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all’impiegato addetto all’ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta. Dati da indicare nel ricorso Nel ricorso, intestato alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare: • le proprie generalità; • il codice fiscale; • il rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un ente; • la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto; • la Direzione regionale contro cui ricorre; • il numero della cartella; • i motivi del ricorso; • le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione tributaria provinciale. E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica. N.B. se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (ovvero, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se l’ammontare delle sanzioni stesse è pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.1993. Costituzione in giudizio Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità del ricorso stesso - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo senza busta, per posta raccomandata con avviso di ricevimento. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso. Il fascicolo deve contenere: • l’originale del ricorso, se è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il contribuente dichiara che è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato; • la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; • la fotocopia della cartella di pagamento. Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO Il contribuente che fa ricorso può presentare domanda in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento alla Direzione regionale che ha emesso il ruolo. Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. Se il pagamento della cartella può causare danni gravi ed irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento il contribuente, insieme allo stesso ricorso o separatamente, può presentare domanda motivata alla Commissione tributaria provinciale. Il contribuente deve notificare la domanda di sospensione all’Ufficio contro cui ricorre e alla segreteria della Commissione con le stesse modalità previste per il ricorso. La Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

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