Quali sono le principali novità introdotte dal Provvedimento AdE 602/2022 riguardo alla cartella di pagamento e agli oneri di riscossione?
Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 602/2022 approva un nuovo modello di cartella di pagamento che entra in vigore dal 1° gennaio 2022, in conseguenza delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 alla disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione. La principale novità riguarda l'abolizione della quota di oneri di riscossione a carico del debitore, precedentemente fissata al 3% delle somme iscritte a ruolo in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica, e al 6% in caso di pagamento oltre tale termine. Viene eliminata anche la quota dell'1% dovuta per le riscossioni spontanee. Questi costi sono ora coperti da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, alleggerendo così la posizione del contribuente debitore.
A carico del debitore rimangono invece le spese esecutive per le attività cautelari ed esecutive necessarie al recupero delle somme insolute, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e degli ulteriori atti di riscossione. Il nuovo modello di cartella non contiene più alcun riferimento agli oneri di riscossione eliminati e si applica esclusivamente ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, continua ad applicarsi il precedente modello approvato nel 2017, indipendentemente dalla data di notifica della cartella.
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Riferimento normativo
Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Testo normativo
Prot. n. 14113/2022
Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone
1. Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento
1.1 È approvato il modello di cartella di pagamento che l’Agente della
riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli
a decorrere dal 1° gennaio 2022 (allegato 1).
1.2 Resta fermo, per le cartelle relative ai carichi affidati all’Agente della
riscossione fino al 31 dicembre 2021, il modello approvato con
provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017.
Motivazioni
L’adozione del nuovo modello di cartella di pagamento si rende necessario
allo scopo di adeguarne il contenuto informativo in conseguenza della revisione
della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione
di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
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A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 15, della legge n.
234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022) al citato art. 17 del
d.l.gs. n. 112 del 1999, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di
riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del
bilancio dello Stato.
Per effetto della nuova disciplina viene abolita la quota di oneri di
riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a
ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella
di pagamento e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora
in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge. Allo stesso
modo, per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la
quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo.
A carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per
le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute
nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli
eventuali ulteriori atti di riscossione (art. 17, comma 2, lett. a) e b)).
Ai sensi del citato art. 1, commi 16 e 17, della legge n. 234 del 2021 (c.d.
Legge di Bilancio per il 2022), le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2022 e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di
riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni
previste dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge.
In conseguenza della modifica normativa innanzi illustrata occorre, quindi,
provvedere all’emanazione del nuovo modello di cartella di pagamento che non
recherà più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore e che
verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti
della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Resta fermo l’utilizzo del
modello di cartella di pagamento approvato con provvedimento prot. n. 134363
del 14 luglio 2017 per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli
Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2021 indipendentemente dalla data di
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notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al
31 dicembre 2021.
La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi dell’atto
a) Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57, comma
1 e art. 62, commi 1 e 2)
b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 68, comma
1)
statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo
n. 6 del 13 dicembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera
del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di
avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del
personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:
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legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (art. 3, comma
4)
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente” (art. 7, comma 2, lettera a, b, c)
d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” (art. 25, comma 2)
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 luglio 2017.
Roma, 17 gennaio 2022
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Il Provvedimento AdE 602/2022 modifica la disciplina della cartella di pagamento e degli oneri di riscossione secondo l'art. 17 del d.lgs. 112/1999, eliminando le quote percentuali a carico del debitore. Commercialisti e professionisti fiscali devono considerare questa novità nella gestione dei debiti tributari, delle spese di notifica e delle attività esecutive, nonché nella comunicazione ai clienti riguardante i carichi affidati dal 1° gennaio 2022 in poi.
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