Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 605/2007

Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato dall'art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato dall'art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - pdf

Testo normativo

N. 2008/31934 Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione dell’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato dall’art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: 1. Integrazione dei dati oggetto della comunicazione 1.1 Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come indicato nell’allegato 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e sue successive integrazioni, comunicano, oltre ai dati indicati nel punto 2 del provvedimento del 19 gennaio 2007, le seguenti informazioni: a) L’esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le effettuano. L’esistenza delle operazioni in parola viene comunicata una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta; b) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi; c) i dati relativi alla natura del rapporto e la data di apertura, modifica e chiusura. 2. Modalità di trasmissione 2.1 Gli operatori finanziari, indicati nel punto 1.1, trasmettono i dati ivi specificati, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 2 del presente provvedimento. 2.2 Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2.1, i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche. 2.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte. 3. Termini per le comunicazioni 3.1 Le comunicazioni delle operazioni e dei dati anagrafici dei soggetti di cui al punto 1.1, lettera a), poste in essere a partire dalla data del 1° gennaio 2005, fino alla data del 31 dicembre 2007, sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2008 entro il 30 giugno 2008. 3.2 Le comunicazioni di cui al punto 1.1, lettera b), in essere a partire dalla data del 1° gennaio 2005 fino alla data del 31 dicembre 2007, comprese le eventuali revoche, sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2008 entro il 30 giugno 2008. 3.3 Le comunicazioni delle operazioni nonché dei dati identificativi dei soggetti di cui al punto 1.1, lettera a), poste in essere dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, sono effettuate entro il 31 luglio 2008. 2 3.4 Le comunicazioni di cui al punto 1.1, lettera b), poste in essere a partire dalla data del 1° gennaio 2008 fino alla data del 30 giugno 2008, comprese le eventuali revoche, sono effettuate entro il 31 luglio 2008. 3.5 Le successive comunicazioni di cui al punto 1.1, lettere a), b) e c), relative a ciascun mese sono effettuate entro il mese successivo. 5. Trattamento dei dati 5.1 I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. 5.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sono archiviati in apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità stabilito dall’art. 3 del citato decreto legislativo, esclusivamente nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l’esecuzione delle indagini finanziarie, e previa apposita autorizzazione, per l’Agenzia delle Entrate, del direttore centrale accertamento e del direttore regionale, e per la Guardia di finanza, del comandante regionale, ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed all’articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 5.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate. 5.4 L’utilizzazione dei dati e delle notizie di cui al punto 2 ai fini della riscossione mediante ruolo avviene previo rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 3 5.5 Le predette informazioni saranno utilizzabili, nei casi previsti dall’art. 4 del decreto interministeriale del 4 agosto 2000, n. 269, anche dall’autorità giudiziaria, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, dall’Ufficio italiano cambi, dal Ministro dell’interno, dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori, dal direttore della Direzione investigativa antimafia e dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 5.6 L’accesso ai dati da parte dei soggetti indicati nei precedenti punti avverrà con modalità fissate in apposite convenzioni con ciascun organismo interessato. 6. Sicurezza dei dati 6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema di invio telematico dell’Anagrafe Tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell’utente abbinato ad una specifica password. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo che garantisce la cifratura del canale trasmissivo. 6.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza. 7. Ricevute 7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni. 7.2 L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di 4 autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati: a) la data e l’ora di ricezione del file; b) l’identificativo del file attribuito dall’utente; c) il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso; d) il numero delle comunicazioni contenute nel file. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. 7.3 Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi: a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalità descritte al paragrafo 2 dell’allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni; b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte; c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo; d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998; e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi. 5 7.4 Gli esiti, di cui al precedente punto 7.3, sono comunicati sempre per via telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione del file, che e’ tenuto a riproporre la trasmissione corretta entro i termini previsti. Nell’ipotesi di cui alla lettera e), al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto è in ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi. 6 Motivazioni Il presente provvedimento stabilisce, in attuazione dell’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato dall’art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi all’esistenza delle cosiddette operazioni extra-conto e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi, che confluiranno, integrandone le informazioni, nell’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari. Tale integrazione consentirà, sia agli organi procedenti per i controlli fiscali, che all’autorità giudiziaria, agli ufficiali di polizia giudiziaria, all’Ufficio italiano cambi, al Ministro dell’interno, al Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, ai questori, al direttore della Direzione investigativa antimafia e al comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, di poter indirizzare le richieste di indagine esclusivamente nei confronti degli operatori finanziari nei confronti dei quali il soggetto indagato ha intrattenuto rapporti ovvero ha effettuato operazioni di natura finanziaria. 7 Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. b) Disciplina normativa di riferimento: Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004. Decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998. 8 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998. Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006. Deliberazione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007 – supplemento ordinario. Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14/12/2007 - supplemento ordinario. Il presente provvedimento sarà pubblicato su apposita sezione del sito internet così come previsto dall’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 29 febbraio 2008 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA F.to Massimo Romano 9 Tabella tipi di rapporto Allegato 1 Codice Descrizione 1 Conto corrente 2 Conto deposito titoli e/o obbligazioni 3 Conto deposito a risparmio libero/vincolato 4 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939 5 Gestione collettiva del risparmio 6 Gestione patrimoniale 7 Certificati di deposito e buoni fruttiferi 8 Portafoglio 9 Conto terzi individuale/globale 10 Dopo incasso 11 Cessione indisponibile 12 Cassette di sicurezza 13 Depositi chiusi 14 Contratti derivati 15 Carte di credito/debito 16 Garanzie 17 Crediti 18 Finanziamenti 19 Fondi pensione 20 Patto compensativo 21 Finanziamento in pool 22 Partecipazioni 98 Operazioni extra-conto 99 Altro rapporto 10 Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO COMUNICAZIONE RETTIFICHE O CANCELLAZIONE DI RAPPORTI PER SOGGETTI PER I QUALI NON SI CONOSCE IL CODICE FISCALE Posizione Progressivo Lunghezza Descrizione campo Tipo di dato Note Istruzioni per la compilazione da a IDENTIFICATIVO RECORD 1 1 1 1 Tipo Record NU Vale sempre "6" Dato obbligatorio INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DELLE POSIZIONI I campi individuati dal progressivo 2 al progressivo 22 devono essere ripetuti per 5 occorrenze (di 330 caratteri) IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO 2 2 26 25 Progressivo record NU Identifica univocamente il record nell'ambito del file. Dato obbligatorio IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DA RETTIFICARE O CANCELLARE Indica il Codice fiscale dell'Ente che ha trasmesso l'informazione relativa al rapporto per il quale si Codice fiscale dell'Ente che ha 3 27 42 16 AN comunica la chiusura. Nei casi di fusione, trasmesso l'invio ordinario incorporazione, ecc, può anche non coincidere con il codice fiscale del Soggetto obbligato. Dati obbligatori. Queste informazioni identificano E' l' "Identificativo file" dell'invio ordinario univocamente il rapporto da 4 43 57 15 Identificativo file dell'invio ordinario NU contenente le informazioni del rapporto per il quale movimentare. si comunica la rettifica o la cancellazione. E' il "Progressivo record", assegnato al rapporto Progressivo record del rapporto da 5 58 82 25 NU nella fase di invio ordinario, per il quale si comunica movimentare la rettifica o la cancellazione. TIPO OPERAZIONE Valori ammessi: 6 83 83 1 Tipo operazione NU 0 = Rettifica Dato obbligatorio 1 = Cancellazione CODICE FISCALE DEL TITOLARE DEL RAPPORTO Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria Da utilizzare per comunicare il codice fiscale del soggetto non 7 84 99 16 Codice fiscale AN Se numerico va allineato a sinistra trasmesso nelle precedenti comunicazioni. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona Fisica) 8 100 125 26 Cognome AN 9 126 150 25 Nome AN Questi dati sono obbligatori nel caso Valori ammessi: in cui il soggetto obbligato sia una 10 151 151 1 Sesso AN M = Maschio persona fisica. Tali campi non F = Femmina devonoesserevalorizzati nel casoin 11 152 159 8 Data di nascita NU Da indicare nel formato "GGMMAAAA" cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica. 12 160 199 40 Comune o Stato di nascita AN 13 200 201 2 Provincia di nascita AN In caso di Stato estero, indicare "EE" DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona non Fisica) Questi dati sono obbligatori nel caso 14 202 261 60 Denominazione AN in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica. Tali campi non 15 262 301 40 Comune della Sede legale AN devonoesserevalorizzati nel casoin cui il soggetto obbligato sia una 16 302 303 2 Provincia della Sede legale AN persona fisica. DATI IDENTIFICATIVI DEL TIPO RAPPORTO OD OPERAZIONE EXTRA-CONTO Valori ammessi: 01 = Conto corrente 02 = Conto deposito titoli e/o obbligazioni 03 = Conto deposito a risparmio libero/vincolato 04 = Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939 05 = Gestione collettiva del risparmio 06 = Gestione patrimoniale Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria 07 = Certificati di deposito e buoni fruttiferi 08 = Portafoglio 09 = Conto terzi individuale/globale 10 = Dopo incasso 11 = Cessione indisponibile 17 304 305 2 Tipo rapporto NU 12 = Cassette di sicurezza Dato obbligatorio 13 = Depositi chiusi 14 = Contratti derivati 15 = Carte di credito/debito 16 = Garanzie 17 = Crediti 18 = Finanziamenti 19 = Fondi pensione 20 = Patto compensativo 21 = Finanziamento in pool 22 = Partecipazione 98 = Operazione extra-conto 99 = Altro rapporto COINTESTAZIONI E DELEGHE Valori ammessi: 1 = Conto cointestato 18 306 306 1 Flag cointestazione o delega NU Dato obbligatorio 2 = Conto non cointestato 3 = Delega o procura DATE DI APERTURA E CHIUSURA RAPPORTO O DELLA DELEGA Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la Data apertura rapporto / inizio data di inizio del rapporto indicato o della delega. 19 307 314 8 NU Dato obbligatorio. delega Nel caso di operazioni extra-conto compilare unicamente il presente campo Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la 20 315 322 8 Data chiusura rapporto / fine delega NU data di chiusura del rapporto indicato o revoca della delega CARATTERI DI TERMINAZIONE DELL'ELEMENTO 21 323 330 8 Filler AN Da impostare a spazi Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria Carattere di terminazione 22 331 331 1 AN Vale sempre "*" (Asterisco) Dato obbligatorio dell'elemento FINE CAMPI IDENTIFICATIVI DELLA POSIZIONE CARATTERI DI CONTROLLO 23 1652 1797 146 Filler AN Da impostare a spazi 24 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali 25 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN Dato obbligatorio "0D" "0A")

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