Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato dall'art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato dall'art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - pdf
Testo normativo
N. 2008/31934
Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione
dell’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, così come modificato dall’art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
Dispone:
1. Integrazione dei dati oggetto della comunicazione
1.1 Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come indicato
nell’allegato 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
22 dicembre 2005 e sue successive integrazioni, comunicano, oltre ai dati indicati nel
punto 2 del provvedimento del 19 gennaio 2007, le seguenti informazioni:
a) L’esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto
continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente ai
dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le effettuano. L’esistenza
delle operazioni in parola viene comunicata una sola volta, per ciascun anno solare, in
occasione della prima operazione compiuta;
b) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a
nome di terzi;
c) i dati relativi alla natura del rapporto e la data di apertura, modifica e
chiusura.
2. Modalità di trasmissione
2.1 Gli operatori finanziari, indicati nel punto 1.1, trasmettono i dati ivi
specificati, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai
requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le
specifiche tecniche indicate nell’allegato 2 del presente provvedimento.
2.2 Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto
2.1, i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di
controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la
congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
2.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio
telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte.
3. Termini per le comunicazioni
3.1 Le comunicazioni delle operazioni e dei dati anagrafici dei soggetti di cui al
punto 1.1, lettera a), poste in essere a partire dalla data del 1° gennaio 2005, fino alla
data del 31 dicembre 2007, sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2008 entro il 30
giugno 2008.
3.2 Le comunicazioni di cui al punto 1.1, lettera b), in essere a partire dalla data
del 1° gennaio 2005 fino alla data del 31 dicembre 2007, comprese le eventuali
revoche, sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2008 entro il 30 giugno 2008.
3.3 Le comunicazioni delle operazioni nonché dei dati identificativi dei soggetti
di cui al punto 1.1, lettera a), poste in essere dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008,
sono effettuate entro il 31 luglio 2008.
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3.4 Le comunicazioni di cui al punto 1.1, lettera b), poste in essere a partire
dalla data del 1° gennaio 2008 fino alla data del 30 giugno 2008, comprese le eventuali
revoche, sono effettuate entro il 31 luglio 2008.
3.5 Le successive comunicazioni di cui al punto 1.1, lettere a), b) e c), relative a
ciascun mese sono effettuate entro il mese successivo.
5. Trattamento dei dati
5.1 I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono raccolti e
ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
5.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, sono archiviati in apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati,
secondo il principio di necessità stabilito dall’art. 3 del citato decreto legislativo,
esclusivamente nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie
per l’esecuzione delle indagini finanziarie, e previa apposita autorizzazione, per
l’Agenzia delle Entrate, del direttore centrale accertamento e del direttore regionale, e
per la Guardia di finanza, del comandante regionale, ai sensi dell’articolo 32, primo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 ed all’articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate è
riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono
compiutamente tracciate.
5.4 L’utilizzazione dei dati e delle notizie di cui al punto 2 ai fini della
riscossione mediante ruolo avviene previo rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 35,
comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
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5.5 Le predette informazioni saranno utilizzabili, nei casi previsti dall’art. 4 del
decreto interministeriale del 4 agosto 2000, n. 269, anche dall’autorità giudiziaria,
dagli ufficiali di polizia giudiziaria, dall’Ufficio italiano cambi, dal Ministro
dell’interno, dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, dai
questori, dal direttore della Direzione investigativa antimafia e dal comandante del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
5.6 L’accesso ai dati da parte dei soggetti indicati nei precedenti punti avverrà
con modalità fissate in apposite convenzioni con ciascun organismo interessato.
6. Sicurezza dei dati
6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal
sistema di invio telematico dell’Anagrafe Tributaria, che è basato su un meccanismo di
autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell’utente
abbinato ad una specifica password. Le predette credenziali di autenticazione sono
esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella
trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo che garantisce la
cifratura del canale trasmissivo.
6.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione,
identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla
consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della
tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza.
7. Ricevute
7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da
parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.
7.2 L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione delle
comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di
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autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalità descritte,
rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell’allegato
tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa
sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l’ora di ricezione del file;
b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;
c) il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica
entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia
delle Entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
7.3 Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non
presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel,
in base alle modalità descritte al paragrafo 2 dell’allegato tecnico al decreto
dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio
dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di
controllo;
d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione
telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio
1998;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso,
in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
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7.4 Gli esiti, di cui al precedente punto 7.3, sono comunicati sempre per via
telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione del file, che e’ tenuto a
riproporre la trasmissione corretta entro i termini previsti. Nell’ipotesi di cui alla
lettera e), al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto è in
ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi.
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Motivazioni
Il presente provvedimento stabilisce, in attuazione dell’art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come
modificato dall’art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi all’esistenza delle cosiddette
operazioni extra-conto e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari
qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi, che
confluiranno, integrandone le informazioni, nell’apposita sezione dell’Anagrafe
Tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari.
Tale integrazione consentirà, sia agli organi procedenti per i controlli fiscali,
che all’autorità giudiziaria, agli ufficiali di polizia giudiziaria, all’Ufficio italiano
cambi, al Ministro dell’interno, al Capo della polizia – direttore generale della
pubblica sicurezza, ai questori, al direttore della Direzione investigativa antimafia e al
comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, di poter
indirizzare le richieste di indagine esclusivamente nei confronti degli operatori
finanziari nei confronti dei quali il soggetto indagato ha intrattenuto rapporti ovvero ha
effettuato operazioni di natura finanziaria.
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Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del
31 dicembre 2004.
Decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 15 febbraio 2002.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2003.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
16 maggio 2005.
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
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Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001.
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del
15 novembre 2005.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006.
Deliberazione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del
13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007 – supplemento
ordinario.
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
290 del 14/12/2007 - supplemento ordinario.
Il presente provvedimento sarà pubblicato su apposita sezione del sito internet così
come previsto dall’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 29 febbraio 2008
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
F.to Massimo Romano
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Tabella tipi di rapporto Allegato 1
Codice Descrizione
1 Conto corrente
2 Conto deposito titoli e/o obbligazioni
3 Conto deposito a risparmio libero/vincolato
4 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
5 Gestione collettiva del risparmio
6 Gestione patrimoniale
7 Certificati di deposito e buoni fruttiferi
8 Portafoglio
9 Conto terzi individuale/globale
10 Dopo incasso
11 Cessione indisponibile
12 Cassette di sicurezza
13 Depositi chiusi
14 Contratti derivati
15 Carte di credito/debito
16 Garanzie
17 Crediti
18 Finanziamenti
19 Fondi pensione
20 Patto compensativo
21 Finanziamento in pool
22 Partecipazioni
98 Operazioni extra-conto
99 Altro rapporto
10
Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria
TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO
COMUNICAZIONE RETTIFICHE O CANCELLAZIONE DI RAPPORTI PER SOGGETTI PER I QUALI NON SI CONOSCE IL CODICE FISCALE
Posizione
Progressivo Lunghezza Descrizione campo Tipo di dato Note Istruzioni per la compilazione
da a
IDENTIFICATIVO RECORD
1 1 1 1 Tipo Record NU Vale sempre "6" Dato obbligatorio
INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DELLE POSIZIONI
I campi individuati dal progressivo 2 al progressivo 22 devono essere ripetuti per 5 occorrenze (di 330 caratteri)
IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO
2 2 26 25 Progressivo record NU Identifica univocamente il record nell'ambito del file. Dato obbligatorio
IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DA RETTIFICARE O CANCELLARE
Indica il Codice fiscale dell'Ente che ha trasmesso
l'informazione relativa al rapporto per il quale si
Codice fiscale dell'Ente che ha
3 27 42 16 AN comunica la chiusura. Nei casi di fusione,
trasmesso l'invio ordinario
incorporazione, ecc, può anche non coincidere con il
codice fiscale del Soggetto obbligato. Dati obbligatori. Queste
informazioni identificano
E' l' "Identificativo file" dell'invio ordinario
univocamente il rapporto da
4 43 57 15 Identificativo file dell'invio ordinario NU contenente le informazioni del rapporto per il quale
movimentare.
si comunica la rettifica o la cancellazione.
E' il "Progressivo record", assegnato al rapporto
Progressivo record del rapporto da
5 58 82 25 NU nella fase di invio ordinario, per il quale si comunica
movimentare
la rettifica o la cancellazione.
TIPO OPERAZIONE
Valori ammessi:
6 83 83 1 Tipo operazione NU 0 = Rettifica Dato obbligatorio
1 = Cancellazione
CODICE FISCALE DEL TITOLARE DEL RAPPORTO
Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria
Da utilizzare per comunicare il
codice fiscale del soggetto non
7 84 99 16 Codice fiscale AN Se numerico va allineato a sinistra
trasmesso nelle precedenti
comunicazioni.
DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona Fisica)
8 100 125 26 Cognome AN
9 126 150 25 Nome AN
Questi dati sono obbligatori nel caso
Valori ammessi:
in cui il soggetto obbligato sia una
10 151 151 1 Sesso AN M = Maschio
persona fisica. Tali campi non
F = Femmina
devonoesserevalorizzati nel casoin
11 152 159 8 Data di nascita NU Da indicare nel formato "GGMMAAAA" cui il soggetto obbligato sia una
persona non fisica.
12 160 199 40 Comune o Stato di nascita AN
13 200 201 2 Provincia di nascita AN In caso di Stato estero, indicare "EE"
DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona non Fisica)
Questi dati sono obbligatori nel caso
14 202 261 60 Denominazione AN
in cui il soggetto obbligato sia una
persona non fisica. Tali campi non
15 262 301 40 Comune della Sede legale AN
devonoesserevalorizzati nel casoin
cui il soggetto obbligato sia una
16 302 303 2 Provincia della Sede legale AN
persona fisica.
DATI IDENTIFICATIVI DEL TIPO RAPPORTO OD OPERAZIONE EXTRA-CONTO
Valori ammessi:
01 = Conto corrente
02 = Conto deposito titoli e/o obbligazioni
03 = Conto deposito a risparmio libero/vincolato
04 = Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
05 = Gestione collettiva del risparmio
06 = Gestione patrimoniale
Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria
07 = Certificati di deposito e buoni fruttiferi
08 = Portafoglio
09 = Conto terzi individuale/globale
10 = Dopo incasso
11 = Cessione indisponibile
17 304 305 2 Tipo rapporto NU 12 = Cassette di sicurezza Dato obbligatorio
13 = Depositi chiusi
14 = Contratti derivati
15 = Carte di credito/debito
16 = Garanzie
17 = Crediti
18 = Finanziamenti
19 = Fondi pensione
20 = Patto compensativo
21 = Finanziamento in pool
22 = Partecipazione
98 = Operazione extra-conto
99 = Altro rapporto
COINTESTAZIONI E DELEGHE
Valori ammessi:
1 = Conto cointestato
18 306 306 1 Flag cointestazione o delega NU Dato obbligatorio
2 = Conto non cointestato
3 = Delega o procura
DATE DI APERTURA E CHIUSURA RAPPORTO O DELLA DELEGA
Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la
Data apertura rapporto / inizio data di inizio del rapporto indicato o della delega.
19 307 314 8 NU Dato obbligatorio.
delega Nel caso di operazioni extra-conto compilare
unicamente il presente campo
Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la
20 315 322 8 Data chiusura rapporto / fine delega NU data di chiusura del rapporto indicato o revoca della
delega
CARATTERI DI TERMINAZIONE DELL'ELEMENTO
21 323 330 8 Filler AN Da impostare a spazi
Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria
Carattere di terminazione
22 331 331 1 AN Vale sempre "*" (Asterisco) Dato obbligatorio
dell'elemento
FINE CAMPI IDENTIFICATIVI DELLA POSIZIONE
CARATTERI DI CONTROLLO
23 1652 1797 146 Filler AN Da impostare a spazi
24 1798 1798 1 Carattere di controllo AN Vale sempre "A" Dato obbligatorio
Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali
25 1799 1800 2 Caratteri di fine riga AN Dato obbligatorio
"0D" "0A")
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