Modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti, previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605
Quali sono gli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria per gli ordini professionali e quali sono i termini e le modalità di trasmissione?
Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 605/2021 disciplina come gli ordini professionali territoriali e gli altri enti preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni dei professionisti e dei lavoratori autonomi. La comunicazione deve avvenire annualmente entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai dati dell'anno precedente, e riguarda tutti i soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno durante l'anno di riferimento, inclusi i periodi di sospensione. La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica utilizzando i servizi dell'Agenzia delle Entrate, con la possibilità di avvalersi di intermediari qualificati o, per gli ordini professionali, del Consiglio Nazionale dell'Ordine secondo specifiche convenzioni. Il provvedimento prevede anche modalità alternative di adempimento per garantire la massima qualità dei dati, considerando l'eterogeneità dei soggetti obbligati, e stabilisce che l'obbligo di comunicazione rimane sempre in capo agli ordini territoriali anche se delegano la trasmissione al Consiglio Nazionale.
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Riferimento normativo
Modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti, previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605
Testo normativo
Prot. n. 26004/2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni
e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed
uffici preposti, previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 605
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone:
1. Oggetto della comunicazione
1.1. Sono oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate ai sensi dall’articolo 7,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, i dati
e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed
elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.
1.2. Al fine di garantire la consistenza e coerenza del relativo archivio nonché l’efficace
monitoraggio dell’adempimento, la comunicazione annuale ha ad oggetto, per tutti i
soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno per l’anno di riferimento della
comunicazione, i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché quelli dei
periodi di sospensione.
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2. Soggetti obbligati
2.1. Sono obbligati alla comunicazione delle informazioni di cui al punto 1 gli Ordini
professionali territoriali e gli altri enti e uffici, preposti alla tenuta di albi, registri ed
elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.
3. Modalità di trasmissione
3.1. I soggetti di cui al punto 2 effettuano le comunicazioni utilizzando i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate. Al fine della trasmissione telematica possono essere
utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili
gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
3.2. Le modalità di compilazione e di trasmissione nonché di gestione degli esiti della
trasmissione sono descritte negli allegati al presente provvedimento di cui al
successivo punto 7.
3.3. Fermo restando l’obbligo di cui al punto 2, gli Ordini professionali territoriali che
abbiano fornito per via telematica al proprio Consiglio Nazionale tutte le informazioni
rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale in ottemperanza al
disposto dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137, possono effettuare l’adempimento per il tramite del Consiglio Nazionale
dell’Ordine, secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra il suddetto
Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle entrate ovvero con le usuali modalità di
trasmissione di cui ai punti precedenti.
3.4. I soggetti di cui al punto 2 possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al
punto 1, degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
4. Termini delle comunicazioni
4.1. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento
effettuate ai sensi dei punti 3.1 e 3.4 è stabilito al 30 giugno di ciascun anno con
riferimento ai dati relativi all’anno precedente.
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4.2. Gli effetti del presente provvedimento decorrono dai dati dell’anno 2020.
5. Trattamento dei dati
5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo
3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata
nell’articolo 1 del D.M. 17 settembre 1999 che dispone in capo a tutti gli enti ed uffici,
anche diversi dagli Ordini professionali, quale che sia la loro natura, l’obbligo di
comunicazione delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni dagli albi ed elenchi alla
tenuta dei quali sono preposti. Considerato quanto stabilito dal D.lgs. 7 marzo 2005, n.
82 (Codice dell’amministrazione digitale) all’articolo 15, commi 1 e 2, si è previsto di
estendere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con lo scopo
di razionalizzare e semplificare le attività gestionali connesse all’adempimento
dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1 del D.M. 17 settembre 1999.
5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
alle attività di trattamento rappresentate nei precedenti paragrafi.
5.3. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata
la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/16.
I dati e le notizie di cui al presente provvedimento, raccolti e trasmessi nell’osservanza
e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono inseriti
nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria. I dati vengono utilizzati per lo
svolgimento delle attività di assistenza, controllo di qualità e di controllo sulle
dichiarazioni ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei
contribuenti.
5.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5, par.1, lett. e) del
Regolamento UE n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali di accertamento.
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5.5. Sul trattamento dei dati personali relativo all’acquisizione dei dati e costituzione della
relativa banca dati provenienti dagli ordini professionali è stata eseguita la valutazione
d’impatto (DPIA) prevista dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) n.
2016/679.
6. Sicurezza dei dati
6.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 3, è garantita dal sistema
dell’invio telematico dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure
riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli
archivi.
6.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita
da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di
conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del
controllo fiscale.
7. Allegati
7.1. Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
- allegato 1, concernente il tracciato record da utilizzare per la comunicazione;
- allegato 2, concernente le istruzioni per la compilazione del tracciato, la
trasmissione della comunicazione e la successiva gestione degli esiti della
trasmissione;
- allegato 3, concernente il tracciato record dell’allegato alla ricevuta telematica.
8. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche
8.1. Eventuali modifiche delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sono
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dandone
comunicazione nel medesimo sito.
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Motivazioni
L’articolo 1 del D.M. 17 settembre 1999 dispone in capo a tutti gli enti ed uffici, anche
diversi dagli Ordini professionali, quale che sia la loro natura, l’obbligo di comunicazione
delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni dagli albi ed elenchi alla tenuta dei quali sono
preposti.
A tal fine, considerato quanto stabilito dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale) all’articolo 15, commi 1 e 2, si prevede di estendere l’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con lo scopo di razionalizzare e
semplificare le attività gestionali connesse all’adempimento dell’obbligo di comunicazione
di cui all’articolo 1 del D.M. 17 settembre 1999.
Conseguentemente, il presente Provvedimento detta disposizioni tese a garantire la
consistenza e coerenza della banca dati, comportando la trasmissione all’Agenzia delle
entrate, per ciascun anno, delle informazioni relative all’intera platea dei soggetti iscritti. La
previsione, inoltre, della possibilità di adempiere all’obbligo di comunicazione da parte dei
singoli Ordini professionali territoriali per il tramite del Consiglio Nazionale, con l’invio
delle informazioni confluite nell’Albo unico nazionale realizza vantaggi in termini di
raccolta e di riferibilità della comunicazione ad un unico soggetto per tutti gli aspetti
collegati alla gestione dei dati una volta in possesso dell’Agenzia.
In considerazione della estrema eterogeneità dei soggetti obbligati, al fine di garantire la
massima qualità del dato, sono previste le seguenti modalità alternative per l’invio della
comunicazione:
- direttamente o per il tramite di un intermediario qualificato di cui all’art. 3, comma 3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, attraverso i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate;
- per il tramite dei Consigli Nazionali, che abbiano ricevuto indicazioni in tal senso
dagli Ordini territoriali, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- per il tramite dei Consigli Nazionale nell’ambito di specifiche convenzioni per lo
scambio di dati con l’Agenzia delle entrate.
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L’obbligo di comunicazione resta sempre in capo agli ordini territoriali, anche nel caso in
cui abbiano trasmesso i dati al Consiglio Nazionale ma quest’ultimo per qualunque motivo
non abbia trasmesso i dati all’Agenzia delle entrate, nonché in ogni altro caso di
comunicazione non trasmessa.
La decorrenza dal 2021, con riferimento ai dati del 2020, è prevista per permettere a tutti gli
Ordini territoriali e a tutti i Consigli nazionali di adeguare i propri sistemi informativi. Il
termine “variazioni” riportato al punto 1.2 e previsto nell’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 605
del 1973 viene utilizzato per consentire la comunicazione dei cambiamenti della posizione
del professionista nell’Ordine territoriale, per esempio le sospensioni dall’albo stesso o le
cancellazioni oppure le informazioni circa la cessazione dall’esercizio dell’attività. Le
variazioni di ordine territoriale sono gestite, invece, con la cancellazione comunicata dal
vecchio ordine territoriale e l’iscrizione comunicata dal nuovo ordine territoriale.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell’amministrazione
digitale (art. 15, commi 1 e 2);
- Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, recante
Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, concernente il
regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul
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valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, concernente il
regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo
3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
- Decreto Ministeriale 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
ottobre 1999, n. 235, concernente la comunicazione all’anagrafe tributaria, da
parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di
albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro
autonomo - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - dei
dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni;
- Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66, recante “Trasmissione telematica di
comunicazioni all'anagrafe tributaria”;
- Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2006, n. 248, recante “Trasmissione telematica di
comunicazioni all'anagrafe tributaria”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 gennaio 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Il provvedimento riguarda l'anagrafe tributaria, la comunicazione telematica e l'aggiornamento degli albi professionali presso l'Agenzia delle Entrate. Commercialisti e ordini professionali devono conoscere gli obblighi di trasmissione dati, i termini di scadenza (30 giugno), le modalità di compilazione del tracciato record e la gestione degli esiti della trasmissione telematica. La normativa si applica a iscrizioni, variazioni, cancellazioni e sospensioni di professionisti e lavoratori autonomi negli albi professionali.
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