Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile dai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Qual è la percentuale del credito d'imposta riconosciuto ai titolari di impianti pubblicitari per l'anno 2021 secondo il Provvedimento AdE 73/2021?
Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2022 determina che il credito d'imposta fruibile dai titolari di impianti pubblicitari privati destinati all'affissione di manifesti e installazioni pubblicitarie commerciali è pari al 100% dell'importo dovuto nel 2021 a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Questa agevolazione è stata introdotta dall'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro. Poiché l'ammontare totale dei canoni comunicati dai beneficiari è risultato inferiore al limite di spesa disponibile, è stato possibile riconoscere il credito nella misura massima del 100%. Il credito è determinato sulla base dell'ultima comunicazione validamente presentata all'Agenzia delle Entrate tra il 10 febbraio e il 10 marzo 2022, salvo rinuncia successiva. I beneficiari possono visualizzare l'importo del credito spettante attraverso il proprio cassetto fiscale nel sito dell'Agenzia delle Entrate. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con l'eccezione che per crediti superiori a 150.000 euro è necessaria l'autorizzazione dell'Agenzia a seguito delle verifiche antimafia previste dal decreto legislativo 159/2011.
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Riferimento normativo
Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile dai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - pdf
Testo normativo
Prot. n. 2022/88902
Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile dai titolari di impianti
pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad
analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, di cui all’articolo 67-bis del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile, di cui all’articolo 67-bis
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
1.1. L’ammontare del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento
dell’importo dovuto nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, indicato nell’ultima comunicazione inviata
all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento del direttore della medesima
Agenzia prot. n. 295258 del 29 ottobre 2021, in assenza di successiva rinuncia.
1.2. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi
del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle entrate.
1.3. Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per
utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi.
Motivazioni
L’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto il riconoscimento di
un credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari, destinati all'affissione di
manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale. Il credito d'imposta è
attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai suddetti soggetti, nell'anno 2021, a titolo
di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui
all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il comma 2 del citato articolo 67-bis ha previsto che, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per la fruizione del credito d'imposta e per
assicurare il rispetto del limite di spesa (20 milioni di euro).
In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del
29 ottobre 2021 ha previsto che:
i potenziali beneficiari dell’agevolazione devono presentare telematicamente apposita
comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal 10 febbraio al 10 marzo 2022;
ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile
è pari all’importo dovuto nell’anno 2021 a titolo di canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, indicato nella suddetta comunicazione,
moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 21 marzo 2022. Detta percentuale è ottenuta rapportando
il limite complessivo di spesa, pari a 20 milioni di euro, all’ammontare complessivo degli
importi dei canoni indicati nelle comunicazioni. Nel caso in cui il predetto ammontare
complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento;
per consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa, il credito
d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in modo che possano essere
scartati i modelli F24 nei quali sono esposti crediti in compensazione per un importo
maggiore di quello disponibile per ciascun beneficiario.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei canoni indicati nelle
comunicazioni validamente presentate è inferiore al limite di spesa, con il presente
provvedimento si rende noto che il credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al
100 per cento dell’importo del canone indicato nell’ultima comunicazione validamente
presentata, in assenza di successiva rinuncia.
Nel caso in cui il credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito stesso è
utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159; in
tale eventualità, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito
d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per
utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 29 ottobre 2021.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 18 marzo 2022
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Il Provvedimento AdE 73/2021 riguarda il credito d'imposta per impianti pubblicitari, canone patrimoniale di concessione pubblicitaria e compensazione in F24, disciplinando l'agevolazione fiscale per i titolari di impianti destinati all'affissione commerciale. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare le modalità di fruizione del credito, i limiti di spesa, le verifiche antimafia per importi superiori a 150.000 euro e l'utilizzo esclusivo in compensazione secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997.
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