Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021
Quali sono le modifiche apportate al riconoscimento del contributo a fondo perduto per le start-up che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento modifica le regole per l'accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 41/2021, specificamente per le start-up nate dal 1° gennaio 2019 in poi. La principale novità è l'eliminazione del requisito del calo di fatturato del 30%: queste aziende giovani hanno diritto al contributo indipendentemente dal fatto che abbiano subito una riduzione del 30% della media mensile del fatturato 2020 rispetto al 2019. Per quantificare l'importo del contributo spettante, la percentuale di calo indennizzabile viene calcolata solo sui mesi successivi all'attivazione della partita IVA, non su tutto l'anno 2019, rendendo il calcolo più equo per chi ha iniziato l'attività a metà anno. Rimangono fermi i limiti massimi di ricavi per l'ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo stesso, garantendo comunque una soglia di accesso e un tetto massimo di erogazione.
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Riferimento normativo
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021
Testo normativo
Prot. n. 82454/2021
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23
marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 marzo 2021.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo
2021, è apportata la seguente modifica:
1.1 al paragrafo 2.4 – seconda alinea, sono eliminate le parole “negativa ma
inferiore al 30 per cento”.
2 Sono adeguate le istruzioni allegate al provvedimento del 23 marzo 2021.
MOTIVAZIONI
Al fine di una più puntuale interpretazione sulla determinazione del valore del
contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, per i
soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019, si
interviene sul paragrafo 2.4 – seconda alinea.
In particolare, si chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a
partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla
circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del
fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.
1
Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale
di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i
soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l'ammissione al
beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.
Le modifiche non incidono sulle specifiche tecniche approvate con il
provvedimento del 23 marzo 2021.
A seguito di tale chiarimento, sono approvate le modifiche alle istruzioni al
modello.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate, (art. 5, comma 1; art. 6)
˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
˗ Codice Penale
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
˗ Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
˗ Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
˗ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
˗ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101
˗ Legge 30 dicembre 2004, n. 311
˗ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
della legge 28 gennaio 2009, n. 2,
2
˗ Decreto-legge 1 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122
˗ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
˗ Regolamento (UE) 2016/679
˗ Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1
dicembre 2016, n. 225
˗ Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche
˗ Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77
˗ Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio
2013;
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5
novembre 2018;
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 77923 del 23 marzo
2021.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 29 marzo 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Il provvedimento riguarda il contributo a fondo perduto per start-up secondo il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, disciplinando l'attivazione della partita IVA, il calcolo della media mensile di fatturato e la determinazione della percentuale di calo indennizzabile. Commercialisti e consulenti fiscali devono applicare queste regole per l'ammissione al beneficio, il riconoscimento del contributo e la quantificazione dell'importo erogabile, considerando i limiti di ricavi e gli importi massimi previsti dalla normativa.
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