Provvedimento AdE
In vigore
Provvedimento AdE S.N./2020
Approvazione del modello 770/2020, relativo all’anno di imposta 2019, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni
Riferimento normativo
Approvazione del modello 770/2020, relativo all’anno di imposta 2019, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni
Testo normativo
Prot. n. 8963/2020
Approvazione del modello 770/2020, relativo all’anno di imposta 2019, con le
istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e
delle compensazioni
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione del modello 770/2020
1.1. È approvato il modello 770/2020 per l’anno di imposta 2019, con le
istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle
ritenute operate nell’anno 2019 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute
operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni
di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
1.2 Il modello 770/2020 è altresì utilizzato per l’indicazione delle
compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e
dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento
presso terzi.
1.3 Il modello di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio e dai quadri
SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
2.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente in
2
formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal
sito internet www.agenziaentrate.gov.it.it nel rispetto in fase di stampa delle
caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento.
2.2. È altresì autorizzato l’utilizzo del predetto modello prelevato da altri
siti internet a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste
dall’allegato 1 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli
estremi del presente provvedimento.
2.3. È consentita la stampa monocromatica del modello di cui al punto 1.1
realizzata con il colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello
stesso nel tempo.
3. Modalità di indicazione degli importi e di presentazione telematica
delle dichiarazioni
3.1. Nel modello di cui al punto 1.1 gli importi da indicare devono essere
espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
3.2. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti
d’imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in
operazioni fiscalmente rilevanti e i soggetti incaricati della trasmissione
telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono
trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi
a quelli di cui al punto 1.1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite
con successivo provvedimento.
3.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del
1998 di rilasciare al sostituto d’imposta la dichiarazione redatta su modelli
conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente
provvedimento.
Motivazioni
3
Il presente provvedimento è emanato in base all’articolo 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, il quale prevede, tra l’altro, che la dichiarazione dei sostituti
d’imposta, di cui all’articolo 4 dello stesso decreto, è redatta su modelli conformi
a quelli approvati nell’anno in cui devono essere utilizzati. L’articolo 4, comma
1, del citato decreto n. 322 del 1998 stabilisce, in particolare, l’obbligo di
presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad
operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti
sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati
ai sensi di specifiche disposizioni normative. Inoltre, i sostituti d’imposta che
hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra
menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n.
239, e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in via telematica la
dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno solare precedente entro il
31 ottobre di ciascun anno.
Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di
modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione dei sostituti d’imposta
allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e di semplificarne la
compilazione, nonché dettare disposizioni per disciplinare le modalità di
indicazione degli importi, la presentazione telematica delle dichiarazioni, le
caratteristiche grafiche, la reperibilità e l’autorizzazione alla stampa dei modelli.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);
4
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle
Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2,
comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di
approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni,
recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione
delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente
ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante
modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione
telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato
dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei
diritti del contribuente;
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante disposizioni per il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017:
rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei
dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e
5
68, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della
percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12
dicembre 2003, n. 344;
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 art. 1,
commi da 999 a 1006;
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
Roma, 15 gennaio 2020
Il Direttore vicario dell’Agenzia
Aldo Polito
Firmato digitalmente
6
ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO
STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:
larghezza: cm. 21,0;
altezza: cm. 29,7.
È consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica del modello su
fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel
tempo.
È altresì consentita la predisposizione del modello su moduli meccanografici a striscia
continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali
di trascinamento.
Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il
presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e
l’intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modello devono essere indicati i dati
identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle
immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed
avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simili annessi al
presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di un’area grafica che ha
le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio
(superiore, inferiore, sinistro e destro).
Colori
Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore
nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U).
È altresì consentita, per la riproduzione del modello mediante l’utilizzo di stampanti
laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore
nero.
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