Regolamento (UE) 2021/25 della Commissione del 13 gennaio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 4, 7, 9 e 16 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa prevede il Regolamento UE 2021/25 riguardo alla riforma degli indici di riferimento per i tassi di interesse e come impatta sulla contabilizzazione degli strumenti finanziari?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/25 del 13 gennaio 2021 modifica i principi contabili internazionali (IAS 39, IFRS 4, 7, 9 e 16) per affrontare le conseguenze della riforma degli indici di riferimento per i tassi di interesse (IBOR reform - fase 2). Questa riforma riguarda la sostituzione di indici tradizionali come LIBOR con tassi di riferimento alternativi pressoché privi di rischio, una transizione che ha impatti significativi su milioni di contratti finanziari in tutto il mondo. Il regolamento introduce deroghe temporanee e specifici trattamenti contabili per evitare che le variazioni dovute alla sostituzione dell'indice di riferimento causino cessazioni ingiustificate delle relazioni di copertura o volatilità artificiale nei risultati di esercizio. Le imprese possono applicare un "espediente pratico" che consente di contabilizzare le variazioni della base per determinare i flussi finanziari contrattuali senza eliminare contabilmente lo strumento finanziario, purché la nuova base sia economicamente equivalente alla precedente. Le modifiche si applicano a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2021 o successivamente, con possibilità di applicazione anticipata.
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Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2021/25 della Commissione del 13 gennaio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 4, 7, 9 e 16 (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Regulation (EU) 2021/25 of 13 January 2021 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 39 and International Financial Reporting Standards 4, 7, 9 and 16 (Text with EEA relevance)
Testo normativo
14.1.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 11/7
REGOLAMENTO (UE) 2021/25 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 4, 7, 9 e 16
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali
(
1
)
, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione
(
2
)
sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2)
Il 22 luglio 2014 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha pubblicato la relazione «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» contenente raccomandazioni volte a rafforzare gli indici di riferimento esistenti e altri potenziali tassi di riferimento basati sui mercati interbancari e a elaborare tassi di riferimento alternativi pressoché privi di rischio.
(3)
Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
ha introdotto un quadro comune per assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento nell’Unione.
(4)
Il regolamento (UE) 2020/34 della Commissione
(
4
)
stabilisce deroghe temporanee e limitate alle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del principio contabile internazionale (IAS) 39
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
e dell’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9
Strumenti finanziari
per tenere conto delle conseguenze della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sull’informativa finanziaria nel periodo che precede la sostituzione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente.
(5)
Il 27 agosto 2020 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato «Riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse — fase 2 — Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16» per tenere conto delle conseguenze dell’effettiva sostituzione di indici riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistenti con tassi di riferimento alternativi.
(6)
Tali modifiche prevedono un trattamento contabile specifico per ripartire nel tempo le variazioni di valore degli strumenti finanziari o dei contratti di leasing dovute alla sostituzione dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, evitando così ripercussioni immediate sull’utile (perdita) d’esercizio e inutili cessazioni delle relazioni di copertura a seguito della sostituzione dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
(7)
Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 39
Strumenti finanziari:
rilevazione e valutazione
, all’IFRS 4
Contratti assicurativi
, all’IFRS 7
Strumenti finanziari: informazioni integrative
, all’IFRS 9
Strumenti finanziari
e all’IFRS 16
Leasing
soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(8)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(9)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
a)
il principio contabile internazionale (IAS) 39
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
b)
l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 4
Contratti assicurativi
è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
c)
l’IFRS 7
Strumenti finanziari: informazioni integrative
è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
d)
l’IFRS 9
Strumenti finanziari
è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
e)
l’IFRS 16
Leasing
è modificato come indicato nell’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1
o
gennaio 2021 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (
GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2020/34 della Commissione, del 15 gennaio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 e 9 (
GU L 12 del 16.1.2020, pag. 5
).
ALLEGATO
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
—
fase 2
Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16
Modifiche all’IFRS 9
Strumenti finanziari
Sono aggiunti i paragrafi 5.4.5–5.4.9, i paragrafi 6.8.13 e 6.9.1–6.9.13 e i paragrafi 7.1.9 e 7.2.43–7.2.46. È aggiunto un titolo prima del paragrafo 6.9.1 e sono aggiunti sottotitoli prima dei paragrafi 5.4.5, 6.9.7, 6.9.9, 6.9.11 e 7.2.43.
5.4 VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO
...
Variazioni della base per determinare i flussi finanziari contrattuali a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
5.4.5
L’entità deve applicare i paragrafi 5.4.6–5.4.9 all’attività o passività finanziaria se, e solo se, la base per determinare i flussi finanziari contrattuali di tale attività o passività finanziaria varia a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. A tal fine, l’espressione «riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» si riferisce alla riforma, che riguarda l’intero mercato, di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse descritta al paragrafo 6.8.2.
5.4.6
La base per determinare i flussi finanziari contrattuali dell’attività o passività finanziaria può variare:
a)
mediante una modifica dei termini contrattuali specificati al momento della rilevazione iniziale dello strumento finanziario (ad esempio, i termini contrattuali sono modificati per sostituire l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse cui lo strumento è collegato con un tasso di riferimento alternativo);
b)
in un modo che non è stato preso in considerazione o previsto nei termini contrattuali al momento della rilevazione iniziale dello strumento finanziario, senza modificare i termini contrattuali (ad esempio, il metodo di calcolo dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse è modificato senza modificare i termini contrattuali); e/o
c)
a causa dell’attivazione di un termine contrattuale esistente (ad esempio, è attivata una clausola di riserva esistente).
5.4.7
Come espediente pratico, l’entità deve applicare il paragrafo B5.4.5 per contabilizzare una variazione della base per determinare i flussi finanziari contrattuali di un’attività o passività finanziaria imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Tale espediente pratico si applica solo a tali variazioni e solo nella misura in cui la variazione è imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (cfr. anche paragrafo 5.4.9). A tal fine, la variazione della base per determinare i flussi finanziari contrattuali è imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse se, e solo se, entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)
la variazione è necessaria come conseguenza diretta della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse; e
b)
la nuova base per determinare i flussi finanziari contrattuali è economicamente equivalente alla base precedente (ossia la base immediatamente precedente la variazione).
5.4.8
Esempi di variazioni che danno origine a una nuova base per determinare i flussi finanziari contrattuali economicamente equivalente alla base precedente (ossia la base immediatamente precedente la variazione) sono:
a)
la sostituzione dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente utilizzato per determinare i flussi finanziari contrattuali dell’attività o passività finanziaria con un tasso di riferimento alternativo — o l’attuazione della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse mediante la modifica del metodo utilizzato per calcolare l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse — con l’aggiunta di uno spread fisso necessario a compensare la differenza della base tra l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente e il tasso di riferimento alternativo;
b)
variazioni del periodo di rideterminazione, delle date di rideterminazione o del numero di giorni tra le date di pagamento delle cedole al fine di attuare la riforma di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse; e
c)
l’aggiunta di una clausola di riserva ai termini contrattuali dell’attività o passività finanziaria per consentire l’attuazione di una delle variazioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
5.4.9
Se all’attività o passività finanziaria sono apportate variazioni in aggiunta alle variazioni della base per la determinazione dei flussi finanziari contrattuali imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, l’entità deve in primo luogo applicare l’espediente pratico di cui al paragrafo 5.4.7 alle variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. L’entità deve quindi applicare le disposizioni applicabili del presente Principio a qualsiasi variazione aggiuntiva cui non si applichi l’espediente pratico. Se la variazione aggiuntiva non comporta l’eliminazione contabile dell’attività o passività finanziaria, l’entità deve applicare il paragrafo 5.4.3 o il paragrafo B5.4.6, a seconda dei casi, per contabilizzare tale variazione aggiuntiva. Se la variazione aggiuntiva comporta l’eliminazione contabile dell’attività o passività finanziaria, l’entità deve applicare le disposizioni sull’eliminazione contabile.
...
6.8 DEROGHE TEMPORANEE ALL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
Fine dell’applicazione
...
6.8.13
L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione dei paragrafi 6.8.7 e 6.8.8 non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:
a)
quando, nell’applicare il paragrafo 6.9.1, le variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sono apportate alla componente di rischio non definita contrattualmente; oppure
b)
quando cessa la relazione di copertura in cui è designata la componente di rischio non definita contrattualmente.
6.9 DEROGHE TEMPORANEE AGGIUNTIVE DERIVANTI DALLA RIFORMA DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
6.9.1
Via via che le disposizioni di cui ai paragrafi 6.8.4-6.8.8 cessano di applicarsi alla relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.8.9-6.8.13), l’entità deve modificare la designazione formale di tale relazione di copertura come precedentemente documentata per riflettere le variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, ossia le variazioni devono essere coerenti con le disposizioni di cui ai paragrafi 5.4.6-5.4.8. In questo contesto la designazione della copertura deve essere modificata solo per apportare una o più di queste variazioni:
a)
la designazione di un tasso di riferimento alternativo (definito contrattualmente o non contrattualmente) come rischio coperto;
b)
la modifica della descrizione dell’elemento coperto, compresa la descrizione della parte designata dei flussi finanziari o del
fair value
(valore equo) oggetto della copertura; oppure
c)
la modifica della descrizione dello strumento di copertura.
6.9.2
L’entità deve inoltre applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.9.1, lettera c), se le tre condizioni seguenti sono soddisfatte:
a)
l’entità apporta la variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse utilizzando un approccio diverso dalla variazione della base per la determinazione dei flussi finanziari contrattuali dello strumento di copertura (come descritto al paragrafo 5.4.6);
b)
lo strumento di copertura originario non è eliminato contabilmente; e
c)
l’approccio scelto è economicamente equivalente a variare la base per determinare i flussi finanziari contrattuali dello strumento di copertura originario (come descritto nei paragrafi 5.4.7 e 5.4.8).
6.9.3
Le disposizioni di cui ai paragrafi 6.8.4-6.8.8 possono cessare di essere applicate in momenti diversi. Pertanto, nell’applicare il paragrafo 6.9.1, l’entità può essere tenuta a modificare la designazione formale delle sue relazioni di copertura in momenti diversi o può essere tenuta a modificare la designazione formale della relazione di copertura più di una volta. Quando, e solo quando, tale variazione riguarda la designazione della copertura, l’entità deve applicare i paragrafi 6.9.7-6.9.12, a seconda dei casi. L’entità deve inoltre applicare il paragrafo 6.5.8 [per le coperture di
fair value
(valore equo)] o il paragrafo 6.5.11 (per le coperture dei flussi finanziari) per contabilizzare eventuali variazioni del
fair value
(valore equo) dell’elemento coperto o dello strumento di copertura.
6.9.4
L’entità deve modificare la relazione di copertura secondo quanto previsto al paragrafo 6.9.1 entro la fine dell’esercizio durante il quale viene apportata al rischio coperto, all’elemento coperto o allo strumento di copertura una variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, tale modifica della designazione formale della relazione di copertura non costituisce né la cessazione della relazione di copertura né la designazione di una nuova relazione di copertura.
6.9.5
Se sono apportate variazioni in aggiunta alle variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse all’attività o passività finanziaria designata nella relazione di copertura (come descritto nei paragrafi 5.4.6-5.4.8) o alla designazione della relazione di copertura (secondo quanto previsto al paragrafo 6.9.1), l’entità deve in primo luogo applicare le disposizioni applicabili del presente Principio per determinare se tali variazioni aggiuntive determinano la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Se le variazioni aggiuntive non comportano la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura, l’entità deve modificare la designazione formale della relazione di copertura come specificato al paragrafo 6.9.1.
6.9.6
I paragrafi 6.9.7-6.9.13 stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi paragrafi. L’entità deve applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, compresi i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.4.1, alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
Contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità
Coperture dei flussi finanziari
6.9.7
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 6.5.11, nel momento in cui l’entità modifica la descrizione di un elemento coperto secondo quanto previsto al paragrafo 6.9.1, lettera b), l’importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari si deve considerare correlato al tasso di riferimento alternativo in base al quale sono determinati i flussi finanziari futuri coperti.
6.9.8
Per una relazione di copertura cessata, quando l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse al quale erano correlati i flussi finanziari futuri coperti subisce una variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, ai fini dell’applicazione del paragrafo 6.5.12 per determinare se si prevedono flussi finanziari futuri coperti, l’importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari per tale relazione di copertura si deve considerare correlato al tasso di riferimento alternativo al quale saranno correlati i flussi finanziari futuri coperti.
Gruppi di elementi
6.9.9
Quando applica il paragrafo 6.9.1 a gruppi di elementi designati come elementi coperti in una copertura di
fair value
(valore equo) o in una copertura dei flussi finanziari, l’entità deve ripartire gli elementi coperti in sottogruppi sulla base del tasso di riferimento che viene coperto e designare il tasso di riferimento come il rischio coperto per ciascun sottogruppo. Ad esempio, in una relazione di copertura in cui un gruppo di elementi è coperto per variazioni di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse soggetto alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, i flussi finanziari o il
fair value
(valore equo) coperti di alcuni elementi del gruppo potrebbero subire una variazione per essere collegati a un tasso di riferimento alternativo prima che altri elementi del gruppo subiscano variazioni. In questo esempio, nell’applicare il paragrafo 6.9.1, l’entità designerebbe il tasso di riferimento alternativo come il rischio coperto per quel pertinente sottogruppo di elementi coperti. L’entità continuerebbe a designare l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente come il rischio coperto per l’altro sottogruppo di elementi coperti fino a quando i flussi finanziari o il
fair value
(valore equo) coperti di tali elementi non subiscano variazioni per essere collegati al tasso di riferimento alternativo o gli elementi giungano a scadenza e siano sostituiti con elementi coperti collegati al tasso di riferimento alternativo.
6.9.10
L’entità deve valutare separatamente se ciascun sottogruppo soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6.6.1 per essere un elemento ammissibile per la copertura. Se un sottogruppo non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6.6.1, l’entità deve cessare la contabilizzazione delle operazioni di copertura prospetticamente per la relazione di copertura nella sua integralità. L’entità deve inoltre applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 6.5.8 e 6.5.11 per contabilizzare l’inefficacia connessa alla relazione di copertura nella sua integralità.
Designazione delle componenti di rischio
6.9.11
Un tasso di riferimento alternativo designato come componente di rischio non definita contrattualmente che non è identificabile separatamente [cfr. paragrafi 6.3.7, lettera a), e B6.3.8] alla data in cui è designato si considera che abbia soddisfatto il requisito alla data di designazione se, e solo se, l’entità prevede ragionevolmente che il tasso di riferimento alternativo sarà identificabile separatamente entro 24 mesi. Il periodo di 24 mesi si applica a ciascun tasso di riferimento alternativo separatamente e inizia a decorrere dalla data in cui l’entità designa per la prima volta il tasso di riferimento alternativo come componente di rischio non definita contrattualmente (ossia il periodo di 24 mesi si applica tasso per tasso).
6.9.12
Se successivamente l’entità prevede ragionevolmente che il tasso di riferimento alternativo non sarà identificabile separatamente entro 24 mesi dalla data in cui l’entità lo ha designato per la prima volta come componente di rischio non definita contrattualmente, l’entità deve cessare di applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.9.11 a tale tasso di riferimento alternativo e cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura a partire dalla data della rivalutazione per tutte le relazioni di copertura in cui il tasso di riferimento alternativo è stato designato come componente di rischio non definita contrattualmente.
6.9.13
Oltre alle relazioni di copertura specificate al paragrafo 6.9.1, l’entità deve applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 6.9.11 e 6.9.12 alle nuove relazioni di copertura nelle quali un tasso di riferimento alternativo è designato come componente di rischio non definita contrattualmente [cfr. paragrafi 6.3.7, lettera a) e B6.3.8] nel caso in cui, a causa della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, tale componente di rischio non sia identificabile separatamente alla data della designazione.
7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE
...
7.1.9
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
—
fase 2
, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39, l’IFRS 7, l’IFRS 4 e l’IFRS 16, pubblicato ad agosto 2020, ha aggiunto i paragrafi 5.4.5-5.4.9, 6.8.13, la sezione 6.9 e i paragrafi 7.2.43-7.2.46. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2021 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
...
Disposizioni transitorie per
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
— fase 2
7.2.43
L’ entità deve applicare
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
—
fase 2
retrospettivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.44-7.2.46.
7.2.44
L’entità deve designare una nuova relazione di copertura (ad esempio, come descritto nel paragrafo 6.9.13) solo prospetticamente (ossia l’entità non può designare una nuova relazione per la contabilizzazione delle operazioni di copertura in esercizi precedenti). Tuttavia, l’entità deve ristabilire la relazione di copertura cessata se, e solo se, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’entità ha cessato tale relazione di copertura unicamente a causa delle variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e l’entità non sarebbe stata tenuta a cessare tale relazione di copertura se tali modifiche fossero state applicate in quel momento; e
b)
all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data della prima applicazione delle presenti modifiche), la relazione di copertura cessata soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (una volta tenuto conto delle presenti modifiche).
7.2.45
Se, nell’applicare il paragrafo 7.2.44, l’entità ristabilisce una relazione di copertura cessata, i riferimenti contenuti nei paragrafi 6.9.11 e 6.9.12 alla data in cui il tasso di riferimento alternativo è designato per la prima volta come componente di rischio non definita contrattualmente devono essere intesi dall’entità come riferimenti alla data della prima applicazione delle presenti modifiche (ossia il periodo di 24 mesi per il tasso di riferimento alternativo designato come componente di rischio non definita contrattualmente decorre dalla data della prima applicazione delle presenti modifiche).
7.2.46
L’entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell’applicazione delle presenti modifiche. L’entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l’entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all’inizio dell’esercizio che include la data della prima applicazione delle presenti modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell’esercizio che include la data della prima applicazione delle presenti modifiche.
Modifiche allo IAS 39
Strumenti finanziari
:
rilevazione e valutazione
È modificato il paragrafo 102M.
Sono aggiunti i paragrafi 102O-102Z3 e 108H-108K. È aggiunto un titolo prima del paragrafo 102P e sono aggiunti sottotitoli prima dei paragrafi 102P, 102V, 102Y e 102Z1.
Deroghe temporanee all’applicazione delle disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura
...
Fine dell’applicazione
102M
L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione del paragrafo 102G alla relazione di copertura non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:
a)
quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto e dello strumento di copertura; e
b)
in caso di cessazione della relazione di copertura cui si applica la deroga.
...
102O
L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione dei paragrafi 102H e 102I non appena si verifichi una delle seguenti condizioni:
a)
quando, nell’applicare il paragrafo 102P, le variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sono apportate alla parte di rischio non definita contrattualmente; oppure
b)
quando cessa la relazione di copertura in cui la parte di rischio non definita contrattualmente è designata.
Deroghe temporanee aggiuntive derivanti dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
102P
Via via che le disposizioni di cui ai paragrafi 102D-102I cessano di applicarsi alla relazione di copertura (cfr. paragrafi 102J-102O), l’entità deve modificare la designazione formale di tale relazione di copertura come precedentemente documentata per riflettere le variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, ossia le variazioni devono essere coerenti con le disposizioni di cui ai paragrafi 5.4.6-5.4.8 dell’IFRS 9. In questo contesto la designazione della copertura deve essere modificata solo per apportare una o più di queste variazioni:
a)
la designazione di un tasso di riferimento alternativo (definito contrattualmente o non contrattualmente) come rischio coperto;
b)
la modifica della descrizione dell’elemento coperto, compresa la descrizione della parte designata dei flussi finanziari o del
fair value
(valore equo) oggetto della copertura;
c)
la modifica della descrizione dello strumento di copertura; oppure
d)
la modifica della descrizione del modo in cui l’entità valuterà l’efficacia della copertura.
102Q
L’entità deve inoltre applicare la disposizione di cui al paragrafo 102P, lettera c), se le tre condizioni seguenti sono soddisfatte:
a)
l’entità apporta la variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse utilizzando un approccio diverso dalla variazione della base per la determinazione dei flussi finanziari contrattuali dello strumento di copertura (come descritto al paragrafo 5.4.6 dell’IFRS 9);
b)
lo strumento di copertura originario non è eliminato contabilmente; e
c)
l’approccio scelto è economicamente equivalente a variare la base per determinare i flussi finanziari contrattuali dello strumento di copertura originario (come descritto nei paragrafi 5.4.7 e 5.4.8 dell’IFRS 9).
102R
Le disposizioni di cui ai paragrafi 102D-102I possono cessare di essere applicate in momenti diversi. Pertanto, nell’applicare il paragrafo 102P, l’entità può essere tenuta a modificare la designazione formale delle sue relazioni di copertura in momenti diversi o può essere tenuta a modificare la designazione formale della relazione di copertura più di una volta. Quando, e solo quando, tale variazione riguarda la designazione della copertura, l’entità deve applicare i paragrafi 102V-102Z2, a seconda dei casi. L’entità deve inoltre applicare il paragrafo 89 [per le coperture di
fair value
(valore equo)] o il paragrafo 96 (per le coperture dei flussi finanziari) per contabilizzare eventuali variazioni del
fair value
(valore equo) dell’elemento coperto o dello strumento di copertura.
102S
L’entità deve modificare la relazione di copertura secondo quanto previsto al paragrafo 102P entro la fine dell’esercizio durante il quale viene apportata al rischio coperto, all’elemento coperto o allo strumento di copertura una variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, tale modifica della designazione formale della relazione di copertura non costituisce né la cessazione della relazione di copertura né la designazione di una nuova relazione di copertura.
102T
Se sono apportate variazioni in aggiunta alle variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse all’attività o passività finanziaria designata nella relazione di copertura (come descritto nei paragrafi 5.4.6-5.4.8 dell’IFRS 9) o alla designazione della relazione di copertura (secondo quanto previsto al paragrafo 102P), l’entità deve in primo luogo applicare le disposizioni applicabili del presente Principio per determinare se tali variazioni aggiuntive determinano la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Se le variazioni aggiuntive non comportano la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura, l’entità deve modificare la designazione formale della relazione di copertura come specificato al paragrafo 102P.
102U
I paragrafi 102V-102Z3 stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi paragrafi. L’entità deve applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, compresi i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 88, alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
Contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità
Valutazione dell’efficacia retroattiva
102V
Ai fini della valutazione dell’efficacia retroattiva di una relazione di copertura su base cumulativa in applicazione del paragrafo 88, lettera e), e solo a tal fine, l’entità può scegliere di azzerare le variazioni cumulate del
fair value
(valore equo) dell’elemento coperto e dello strumento di copertura quando cessa di applicare il paragrafo 102G secondo quanto previsto al paragrafo 102M. Questa scelta è effettuata separatamente per ciascuna relazione di copertura (ossia sulla base della singola relazione di copertura).
Coperture dei flussi finanziari
102W
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 97, nel momento in cui l’entità modifica la descrizione di un elemento coperto secondo quanto previsto al paragrafo 102P, lettera b), l’utile o la perdita complessivo nelle altre componenti di conto economico complessivo si deve considerare correlato al tasso di riferimento alternativo in base al quale sono determinati i flussi finanziari futuri coperti.
102X
Per una relazione di copertura cessata, quando l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse al quale erano correlati i flussi finanziari futuri coperti subisce una variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, ai fini dell’applicazione del paragrafo 101, lettera c), per determinare se si prevedono flussi finanziari futuri coperti, l’importo accumulato nelle altre componenti di conto economico complessivo per tale relazione di copertura si deve considerare correlato al tasso di riferimento alternativo al quale saranno correlati i flussi finanziari futuri coperti.
Gruppi di elementi
102Y
Quando applica il paragrafo 102P a gruppi di elementi designati come elementi coperti in una copertura di
fair value
(valore equo) o in una copertura dei flussi finanziari, l’entità deve ripartire gli elementi coperti in sottogruppi sulla base del tasso di riferimento che viene coperto e designare il tasso di riferimento come il rischio coperto per ciascun sottogruppo. Ad esempio, in una relazione di copertura in cui un gruppo di elementi è coperto per variazioni di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse soggetto alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, i flussi finanziari o il
fair value
(valore equo) coperti di alcuni elementi del gruppo potrebbero subire una variazione per essere collegati a un tasso di riferimento alternativo prima che altri elementi del gruppo subiscano variazioni. In questo esempio, nell’applicare il paragrafo 102P, l’entità designerebbe il tasso di riferimento alternativo come il rischio coperto per quel pertinente sottogruppo di elementi coperti. L’entità continuerebbe a designare l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente come il rischio coperto per l’altro sottogruppo di elementi coperti fino a quando i flussi finanziari o il
fair value
(valore equo) coperti di tali elementi non subiscano variazioni per essere collegati al tasso di riferimento alternativo o gli elementi giungano a scadenza e siano sostituiti con elementi coperti collegati al tasso di riferimento alternativo.
102Z
L’entità deve valutare separatamente se ciascun sottogruppo soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 78 e 83 per essere un elemento ammissibile per la copertura. Se un sottogruppo non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 78 e 83, l’entità deve cessare la contabilizzazione delle operazioni di copertura prospetticamente per la relazione di copertura nella sua integralità. L’entità deve inoltre applicare le disposizioni di cui al paragrafo 89 o 96 per contabilizzare l’inefficacia della relazione di copertura nella sua integralità.
Designazione di elementi finanziari come elementi coperti
102Z1
Un tasso di riferimento alternativo designato come parte di rischio non definita contrattualmente che non è identificabile separatamente (cfr. paragrafi 81 e AG99F) alla data in cui è designato si considera che abbia soddisfatto il requisito alla data di designazione se, e solo se, l’entità prevede ragionevolmente che il tasso di riferimento alternativo sarà identificabile separatamente entro 24 mesi. Il periodo di 24 mesi si applica a ciascun tasso di riferimento alternativo separatamente e inizia a decorrere dalla data in cui l’entità designa per la prima volta il tasso di riferimento alternativo come parte di rischio non definita contrattualmente (ossia il periodo di 24 mesi si applica tasso per tasso).
102Z2
Se successivamente l’entità prevede ragionevolmente che il tasso di riferimento alternativo non sarà identificabile separatamente entro 24 mesi dalla data in cui l’entità lo ha designato per la prima volta come parte di rischio non definita contrattualmente, l’entità deve cessare di applicare la disposizione di cui al paragrafo 102Z1 a tale tasso di riferimento alternativo e cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura a partire dalla data della rivalutazione per tutte le relazioni di copertura in cui il tasso di riferimento alternativo è stato designato come parte di rischio non definita contrattualmente.
102Z3
Oltre alle relazioni di copertura specificate al paragrafo 102P, l’entità deve applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 102Z1 e 102Z2 alle nuove relazioni di copertura nelle quali un tasso di riferimento alternativo è designato come parte di rischio non definita contrattualmente (cfr. paragrafi 81 e AG99F) nel caso in cui, a causa della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, tale parte di rischio non sia identificabile separatamente alla data della designazione.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
...
108H
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
—
fase 2
, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39, l’IFRS 7, l’IFRS 4 e l’IFRS 16, pubblicato ad agosto 2020, ha aggiunto i paragrafi 102O-102Z3 e 108I-108K e ha modificato il paragrafo 102M. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2021 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 108I-108K.
108I
L’entità deve designare una nuova relazione di copertura (ad esempio, come descritto nel paragrafo 102Z3) solo prospetticamente (ossia l’entità non può designare una nuova relazione per la contabilizzazione delle operazioni di copertura in esercizi precedenti). Tuttavia, l’entità deve ristabilire la relazione di copertura cessata se, e solo se, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’entità ha cessato tale relazione di copertura unicamente a causa delle variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e l’entità non sarebbe stata tenuta a cessare tale relazione di copertura se tali modifiche fossero state applicate in quel momento; e
b)
all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data della prima applicazione delle presenti modifiche), la relazione di copertura cessata soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (una volta tenuto conto delle presenti modifiche).
108J
Se, nell’applicare il paragrafo 108I, l’entità ristabilisce una relazione di copertura cessata, i riferimenti contenuti nei paragrafi 102Z1 e 102Z2 alla data in cui il tasso di riferimento alternativo è designato per la prima volta come parte di rischio non definita contrattualmente devono essere intesi dall’entità come riferimenti alla data della prima applicazione delle presenti modifiche (ossia il periodo di 24 mesi per il tasso di riferimento alternativo designato come parte di rischio non definita contrattualmente decorre dalla data della prima applicazione delle presenti modifiche).
108K
L’entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell’applicazione delle presenti modifiche. L’entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l’entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all’inizio dell’esercizio che include la data della prima applicazione delle presenti modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell’esercizio che include la data della prima applicazione delle presenti modifiche.
Modifiche all’IFRS 7
Strumenti finanziari: informazioni integrative
Sono aggiunti i paragrafi 24I-24J e 44GG-44HH ed è aggiunto un sottotitolo prima del paragrafo 24I.
Altre informazioni integrative
...
Informazioni integrative aggiuntive relative alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
24I
Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l’effetto della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sugli strumenti finanziari e la strategia di gestione del rischio dell’entità, l’entità deve fornire informazioni integrative riguardanti:
a)
la natura e la portata dei rischi ai quali l’entità è esposta derivanti dagli strumenti finanziari soggetti alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e il modo in cui l’entità gestisce tali rischi; e
b)
i progressi compiuti dall’entità nel completamento della transizione verso tassi di riferimento alternativi e il modo in cui l’entità gestisce la transizione.
24J
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 24I, l’entità deve indicare:
a)
il modo in cui l’entità gestisce la transizione verso tassi di riferimento alternativi, i progressi compiuti alla data di riferimento del bilancio e i rischi, derivanti dagli strumenti finanziari, ai quali è esposta a causa della transizione;
b)
informazioni quantitative sugli strumenti finanziari che devono ancora passare a un tasso di riferimento alternativo alla fine del periodo di riferimento del bilancio, disaggregate per indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse significativi soggetti alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, indicando separatamente:
i)
attività finanziarie non derivate;
ii)
passività finanziarie non derivate; e
iii)
derivati; e
c)
se i rischi individuati al paragrafo 24J, lettera a), hanno comportato variazioni della strategia di gestione del rischio dell’entità (cfr. paragrafo 22A), una descrizione di tali variazioni.
...
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
...
44GG
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
—
fase 2
, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39, l’IFRS 7, l’IFRS 4 e l’IFRS 16, pubblicato ad agosto 2020, ha aggiunto i paragrafi 24I - 24J e 44HH. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 4 o all’IFRS 16.
44HH
Nell’esercizio in cui applica per la prima volta la
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
—
fase 2
, l’entità non è tenuta a fornire le informazioni integrative che sarebbero comunque richieste secondo quanto previsto al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8.
Modifiche all’IFRS 4
Contratti assicurativi
Sono aggiunti i paragrafi 20R-20S e i paragrafi 50-51. È aggiunto un sottotitolo prima del paragrafo 20R.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
...
Variazioni della base per determinare i flussi finanziari contrattuali a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
20R
L’assicuratore che applica l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 deve applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 5.4.6-5.4.9 dell’IFRS 9 all’attività o passività finanziaria se, e solo se, la base per determinare i flussi finanziari contrattuali di tale attività o passività finanziaria varia a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. A tal fine, l’espressione «riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» si riferisce alla riforma, che riguarda l’intero mercato, di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse descritta al paragrafo 102B dello IAS 39.
20S
Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 5.4.6-5.4.9 delle modifiche all’IFRS 9, i riferimenti al paragrafo B5.4.5 dell’IFRS 9 devono essere intesi come riferimenti al paragrafo AG7 dello IAS 39. I riferimenti ai paragrafi 5.4.3 e B5.4.6 dell’IFRS 9 devono essere intesi come riferimenti al paragrafo AG8 dello IAS 39.
...
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
...
50
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
—
fase 2
, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39, l’IFRS 7, l’IFRS 4 e l’IFRS 16, pubblicato ad agosto 2020, ha aggiunto i paragrafi 20R-20S e il paragrafo 51. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2021 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 51.
51
L’entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell’applicazione delle presenti modifiche. L’entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l’entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all’inizio dell’esercizio che include la data della prima applicazione delle presenti modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell’esercizio che include la data della prima applicazione delle presenti modifiche.
Modifiche all’IFRS 16
Leasing
Sono aggiunti i paragrafi 104-106 e i paragrafi C1B e C20C-C20D. È aggiunto un titolo prima del paragrafo 104 ed è aggiunto un sottotitolo prima del paragrafo C20C.
DEROGA TEMPORANEA DERIVANTE DALLA RIFORMA DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
104
Il locatario deve applicare i paragrafi 105-106 a tutte le modifiche del leasing che cambiano la base per determinare i futuri pagamenti dovuti per il leasing a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (cfr. paragrafi 5.4.6 e 5.4.8 dell’IFRS 9). Questi paragrafi si applicano soltanto a tali modifiche del leasing. A tal fine, l’espressione «riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» si riferisce alla riforma, che riguarda l’intero mercato, di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse descritta al paragrafo 6.8.2 dell’IFRS 9.
105
Come espediente pratico, il locatario applica il paragrafo 42 per contabilizzare la modifica del leasing imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Questo espediente pratico si applica solo a tali modifiche. A tal fine, la riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse impone una modifica del leasing se, e solo se, entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)
la modifica è necessaria come conseguenza diretta della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse; e
b)
la nuova base per determinare i pagamenti dovuti per il leasing è economicamente equivalente alla base precedente (ossia la base immediatamente precedente la modifica).
106
Tuttavia, se sono apportate modifiche del leasing in aggiunta alle modifiche del leasing imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, il locatario applica le disposizioni applicabili del presente Principio per tenere conto di tutte le modifiche del leasing apportate contemporaneamente, comprese quelle imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
...
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
...
C1B
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
—
fase 2
, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39, l’IFRS 7, l’IFRS 4 e l’IFRS 16, pubblicato ad agosto 2020, ha aggiunto i paragrafi 104-106 e C20C-C20D. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2021 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
...
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
— fase 2
C20C
L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo C20D.
C20D
L’entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell’applicazione delle presenti modifiche. L’entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l’entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all’inizio dell’esercizio che include la data della prima applicazione delle presenti modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell’esercizio che include la data della prima applicazione delle presenti modifiche.
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