Regolamento di esecuzione (UE) 2019/109 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/109 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/109 of 24 January 2019 authorising an extension of use of Schizochytrium sp. oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
25.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 23/7
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/109 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2019
che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da
Schizochytrium
sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione
(
1
)
, in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
(2)
A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(
2
)
, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(3)
A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione decide in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
(4)
La decisione di esecuzione 2014/463/UE della Commissione
(
3
)
ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
, l'immissione in commercio di olio derivato dalla microalga
Schizochytrium
sp. quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in diversi prodotti alimentari.
(5)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione
(
5
)
ha esteso l'autorizzazione dell'olio derivato dalla microalga
Schizochytrium
sp. (T18) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 alle puree di frutta/verdura.
(6)
Il 10 settembre 2018 la società DSM Nutritional Products Europe ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «olio derivato da
Schizochytrium
sp.» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La domanda chiedeva di estendere l'uso dell'olio derivato da
Schizochytrium
sp. alle puree di frutta e di verdura.
(7)
L'estensione proposta dell'uso del nuovo alimento non modifica le considerazioni in materia di sicurezza alla base dell'autorizzazione dell'olio derivato da
Schizochytrium
sp. (T18) disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032, né suscita preoccupazioni per la sicurezza. Tenuto conto di tali considerazioni, l'estensione dell'uso proposta è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
(8)
La Commissione non ha chiesto un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, in quanto l'estensione dell'uso dell'olio derivato da
Schizochytrium
sp. e il conseguente aggiornamento dell'elenco dell'Unione non sono suscettibili di avere un effetto sulla salute umana.
(9)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, riguardante la sostanza «olio derivato da
Schizochytrium
sp.» è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (
GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72
).
(
3
)
Decisione di esecuzione 2014/463/UE della Commissione, del 14 luglio 2014, che autorizza l'immissione in commercio di olio derivato dalla microalga
Schizochytrium
sp. quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché abroga le decisioni 2003/427/CE e 2009/778/CE (
GU L 209 del 16.7.2014, pag. 55
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (
GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga
Schizochytrium
sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (
GU L 185 del 23.7.2018, pag. 9
).
ALLEGATO
La voce «Olio derivato da
Schizochytrium
sp.» nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è sostituita dalla seguente:
Nuovo alimento autorizzato
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura
Altri requisiti
«
Olio derivato da
Schizochytrium
sp.
Categoria dell'alimento specificato
Livelli massimi di DHA
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio derivato dalla microalga
Schizochytrium
sp.”».
Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g
Grassi spalmabili e condimenti
600 mg/100 g
Cereali da prima colazione
500 mg/100 g
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE
250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale
450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso
250 mg/pasto
Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia
200 mg/100 g
Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013
Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti
Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)
200 mg/100 g
Barrette ai cereali
500 mg/100 g
Grassi da cucina
360 mg/100 g
Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte)
80 mg/100 ml
Purea di frutta/verdura
100 mg/100 g
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