Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0112/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/112 della Commissione del 22 gennaio 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726

Pubblicato: 22/01/2020 In vigore dal: 22/01/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/112 della Commissione del 22 gennaio 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/112 of 22 January 2020 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2019 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2019/1726

Testo normativo

27.1.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 21/6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/112 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2020 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per il 2018 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: — regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ( 2 ) , — regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio ( 3 ) , — regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio ( 4 ) e — regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ( 5 ) . (2) I contingenti di pesca per il 2019 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: — regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio ( 6 ) , — regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio ( 7 ) , — regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio ( 8 ) e — regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio ( 9 ) . (3) A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 della Commissione ( 10 ) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock nel 2019 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. (5) Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2019 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock. (6) A norma dell’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell’anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07 della Commissione recante orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ( 11 ) , tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente applicate nell’anno o negli anni successivi a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente. (7) Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte applicabili a contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento. (8) In alcuni casi, gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) consentono di effettuare detrazioni dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726. (9) Inoltre, alcune detrazioni imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 risultano superiori al contingente adattato disponibile nel 2019 e non possono pertanto essere interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino alla completa restituzione del quantitativo pescato in eccesso. (10) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009. (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti di pesca fissati per il 2019 nei regolamenti (UE) 2018/1628, (UE) 2018/2025, (UE) 2018/2058 e (UE) 2019/124, di cui all’allegato I del presente regolamento, sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato. Articolo 2 L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2020 Per la Commissione La president Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 ( GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 ( GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero ( GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 ( GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde ( GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero ( GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8 ). ( 9 ) Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1 ). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti ( GU L 263 del 16.10.2019, pag. 3 ). ( 11 ) Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) ( GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27 ). ( 12 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ). ALLEGATO I DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA DI ALTRI STOCK PER IL 2019 STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO ALTRI STOCK Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2019 per lo stock oggetto di superamento (in kg) Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2019 per gli altri stock (in kg) ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 41 604 ES HAD 1N2AB. Eglefino Acque norvegesi delle zone 1 e 2 26 783 COD 1N2AB. Merluzzo bianco Acque norvegesi delle zone 1 e 2 3 418 RED 1N2AB. Scorfani Acque norvegesi delle zone 1 e 2 6 786 RED 51214D Scorfani Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 4 617 FR GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 15 380 FR RED 1N2AB. Scorfani Acque norvegesi delle zone 1 e 2 15 380 NL WHG 56-14 Merlano 6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 4 492 NL WHG 2AC4. Merlano 4; acque dell’Unione della zona 2a 4 492 UK RHG 5B67- Granatiere berglax Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII 5 016 UK RNG 5B67- Granatiere di roccia Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 5 016 ALLEGATO II L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2019 Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2018 (in kg) Sbarchi consentiti 2018 (quantitativo totale adattato in kg) ( 1 ) Totale catture 2018 (quantitativo in kg) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg) Fattore moltiplicatore ( 2 ) Fattore moltiplicatore addizionale ( 3 ) , ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantitativo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2019 ( 6 ) e gli anni successivi (quantitativo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca peril 2019 per gli stockche hanno formato oggetto di superamento ( 7 ) (quantitativo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2019 per altri stock in conformità all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1726 ( 8 ) (quantitativo in kg) Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2020 e l’anno o gli anni successivi (quantitativo in kg) BE RJE 7FG. Razza dagli occhi piccoli Acque dell’Unione delle zone 7f e 7 g 14 000 15 400 19 888 129,14 % 4 488 1,00 / / 4 488 4 488 / / BE RJU 07D ( 9 ) Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 7d 2 000 969 1 394 143,86 % 425 ( 10 ) n.p. n.p. 2 617 2 617 2 617 / / DE COD 3BC+24 Merluzzo bianco Sottodivisioni 22-24 1 194 000 1 349 400 1 393 360 103,26 % 43 960 / C ( 11 ) / 43 960 43 960 / / DK COD 3BC+24 Merluzzo bianco Sottodivisioni 22-24 2 444 000 2 594 270 2 617 780 100,91 % 23 510 / C ( 11 ) / 23 510 23 510 / / ES BET ATLANT Tonno obeso Oceano Atlantico 9 791 920 9 281 920 9 756 069 105,11 % 474 149 / C ( 11 ) / 474 149 474 149 / / ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 0 27 736 n.p. 27 736 1,00 A / 41 604 / 41 604 / ES GHL N3LMNO Ippoglosso nero NAFO 3LMNO 4 534 000 4 496 772 4 508 020 100,25 % 11 248 / A ( 11 ) + C ( 11 ) / 11 248 11 248 / / ES NEP *07U16 Scampo Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 825 000 155 000 158 375 102,18 % 3 375 / / / 3 375 3 375 / / ES RJU 9-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 9 15 000 15 000 17 067 113,78 % 2 067 1,00 / / 2 067 0 / 2 067 ES YFT IOTC Tonno albacora Zona di competenza della IOTC 45 682 000 45 354 940 44 964 373 99,14 % - 390 567 ( 12 ) n.p. n.p. 2 138 460 2 138 460 2 138 460 / / EE COD N3M. Merluzzo bianco NAFO 3M 124 000 916 170 953 232 104,05 % 37 062 / / / 37 062 37 062 / / FR GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 0 18 084 n.p. 18 084 1,00 / / 18 084 2 704 ( 13 ) 15 380 / IE HER 07 A/MM Aringa 7a 1 826 000 1 850 311 1 979 666 106,99 % 129 355 / / / 129 355 129 355 / / IE MAC 2CX14- Sgombro 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 69 141 000 66 541 055 66 965 925 100,64 % 424 870 / / / 424 870 424 870 / / NL POK 2C3A4 Merluzzo carbonaro 3a e 4; acque dell’Unione della zona 2a 110 000 210 994 265 115 125,65 % 54 121 1,00 / / 54 121 54 121 / / NL WHG 56-14 Merlano 6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 / 0 4 492 n.p. 4 492 1,00 / / 4 492 / 4 492 / PL COD 3BC+24 Merluzzo bianco Sottodivisioni 22-24 654 000 786 200 858 164 109,15 % 71 964 / C ( 11 ) 32 331 104 295 104 295 / / PT ALF 3X14- Berici Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV 182 000 179 044 184 010 102,77 % 4 966 / / / 4 966 4 966 / / PT BET ATLANT Tonno obeso Oceano Atlantico 3 717 470 4 152 470 4 405 184 106,09 % 252 714 / C ( 11 ) / 252 714 252 714 / / PT BFT AE45WM Tonno rosso Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo 470 190 437 190 450 343 103,01 % 13 153 / C ( 11 ) / 13 153 13 153 / / PT BUM ATLANT Marlin azzurro Oceano Atlantico 50 440 45 428 74 337 163,64 % 28 909 1,00 A / 43 364 43 364 / / PT RJU 9-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 9 15 000 33 000 36 295 109,98 % 3 295 / / / 3 295 3 295 / / UK COD N1GL14 Merluzzo bianco Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 382 000 497 520 512 187 102,95 % 14 667 / / / 14 667 10 500 / 4 167 UK GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 25 000 22 000 24 434 111,06 % 2 434 1,00 / / 2 434 2 434 / / UK HER 4AB. Aringa Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 79 381 000 84 694 795 84 739 599 100,05 % 44 804 / / / 44 804 44 804 / / UK MAC 2CX14- Sgombro 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 190 143 000 186 253 028 189 644 893 101,82 % 3 391 865 / A ( 11 ) / 3 391 865 3 391 865 / / UK POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 182 000 459 700 463 509 100,83 % 3 809 / / / 3 809 3 809 / / UK RHG 5B67- Granatiere berglax Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII 1 510 1 510 7 588 502,52 % 6 078 1,00 / / 6 078 1 062 5 016 ( 14 ) / UK WHG 56-14 Merlano 6; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 122 000 124 060 139 470 112,42 % 15 410 1,00 / / 15 410 15 410 / / ». ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti sulle possibilità di pesca pertinenti, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca conformemente all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ), dei trasferimenti di contingenti dal 2017 al 2018 conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 ) e all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento * 1,00. ( 3 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera “A” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito a superamenti consecutivi del contingente negli anni 2016, 2017 e 2018. La lettera “C” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti. ( 6 ) Detrazioni da effettuare nel 2019. ( 7 ) Detrazioni da effettuare nel 2019 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 22 ottobre 2019. ( 8 ) GU L 263 del 16.10.2019, pag. 3 . ( 9 ) Da detrarre da RJU/7DE. (Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e). ( 10 ) Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione. ( 11 ) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti. ( 12 ) La detrazione non può essere ridotta di tale quantitativo non utilizzato in quanto l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile allo stock YFT/IOTC. ( 13 ) La Francia, che in origine non disponeva di un contingente per questo stock oggetto di superamento, ha concluso scambi di possibilità di pesca a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per cui è possibile effettuare una detrazione parziale dallo stesso stock. ( 14 ) Da detrarre da RNG/5B67- (granatiere di roccia nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII).

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