Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del periodo d'imposta 2020 – Opzione per l'estensione del periodo agevolabile – Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
Un ricercatore che ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 può estendere il periodo di agevolazione fiscale se ha un secondo figlio nato dopo l'esercizio dell'opzione di proroga?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i ricercatori e docenti rientrati in Italia prima del 2020 possono optare per l'estensione dell'agevolazione prevista dall'articolo 44 del decreto legge 78/2010, versando una percentuale dei redditi agevolabili. Il requisito della presenza di figli minorenni deve sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione (cioè al versamento), non necessariamente durante tutto il periodo agevolabile. Nel caso specifico, se il ricercatore ha versato l'importo ad aprile 2023 con un figlio minorenne, ha diritto all'estensione fino a 8 periodi d'imposta. La nascita della seconda figlia ad agosto 2023 (successiva al versamento) non consente automaticamente l'estensione a 11 periodi, ma il ricercatore potrà esercitare una nuova opzione entro il 30 giugno 2027, versando nuovamente il 10% dei redditi agevolabili, per ottenere l'ulteriore prolungamento. Se avrà un terzo figlio entro quella data, potrà versare il 5% anziché il 10%, estendendo l'agevolazione fino a 13 periodi complessivi. Il meccanismo consente quindi un allungamento progressivo del beneficio al verificarsi di nuovi eventi familiari, purché documentati tempestivamente con nuove opzioni.
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Riferimento normativo
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del periodo d'imposta 2020 – Opzione per l'estensione del periodo agevolabile – Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 80/2026
OGGETTO: Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero –
Soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del periodo
d'imposta 2020 –– Opzione per l'estensione del periodo agevolabile –
Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante dichiara:
«di aver trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel 2019, dopo oltre
tre anni di iscrizione all'AIRE (20132018)» e di essere rientrato «per assumere servizio
come professore universitario presso (...);
di aver fruito degli ''incentivi per il rientro in Italia di ricercatori
residenti all'estero'' di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, «per
il periodo 20192022» e di aver esercitato, ad aprile del 2023, «l'opzione di proroga
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dell'agevolazione ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge 234/2021, avendo già un
figlio minorenne nato nel 2018».
Considerato che il 10 agosto del medesimo anno è nata la seconda figlia, chiede
chiarimenti in merito alla possibilità di fruire della «proroga di sette anni complessivi»
ai sensi del comma 3ter, ultimo periodo, del citato articolo 44.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante «ritiene che il requisito della presenza di almeno due figli minorenni
debba riferirsi all'intero periodo d'imposta e non alla sola data del versamento.
Pertanto, essendo la seconda figlia nata nel medesimo anno 2023 in cui è stata esercitata
l'opzione (e effettuato il versamento)», è dell'avviso «di avere diritto alla proroga di sette
anni».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina gli ''incentivi per il rientro
in Italia di ricercatori residenti all'estero'', applicabili a docenti e ricercatori, residenti
all'estero, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia al fine di svolgere
un'attività di ricerca o docenza nel territorio dello Stato.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 44 prevede che «Ai fini delle imposte
sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo
il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in
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possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti
all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso
centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che
vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza
fiscale nel territorio dello Stato».
Ai sensi del successivo comma 3, l'agevolazione si applica «nel periodo d'imposta
in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e
nei cinque periodi d'imposta successivi [n.d.r. per coloro che si sono trasferiti in Italia
prima del periodo d'imposta 2020 «e nei tre periodi d'imposta successivi], sempre che
permanga la residenza fiscale in Italia».
Chiarimenti in ordine all'applicazione degli ''incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti all'estero'' di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, sono stati forniti, tra l'altro, con le circolari n. 17/E del 23 maggio 2017 e n. 17/E del
25 maggio 2022, e con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026, nonché con numerose
risposte a istanze d'interpello pubblicate, consultabili nell'apposita sezione presente sul
sito dell'Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per quanto di interesse nel caso di specie, si osserva che l'articolo
5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, tra le altre modifiche, ha inserito nel
citato articolo 44 il comma 3ter che prevede un periodo più lungo di applicazione degli
incentivi, al ricorrere di determinate condizioni previste dalla norma, per i docenti e
ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo d'imposta 2020.
In particolare, l'agevolazione spetta:
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nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza
fiscale nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che
permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio
minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e di docenti e ricercatori che diventino
proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al trasferimento della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, che
può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal
convivente o dai figli, anche in comproprietà;
per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico,
anche in affido preadottivo, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene
residente nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che
permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico,
anche in affido preadottivo, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene
residente nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che
permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Successivamente, l'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 (legge di bilancio 2022), ha inserito, nel suddetto articolo 5 del decreto Crescita,
il comma 5ter ai sensi del quale «I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno
2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto
dall'articolo 44 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 3ter del predetto articolo 44, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione,
se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne,
anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare
di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del
beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può
essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il
soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in
affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare
di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del
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beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può
essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprietà».
Le modalità di esercizio dell'opzione in esame sono state individuate con il
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022, prot. n.
102028, che prevede che il versamento degli importi stabiliti dalla norma deve avvenire
in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione
del primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge
n. 78 del 2010 (che, per i soggetti che si sono trasferiti fiscalmente in Italia prima del
2020, coincide con la conclusione del terzo periodo d'imposta successivo a quello del
trasferimento della residenza fiscale in Italia).
Come chiarito dalla citata circolare n. 17/E del 2022, «I requisiti richiesti per
accedere al beneficio per gli ulteriori periodi di imposta previsti dalla norma devono
essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell'esercizio dell'opzione. In
particolare:
i. il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in
affido preadottivo, deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento.
La circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni durante i periodi
d'imposta di prolungamento degli incentivi, non determina la perdita dei benefici fiscali
per l'intero periodo previsto; [...]».
In altri termini, ai fini del prolungamento dei periodi d'imposta agevolati, il
requisito dell'avere uno o più figli deve essere soddisfatto «al momento dell'esercizio
dell'opzione» che «si perfeziona con il versamento di un importo pari» al 10 o al 5 per
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cento (in base al ricorrere di determinate condizioni) dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di
esercizio dell'opzione.
Con la citata risoluzione n. 8/E del 2026 è stato precisato, sia pure con riferimento
ai docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal
periodo d'imposta 2020, che «considerato il tenore letterale della norma e l'assenza di
specifiche statuizioni, si ritiene che sia possibile fruire di un progressivo allungamento
del periodo agevolabile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli
minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.
In altri termini, se un contribuente che, al rientro in Italia, non ha figli minorenni
e fruisce degli incentivi per un periodo di sei periodi d'imposta, potrà estendere il
periodo agevolabile fino, rispettivamente, a otto, undici o tredici periodi d'imposta se,
prima dei predetti sei periodi d'imposta, abbia un figlio, due o tre figli. Analogamente, il
contribuente che rientra in Italia con un figlio (o che entro i primi sei periodi d'imposta
abbia un figlio) e entro il termine di otto periodi d'imposta ha un secondo figlio, potrà
allungare il periodo agevolabile fino a undici periodi d'imposta.
Inoltre, se lo stesso contribuente, entro il termine degli undici periodi d'imposta,
ha un terzo figlio potrà applicare gli incentivi complessivamente per tredici periodi
d'imposta».
Nel caso in esame, l'Istante, che rappresenta di aver esercitato l'opzione mediante
il versamento delle somme richieste nel mese di aprile 2023 avendo «un figlio minorenne
nato nel 2018», potrà fruire dell'estensione del periodo agevolabile fino a otto periodi
d'imposta, a nulla rilevando la circostanza che nel periodo d'imposta (2023) di esercizio
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dell'opzione avesse anche un altro figlio atteso che tale evento si è verificato dopo
l'esercizio medesimo.
In relazione alla nascita della seconda figlia, avvenuta nel mese di agosto del
2023 (e, dunque, successivamente al versamento eseguito nel mese di aprile del 2023),
potrà fruire di un ulteriore prolungamento del periodo agevolabile fino a undici periodi
d'imposta se, entro il 30 giugno 2027 (anno successivo a quello di conclusione degli
otto periodi d'imposta agevolati), eserciterà una nuova opzione con il conseguente
versamento di un ulteriore importo pari al 10 per cento «dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione prodotti nel periodo
d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione».
Resta fermo che qualora, entro la predetta data del 30 giugno 2027, avesse un
terzo figlio, l'Istante potrà esercitare l'opzione per l'estensione del periodo agevolabile
fino a tredici periodi d'imposta complessivi versando, in luogo del predetto importo del
10 per cento, una somma pari al 5 per cento dei redditi agevolabili prodotti nel periodo
d'imposta precedente a quello dell'opzione medesima.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni
potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 78/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'articolo 44 del decreto legge 78/2010 disciplina gli incentivi per il rientro di ricercatori residenti all'estero, prevedendo l'esclusione dal reddito del 90% degli emolumenti. La norma si applica a docenti e ricercatori con titolo universitario che trasferiscono residenza fiscale in Italia e può essere estesa mediante opzione con versamento del 10% o 5% dei redditi agevolabili, secondo il numero di figli minorenni o proprietà immobiliare. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare il momento di perfezionamento dell'opzione, la data di nascita dei figli e i termini di versamento per gestire correttamente il prolungamento dell'agevolazione e evitare decadenze.
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