Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Ulteriori chiarimenti
Un coniuge convivente può fruire del Superbonus 110% per interventi antisismici su un immobile danneggiato da terremoto, anche se la CILAS è intestata all'altro coniuge proprietario?
Spiegato da FiscoAI
Sì, secondo la Risoluzione AdE 34/2020, il coniuge convivente può beneficiare del Superbonus 110% per spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 su immobili danneggiati da eventi sismici, indipendentemente da chi sia intestataria la comunicazione di inizio lavori (CILAS). La normativa chiarisce che le abilitazioni comunali all'esecuzione dei lavori possono essere intestate al proprietario dell'immobile anche se la detrazione è fruita da un familiare convivente. Nel caso specifico, l'istante può usufruire del Superbonus in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria, purché ricorrano i requisiti sostanziali: ubicazione in comune colpito da sisma dal 1° aprile 2009, dichiarazione di emergenza, ordinanza di inagibilità e scheda AeDES con esito C che certifichi il nesso causale tra danno e evento sismico. La detrazione spetta per l'importo eccedente eventuali contributi per la ricostruzione ricevuti, applicando il principio generale che le detrazioni riguardano solo le spese rimaste effettivamente a carico del contribuente. Non è richiesta la rinuncia formale ai contributi commissariali per fruire del Superbonus 110%, a differenza di quanto previsto per il raddoppio dei limiti di spesa (comma 4-ter).
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Riferimento normativo
Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Ulteriori chiarimenti
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 66
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Roma, 13/11/202 5
OGGETTO: Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119,
comma 8–ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Ulteriori chiarimenti.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante rappresenta che:
è coniuge convivente dell'usufruttuaria e comproprietaria di un'unità
immobiliare, a destinazione abitativa, che a seguito del terremoto del 13 giugno 2013 è
stata dichiarata parzialmente inagibile e che il «nesso di causalità con l'evento calamitoso
è stato attestato dalla scheda AeDES (esito C) con relativa Ordinanza Sindacale di
Inagibilità»;
«il suddetto immobile non è prima casa [...] e ad oggi [...] è tutt'ora inagibile»;
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«non è mai stato possibile richiedere alcun contributo pubblico, come disposto
dalla norma primaria D.L. 189/2016, non essendo mai esistita l'effettiva concreta
possibilità di richiedere e/o rinunciare al contributo per la ricostruzione: pertanto, né
l'Istante o le comproprietarie hanno mai usufruito di tale contributo»;
«le proprietarie hanno inoltrato, tramite proprio tecnico incaricato,
comunicazione a mezzo PEC contenente ''dichiarazione di rinuncia al contributo in
favore del Superbonus Sisma bonus 110%''»;
«è interesse della proprietà eseguire gli interventi di riparazione dei danni
causati dall'evento sismico del 13 giugno 2013 (con miglioramento della classe
sismica) finalizzati anche alla sicurezza statica e antisismica al su indicato fabbricato
d'abitazione, e di poter usufruire degli incentivi previsti dai commi 8ter e 4quater
dell'art. 119 del D.L. 34/2020».
Ciò premesso, l'Istante chiede se, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, possa fruire della detrazione ivi disciplinata (c.d. Superbonus) con
l'aliquota del 110 per cento prevista dal comma 8ter, a determinate condizioni, per le
spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Chiede, inoltre, se tale detrazione spetti, nella misura sopra indicata, anche se
la comunicazione di inizio lavori di cui al comma 13 del medesimo articolo 119 (c.d.
CILAS) è intestata al coniuge.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che «poiché la normativa, prevista dall'art. 119 comma 4quater
dove recita che gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo, determina
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solo in che modo calcolare la dimensione dell'importo delle detrazioni spettanti, si ha,
pertanto, la possibilità della fruizione della detrazione di imposta nella misura del 110%
in ragione del D.L. 34/2020, fino al 31 dicembre 2025 laddove ricorrano, come nel
presente interpello, i seguenti requisiti:
u bicazione dell'immobile in un comune dei territori colpiti da eventi sismici
verificatasi a far data dal 1° aprile 2009;
dichiarazione dello stato di emergenza del Comune [...];
ordinanza [...] del Comune [...] di inagibilità dell'immobile de quo;
s cheda AeDES [...] (esito C), che certifica il danno con nesso causale diretto».
Pertanto, sussistendone i presupposti nel caso di specie, è dell'avviso di poter
«usufruire, sostenendone le spese in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria
e comproprietaria, degli incentivi previsti dai commi 8ter e 4quater dell'art. 119 del
D.L. 34/2020 (fruizione della proroga della detrazione d'imposta nella misura del 110%
fino al 31/12/2025)».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il comma 8ter dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d.
decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
stabilisce che «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1ter, 4ter e 4quater
spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8bis, per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2025, nella misura del 110 per cento [...]».
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In sostanza, la citata disposizione stabilisce che, a determinate condizioni, la
detrazione di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio (c.d. Superbonus), continua
ad applicarsi nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre
2025, per gli interventi indicati nel medesimo articolo 119.
Il predetto comma 8ter fa espresso riferimento ai commi 1ter, 4ter e 4quater
del medesimo articolo 119 (che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi
previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici), i
quali prevedono, rispettivamente, che:
«1ter. Nei comuni de territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al
comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;
«4ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco
bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati
dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al d.l. 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei
comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato
dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo
per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati
danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli
immobili destinati alle attività produttive»;
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«4quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al
comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
Con riferimento all'applicazione del Superbonus e alle modalità alternative di
fruizione della detrazione di cui all' articolo 121 del decreto Rilancio sono stati forniti
chiarimenti, tra l'altro, con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione
del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, con la
risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E, con la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E, con la
circolare del 13 giugno 2023, n. 13/E e con la circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, a cui
si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa
in esame.
Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia
di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili
nell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.
In ordine all'applicazione del Superbonus relativamente alle spese sostenute per
gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici nei
territori ivi indicati e, in particolare, all'applicazione delle disposizioni di cui al citato
comma 8ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio sono stati forniti specifici chiarimenti
con la citata risoluzione n. 8/E del 2022.
In tale documento di prassi è stato, tra l'altro, precisato che «ai fini della fruizione
dei contributi per la ricostruzione, è necessario che sia stata accertata la sussistenza
del nesso di causalità dannoevento, vale a dire la connessione tra l'evento sismico e
il danno dell'immobile, e che sia attestato il livello del danno. L'attestazione del livello
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di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito
di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto
all'evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l'inagibilità del
fabbricato. [...]». Pertanto, «il predetto comma 8ter del citato articolo 119 del decreto
Rilancio non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei
Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia,
subìto danni derivanti da tali eventi».
In sintesi, dunque, «le disposizioni di cui al citato comma 8ter dell'articolo 119
del decreto Rilancio si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su
edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato
accertato mediante scheda AeDES o documento analogo il nesso causale tra danno
dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate
da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza».
Con specifico riferimento ai commi 1ter e 4quater dell'articolo 119 del decreto
Rilancio che disciplinano il calcolo, rispettivamente, della detrazione per interventi di
efficientamento energetico e di quella per interventi antisismici (regolate, in via generale,
dal comma 1 e dal comma 4) in presenza di contributi per la ricostruzione, con la citata
circolare n. 23/E del 2022 è stato ribadito che le predette disposizioni sanciscono «il
principio, già affermato in via interpretativa (cfr., in particolare, la circolare n. 24/E
del 2020), che è possibile fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e
rimaste a carico. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate
e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente
devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione. Pertanto,
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ad esempio, qualora il contribuente persona fisica a fronte delle spese agevolabili riceve
i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della detrazione,
tali contributi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera nbis), del TUIR. Si considerano, invece, rimaste a carico le spese
rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo
al contribuente. Pertanto, nel caso di erogazione di contributi commissariali per la
ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, il Superbonus spetta per
la parte delle spese eccedente il predetto contributo. Ciò risulta coerente con quanto
generalmente previsto in materia di oneri deducibili o che danno diritto alla detrazione
dall'imposta lorda, laddove la deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenute
ed effettivamente rimaste a carico».
Tali disposizioni normative sono state, dunque, introdotte per escludere la
cumulabilità dei benefici (agevolazione fiscale ed erogazione di contributi per la
ricostruzione) e confermare l'applicazione, anche al caso di specie, di un principio di
diritto generale valevole per le detrazioni ossia la possibilità di fruire del Superbonus
limitatamente alla quota di spesa rimasta a carico del contribuente senza, tuttavia,
condizionarne l'applicazione all'effettiva spettanza e/o all'erogazione in concreto del
contributo né, tanto meno, alla sua rinuncia. Tale condizione, infatti, è normativamente
prevista solo nell'ambito del comma 4ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio, che
prevede l'aumento del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus per
gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici
nei territori ivi indicati. Ciò in quanto, diversamente dai menzionati commi 1ter e
4quater, il comma 4ter consente l'applicazione del Superbonus in misura più elevata
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in via ''alternativa'' al contributo per la ricostruzione. In tal caso, poiché la ratio della
disposizione di cui al comma 4ter consiste nell'offrire una ''compensazione'' in favore
del contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione, è necessario che sussista
e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché
questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi (cfr. la citata circolare n. 23/E del 2022 che
richiama la Guida ''Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%'').
Per tale motivo, dunque, solo con riferimento all'applicazione del citato comma
4ter è stato affermato che il raddoppio dei limiti di spesa è subordinato alla esplicita
rinuncia al contributo (essendo, come precisato, una misura ''alternativa'' ai contributi) e,
dunque, è necessario che il contribuente richieda i contributi, la struttura commissariale
ne valuti la possibile erogazione ed il contribuente, formalmente, vi rinunci.
Diversamente, tenuto conto della ratio delle disposizioni contenute nei commi
1ter e 4quater (volte, come precisato, a ribadire il principio che le detrazioni spettano
solo per la quota di spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico dei contribuenti), ai
fini dell'applicazione delle predette disposizioni non è necessaria la rinuncia ai contributi
commissariali.
È possibile, pertanto, beneficiare del Superbonus con aliquota del 110 per cento
con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ai sensi del citato comma
8ter, indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e
dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati. Il diritto ai contributi
e la eventuale rinuncia agli stessi è, come sopra precisato, funzionale esclusivamente
al raddoppio dei limiti di spesa quale misura ''compensativa'' alla rinuncia ai contributi
prevista dal solo comma 4ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
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Con riferimento, infine, all'intestazione della CILAS al coniuge proprietario e non
al familiare convivente ai fini della fruizione del Superbonus, con la citata circolare
n. 17/E del 2023 (i cui principi sono stati confermati, da ultimo, nella Guida ''Tutte
le agevolazioni della dichiarazione 2025''), in merito alla detrazione per interventi di
recupero del patrimonio edilizio prevista dall'articolo 16bis del testo unico delle imposte
sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è stato precisato che «ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta
anche se le abilitazioni comunali all'esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario
dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione».
Tali chiarimenti, come enunciato nello stesso documento di prassi, «devono
intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus».
Ciò posto, nel caso di specie, nel presupposto del rispetto di ogni altro requisito
previsto dalla normativa di riferimento (non oggetto della presente istanza di interpello),
l'Istante, in base a quanto dichiarato (ed ivi assunto acriticamente), potrà fruire del
Superbonus con l'aliquota del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2025 in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria dell'immobile
danneggiato dagli eventi sismici, ai sensi del comma 8ter dell'articolo 119 del decreto
Rilancio.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
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Il Superbonus 110% per interventi antisismici è disciplinato dall'articolo 119 del decreto Rilancio e si applica a immobili residenziali danneggiati da eventi sismici nei comuni con stato di emergenza dichiarato. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare il nesso causale danno-evento tramite scheda AeDES, la titolarità della proprietà, la qualità di convivente del beneficiario e il calcolo della detrazione al netto dei contributi ricevuti, considerando anche le modalità alternative di fruizione previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio e i principi di deducibilità delle spese rimaste a carico.
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