Risoluzione AdE In vigore Agevolazioni

Risoluzione AdE 178/2020

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi dell’articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Pubblicato: 11/06/2025 In vigore dal: 11/06/2025 Documento ufficiale

Qual è il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per compensare il credito d'imposta Transizione 4.0 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 41/E del 11 giugno 2025 istituisce il codice tributo "7077" per permettere alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d'imposta Transizione 4.0 previsto dalla legge di bilancio 2024. Questo credito si applica agli investimenti in beni materiali effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026 se l'ordine è stato accettato e versato un anticipo del 20% entro il 31 dicembre 2025), nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a partire dal 10 del mese successivo alla trasmissione dei dati da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Agenzia delle entrate. L'importo utilizzato non può superare quello comunicato dal Ministero per ciascun beneficiario, pena lo scarto dell'operazione. Nel modello F24, il codice 7077 va inserito nella sezione "Erario" con l'anno di completamento degli investimenti nel campo "anno di riferimento".

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Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi dell’articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 41/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 11 giugno 2025 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi dell’articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 L’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”. Il comma 447, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024 prevede che ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 446, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato. A tal fine, Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il relativo modello di comunicazione con il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento. Inoltre, il decreto direttoriale dispone che, ai sensi del comma 448, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Si rammenta che il comma 1059 della legge n. 178 del 2020 prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo. Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo: • “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento degli investimenti, nel formato “AAAA”. Il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024. In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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Il credito d'imposta Transizione 4.0 è disciplinato dall'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 178/2020 e modificato dalla legge 207/2024, ed è strettamente correlato agli investimenti in beni strumentali nuovi, alla compensazione in F24 e ai limiti di spesa per agevolazioni fiscali. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra il codice tributo 7077 (per investimenti dal 2025) e il codice 6936 (per investimenti già accettati al 31 dicembre 2024), considerando le modalità di comunicazione telematica al Ministero e la visibilità del credito nel cassetto fiscale del contribuente.

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