Regolamento (UE) 2020/127 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 gennaio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020
Regolamento (UE) 2020/127 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 gennaio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020
EN: Regulation (EU) 2020/127 of the European Parliament and of the Council of 29 January 2020 amending Regulation (EU) No 1306/2013 as regards financial discipline as from financial year 2021 and Regulation (EU) No 1307/2013 as regards flexibility between pillars in respect of calendar year 2020
Testo normativo
31.1.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 27/1
REGOLAMENTO (UE) 2020/127 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(
1
)
,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
il massimale annuo delle spese nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio
(
4
)
. A norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve essere determinato, ove necessario, un tasso di adattamento della disciplina finanziaria al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti per il periodo 2014-2020. Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 non stabilisce massimali per gli esercizi finanziari successivi al 2020. Al fine di garantire che il massimale per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti sia rispettato anche negli esercizi finanziari successivi al 2020, è necessario che per tali esercizi finanziari gli articoli 16 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 rimandino agli importi fissati per il FEAGA nel regolamento che il Consiglio deve adottare ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per gli anni dal 2021 al 2027.
(2)
La flessibilità tra i pilastri è un trasferimento opzionale di fondi tra i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale. A norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
, gli Stati membri possono ricorrere a tale flessibilità per gli anni civili dal 2014 al 2019. Al fine di garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, il regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
ha esteso la flessibilità tra i pilastri all’anno civile 2020, corrispondente all’esercizio finanziario 2021. L’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce attualmente il trasferimento dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti sotto forma di percentuale dell’importo destinato al sostegno finanziato a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell’Unione adottata dopo l’adozione da parte del Consiglio del pertinente regolamento ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, TFUE. Poiché la normativa pertinente dell’Unione non sarà ancora stata adottata nel momento in cui gli Stati membri devono comunicare la propria decisione di trasferimento, è opportuno prevedere che si possa continuare ad applicare tale flessibilità e stabilire l’importo massimo che può essere trasferito.
L’importo massimo assoluto per Stato membro è calcolato in base alle percentuali massime di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 da applicare agli importi destinati al sostegno per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale nell’ambito della proposta della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri avevano la facoltà di rivedere, entro il 1
o
agosto 2019, la percentuale del massimale nazionale per i pagamenti diretti che assegnano al sostegno accoppiato facoltativo nonché le rispettive decisioni dettagliate di sostegno a partire dall’anno civile 2020. Gli Stati membri comunicheranno la decisione relativa al trasferimento dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale, se del caso, solo entro il 31 dicembre 2019 e quella relativa al trasferimento dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti, se del caso, poco dopo. Tuttavia, tali decisioni incideranno sul massimale nazionale per i pagamenti diretti per l’anno civile 2020. Per far sì che le decisioni dettagliate di sostegno restino coerenti con il massimale di bilancio previsto per il sostegno accoppiato facoltativo, è opportuno consentire agli Stati membri di rivedere la percentuale destinata al sostegno accoppiato facoltativo e le decisioni dettagliate di sostegno nella misura necessaria per adattarle alla decisione da essi adottata in relazione alla flessibilità tra i pilastri. Di conseguenza, anche il termine di comunicazione corrispondente dovrebbe essere di poco successivo al 31 dicembre 2019. Poiché tale revisione si limita a quanto necessario agli Stati membri per adeguarsi alla decisione da essi adottata in relazione alla flessibilità tra i pilastri, nella comunicazione gli Stati membri dovrebbero illustrare il collegamento tra la revisione e tale decisione.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013.
(5)
Affinché le modifiche previste dal presente regolamento possano essere applicate il prima possibile, è stato considerato opportuno prevedere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
(6)
Affinché le modifiche previste dal presente regolamento possano essere applicate il prima possibile, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013
Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:
1)
all’articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale massimale dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dal regolamento che il Consiglio deve adottare ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, TFUE per gli anni dal 2021 al 2027.»;
2)
all’articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali di cui all’articolo 16 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti («tasso di adattamento») nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.».
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013
Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:
1)
all’articolo 14, paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Entro l’8 febbraio 2020 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile per l’anno civile 2020, sotto forma di pagamenti diretti, un importo non superiore all’importo fissato all’allegato VI bis. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR per l’esercizio finanziario 2021. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro l’8 febbraio 2020 e stabilisce l’importo da trasferire.»;
2)
all’articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1
o
agosto di un determinato anno la decisione adottata a norma del presente capo.
Entro l’8 febbraio 2020 gli Stati membri possono altresì rivedere la loro decisione a norma del presente capo nella misura necessaria per adattarla alla decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14.
Tramite una revisione a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, con effetto a decorrere dall’anno successivo, di:
a)
lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;
b)
modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
c)
porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni relative a una revisione a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo entro le date rispettive di cui a tali commi. La comunicazione della decisione relativa a una revisione a norma del secondo comma del presente paragrafo illustra il collegamento tra la revisione e la decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14.»;
3)
è inserito l’allegato VI bis, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
N. BRNJAC
(
1
)
Parere dell’11 dicembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 gennaio 2020.
(
3
)
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549
).
(
4
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884
).
(
5
)
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (
GU L 53 del 22.2.2019, pag. 14
).
ALLEGATO
«ALLEGATO VI bis
IMPORTI MASSIMI DI CUI ALL’ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2
(EUR)
Belgio
10 076 707 10 076 707
Bulgaria
70 427 849 70 427 849
Cechia
38 815 980 38 815 980
Danimarca
11 371 893 11 371 893
Germania
148 488 749 148 488 749
Estonia
21 968 972 21 968 972
Irlanda
39 700 643 39 700 643
Grecia
76 438 741 76 438 741
Spagna
250 300 720 250 300 720
Francia
181 388 880 181 388 880
Croazia
42 201 225 42 201 225
Italia
190 546 556 190 546 556
Cipro
2 398 093 2 398 093
Lettonia
29 326 817 29 326 817
Lituania
48 795 629 48 795 629
Lussemburgo
1 843 643 1 843 643
Ungheria
62 430 371 62 430 371
Malta
1 831 098 1 831 098
Paesi Bassi
10 972 679 10 972 679
Austria
72 070 055 72 070 055
Polonia
329 472 633 329 472 633
Portogallo
123 303 715 123 303 715
Romania
241 375 835 241 375 835
Slovenia
15 337 318 15 337 318
Slovacchia
56 920 680 56 920 680
Finlandia
73 005 307 73 005 307
Svezia
52 887 719 52 887 719
»
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