Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0128/2020

Regolamento delegato (UE) 2020/128 della Commissione del 25 novembre 2019 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

Pubblicato: 25/11/2019 In vigore dal: 25/11/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2020/128 della Commissione del 25 novembre 2019 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2020/128 of 25 November 2019 amending Annex II to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences

Testo normativo

31.1.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 27/6 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/128 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2019 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»). (2) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all’aggiornamento dell’elenco dei paesi beneficiari non dovrebbe più beneficiare dell’SPG. (3) L’elenco dei paesi beneficiari nell’ambito dell’SPG di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 figura nell’allegato II di tale regolamento. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione dovrebbe riesaminare l’allegato II entro il 1 o gennaio di ogni anno al fine di modificare lo status dei paesi elencati sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 4. (4) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 al paese beneficiario dell’SPG e agli operatori economici dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per cambiare correttamente lo status SPG del paese. Pertanto il regime SPG dovrebbe continuare per un anno dopo la data di entrata in vigore di un cambiamento dello status di un paese a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012. (5) Nauru, Samoa e Tonga sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2017, 2018 e 2019. Di conseguenza tali paesi non hanno più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiari dell’SPG a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dovrebbero essere esclusi dall’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Il regime SPG per tali paesi dovrebbe continuare per un anno dopo l’entrata in vigore della decisione di escludere tali paesi dall’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Pertanto nell’interesse della semplicità e della certezza del diritto, Nauru, Samoa e Tonga dovrebbero essere esclusi dall’allegato II con applicazione dal 1 o gennaio 2021, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B: «NR Nauru WS Samoa TO Tonga» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2020. L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019 Per la Commissione Il president Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ( GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1 ).

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