Regolamento di esecuzione (UE) 2020/186 della Commissione del 7 febbraio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/186 della Commissione del 7 febbraio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/186 of 7 February 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
12.2.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 39/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/186 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020
Per la Commissione
A nome del president
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Elastomeri poliacrilici costituiti da blocchi bianchi di circa 63 x 40 x 15 cm e composti da:
—
due o tre tipi di monomeri di acrilato (acrilato di etile e uno o entrambi i monomeri seguenti: acrilato di n-butile e acrilato di 2-metossietile),
—
piccole quantità di monomeri CSM (
cure-site monomers
) contenenti gruppi cloro, epossidici o carbossilici.
Questi elastomeri poliacrilici presentano un indice di iodio inferiore a 4.
3906 90 90
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3906, 3906 90 e 3906 90 90 .
L’indice di iodio e la presenza dei monomeri CSM indicano che è impossibile vulcanizzare le merci con il normale sistema a base di zolfo.
Le merci possono essere vulcanizzate con sistemi che non contengono zolfo. Alcuni tipi specifici di merci possono essere vulcanizzati con un sistema a base di sapone/zolfo in cui lo zolfo svolge la funzione di acceleratore e non di agente vulcanizzante. In entrambi i sistemi, il risultato della vulcanizzazione è un legame C-O-C.
Pertanto, le merci non rientrano nella definizione di gomme sintetiche di cui alla nota 4, lettera a), del capitolo 40, in quanto non possono essere vulcanizzate con zolfo.
Di conseguenza, le merci non possono essere classificate nel capitolo 40.
Pertanto, le merci devono essere classificate nel codice NC 3906 90 90 come altri polimeri acrilici in forma primaria.
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