REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/230 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2020 che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/230 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2020 che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/230 of 19 February 2020 initiating an investigation concerning possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Implementing Regulation (EU) 2015/83 on imports of monosodium glutamate originating in the People’s Republic of China, and making such imports subject to registration
Testo normativo
20.2.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 47/9
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/230 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2020
che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A.
DOMANDA
(1)
La Commissione europea ha ricevuto una domanda, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni.
B.
PRODOTTO
(2)
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da glutammato monosodico («MSG»). Tale prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) ed è originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Il prodotto in esame è oggetto di misure antidumping.
(3)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta per una possibile elusione è lo stesso descritto nel considerando precedente, ma in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco. I prodotti con i quali l’MSG può essere miscelato sono, ad esempio, sali, zuccheri, amidi e fecole, maltodestrine o condimenti vari. Al momento dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione
(
2
)
, il prodotto da sottoporre a inchiesta era classificato con i codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 ed ex 3824 90 96 (codici TARIC ex ex2103909010, ex ex2103909080, ex ex2104100010, ex ex2104100090, ex ex3824909299, ex ex3824909390 ed ex ex3824909699. Non vi era un codice TARIC specifico per ex 2104 20 00) («miscele MSG»).
C.
MISURE IN VIGORE
(4)
Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 («le misure in vigore»).
D.
MOTIVAZIONE
(5)
Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse attraverso leggere modificazioni del prodotto in esame.
(6)
Dalle statistiche relative alle esportazioni (Comext e IHS Global) emerge in particolare che, a seguito dell’istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame, imposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l’Unione ha subito una notevole modificazione, che appare priva di una sufficiente motivazione o giustificazione economica diversa dall’istituzione del dazio.
(7)
Gli elementi di prova indicano inoltre che tale modificazione deriva dall’importazione del prodotto in esame leggermente modificato. Il prodotto in esame è modificato aggiungendo piccole quantità di NaCl (sale preparato da tavola), che modifica leggermente il prodotto in esame senza alterarne le caratteristiche fondamentali. Gli elementi di prova dimostrano che per tali pratiche, processi o lavorazioni non esiste alcuna motivazione o giustificazione economica diversa dall’istituzione del dazio.
(8)
Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi in termini di prezzi e di quantitativi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta abbiano sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.
(9)
Infine, il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.
(10)
Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quanto indicato al considerando 7, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.
E.
PROCEDURA
(11)
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
(12)
Ai fini della raccolta delle informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere chieste informazioni anche all’industria dell’Unione.
(13)
Alle autorità della Repubblica popolare cinese sarà notificata l’apertura dell’inchiesta.
a)
Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
(14)
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.
(15)
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «
Limited
» («Diffusione limitata»)
(
3
)
. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
(16)
Le parti interessate che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «
For inspection by interested parties
» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
(17)
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
(18)
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.
Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.
Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI
Email: TRADE-R719@ec.europa.eu
b)
Raccolta di informazioni e audizioni
(19)
Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
c)
Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
(20)
In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione.
(21)
Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta della Repubblica popolare cinese in grado di dimostrare che non sono coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un’esenzione dovrebbero presentare la domanda entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Un questionario è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2448. Tale questionario deve essere presentato entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
(22)
Le proroghe del termine per rispondere ai questionari e degli altri termini specificati nel presente regolamento o indicati in comunicazioni specifiche con le parti interessate verranno limitate a un massimo di tre giorni aggiuntivi. Tale proroga può essere estesa fino a un massimo di sette giorni, qualora la parte richiedente possa dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali.
F.
REGISTRAZIONE
(23)
In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora i risultati dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.
(24)
L’estensione delle misure al prodotto leggermente modificato dovrebbe comportare un onere pari a quello stabilito nel quadro delle misure in vigore. Qualora si possa stabilire che l’elusione avviene ad opera di esportatori che hanno collaborato e per i quali sono stati determinati margini individuali, si applicano tali misure. In caso contrario, si applica il dazio residuo.
G.
TERMINI
(25)
Ai fini di una buona amministrazione è opportuno precisare i termini entro cui:
—
le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o qualsiasi altra informazione di cui tener conto nel corso dell’inchiesta;
—
le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
(26)
Si ricorda che l’esercizio dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento.
H.
OMESSA COLLABORAZIONE
(27)
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
(28)
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
(29)
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
I.
CALENDARIO DELL’INCHIESTA
(30)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
J.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(31)
Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati
(
4
)
.
(32)
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.
K.
CONSIGLIERE-AUDITORE
(33)
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
(34)
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
(35)
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
(36)
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati all’articolo 3 per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell’inchiesta.
(37)
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Un’inchiesta è aperta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se le importazioni nell’Unione di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, attualmente classificato con i codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96 (codici TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 e 3824999689), originario della Repubblica popolare cinese, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione.
Articolo 2
1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
2. L’obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La Commissione può disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati dai produttori/esportatori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un’esenzione.
Articolo 3
1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (
GU L 15 del 22.1.2015, pag. 31
).
(
3
)
Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0230/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.