Regolamento (CE) n. 457/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 457/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Regulation (EC) No 457/2007 of the European Parliament and of the Council of 25 April 2007 amending Regulation (EC) No 417/2002 on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers (Text with EEA relevance)
Testo normativo
30.4.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 113/1
REGOLAMENTO (CE) N. 457/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(
1
)
,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 417/2002
(
3
)
prevede l’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente stabilite dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, modificata dal protocollo del 1978 («MARPOL 73/78») per le petroliere monoscafo, al fine di ridurre il rischio di inquinamento accidentale da idrocarburi nelle acque europee.
(2)
Il regolamento (CE) n. 417/2002 ha istituito disposizioni che vietano il trasporto dei prodotti petroliferi pesanti nelle petroliere monoscafo dirette a o provenienti da porti dell’Unione europea.
(3)
A seguito di un’iniziativa degli Stati membri e della Commissione all’interno dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), tale divieto è stato recepito a livello mondiale tramite una modifica dell’allegato I di MARPOL 73/78.
(4)
I paragrafi 5, 6 e 7 della regola 13H dell’allegato I a MARPOL 73/78, relativa al divieto di trasporto di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo, prevedono la possibilità di deroghe all’applicazione di talune disposizioni della regola 13H. La dichiarazione della presidenza italiana del Consiglio europeo per conto dell’Unione europea, che figura nella relazione ufficiale del Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO (MEPC 50), esprime un impegno politico a non invocare tali deroghe.
(5)
A norma del regolamento (CE) n. 417/2002, una nave battente bandiera di uno Stato membro potrebbe beneficiare delle deroghe di cui alla regola 13H ove operi al di fuori dei porti o terminali offshore soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, pur restando conforme al regolamento (CE) n. 417/2002.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 417/2002,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 417/2002 è sostituito dal seguente:
«3. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti è autorizzata a battere la bandiera di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.
Nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, è autorizzata ad accedere a o uscire da porti o terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro o a gettare l’ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 25 aprile 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
G. GLOSER
(
1
)
GU C 318 del 23.12.2006, pag. 229
.
(
2
)
Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 marzo 2007.
(
3
)
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2172/2004 della Commissione (
GU L 371 del 18.12.2004, pag. 26
).
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