Regolamento di esecuzione (UE) 2022/487 della Commissione del 21 marzo 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Raschera» (DOP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/487 della Commissione del 21 marzo 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Raschera» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/487 of 21 March 2022 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Raschera’ (PDO))
Testo normativo
28.3.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 100/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/487 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Raschera» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Raschera», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione
(
2
)
, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1086/2013
(
3
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento
(
4
)
.
(3)
In data 19 febbraio 2021 la Commissione ha ricevuto da una persona fisica residente in Italia una lettera di opposizione all'approvazione della modifica. In data 8 novembre 2021 la medesima persona fisica ha quindi inviato una seconda lettera contenente elementi aggiuntivi avverso la modifica.
(4)
A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, residenti o stabilite nello Stato membro dal quale è stata presentata la domanda, sono escluse dalla procedura di opposizione in quanto hanno già avuto l'opportunità di partecipare alla procedura nazionale di opposizione a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, del predetto regolamento. Di conseguenza le lettere di opposizione inviate dalla persona fisica residente in Italia sono ritenute inammissibili.
(5)
Sulla scorta di quanto esposto, la Commissione ritiene che le modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Raschera» dovrebbero essere approvate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
relativa al nome «Raschera» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (
GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1086/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Raschera (DOP)] (
GU L 293 del 5.11.2013, pag. 26
).
(
4
)
GU C 439 del 29.10.2021, pag. 19
.
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