Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0516/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/516 della Commissione del 3 aprile 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 03/04/2020 In vigore dal: 03/04/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/516 della Commissione del 3 aprile 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/516 of 3 April 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

14.4.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 114/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/516 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020 Per la Commissione a nome della presidente, Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Un tubo cavo in lega di zirconio aperto a entrambe le estremità, avente una lunghezza di circa 4 m e un peso di circa 0,5 kg. Il tubo è destinato ad essere riempito di combustibile nucleare, saldato, montato e sigillato per essere così usato come contenitore per le pastiglie di uranio in un elemento combustibile. 8109 90 00 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, delle note 3, 5 e 6 della sezione XV e del testo dei codici NC 8109 e 8109 90 00 . Considerate le sue proprietà e caratteristiche oggettive, l’articolo corrisponde al testo della voce 8109, che comprende i lavori in lega di zirconio utilizzati, ad esempio, nella fabbricazione di guaine per cartucce di reattori nucleari e di strutture metalliche per le installazioni nucleari (vedere anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8109). Il tubo dev’essere ancora sottoposto a vari processi prima di essere trasformato in un articolo specifico identificabile. Pertanto, alla presentazione in dogana, le caratteristiche oggettive dell’articolo non sono quelle degli elementi combustibili (cartucce) per reattori nucleari della voce 8401. Di conseguenza, è esclusa la classificazione come elemento combustibile (cartuccia) non irradiato per reattori nucleari della voce 8401. L’articolo va perciò classificato nel codice NC 8109 90 00 tra gli altri articoli di zirconio.

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